IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento penale a carico di Stopazzolo Lucio e di Stopazzolo Roberto imputati entrambi dei reati p. e p. dagli artt. 110 e 582 c.p., fatti commessi in Montagnana il 21 agosto 2002 e Stopazzolo Lucio imputato anche del reato p. e p. dall'art. 594, commi I e IV c.p.; fatto commesso in Montagnana il 21 agosto 2002; In fatto La difesa dei sopraindicati imputati eccepiva il mancato avviso agli stessi indagati della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. e sollevava, in diritto, eccezione di costituzionalita' dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 relativo alla chiusura delle indagini preliminari per i procedimenti innanzi al giudice di pace in combinato disposto con l'art. 2 dello stesso decreto legislativo e con la legge delega istitutiva del giudice di pace penale, nonche' dello stesso art. 415-bis c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Osservava la difesa degli imputati che diversamente dalla disciplina relativa alla chiusura delle indagini preliminari per i procedimenti disciplinati dal codice di procedura penale, garantita dall'art. 415-bis c.p.p., non e' previsto, nell'art. 15 del decreto legislativo n. 274/2000, per il procedimento penale innanzi al giudice di pace, l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Sostiene sempre la difesa degli imputati che nonostante la previsione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000 l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. di rito penale appare precluso nel procedimento penale davanti al giudice di pace per assicurare la necessita' di massima semplificazione e per gli altri principi enucleati nella legge delega istitutiva del giudice di pace penale (legge n. 468/1999) e cio' in violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Concludeva quindi in fatto che di fronte ad identiche situazioni sono state adottate soluzioni legislative diverse, cosicche' l'indagato sottoposto a procedimento per reato di competenza del giudice di pace viene rinviato a giudizio direttamente solo perche' l'azione penale viene esercitata di fronte ad un organo giurisdizionale diverso dal tribunale. In diritto Pertanto e' in discussione nel presente processo l'applicabilita' della norma di cui all'art. 415-bis c.p.p. anche ai procedimenti penali innanzi al giudice di pace. La sopraindicata norma consente infatti all'indagato di essere informato, qualora non lo sia stato in precedenza, per vari motivi, che si sta procedendo penalmente nei suoi confronti e che gli e' consentito, entro brevi termini, di presentare memorie, documenti, rilasciare dichiarazioni, ecc. ecc., per chiarire ulteriormente la sua posizione alla pubblica accusa. Apparentemente, tale applicabilita' sembrerebbe ammessa dall'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000 anche ai procedimenti innanzi al giudice di pace ma, tale apparenza, e' destinata ben presto a perdere legittimita' per i motivi che si andranno ad evidenziare. E' bene infatti sottolienare che se circoscritti sono i riflessi dell'istituzione del giudice di pace sul codice di procedura penale, seguendo una tecnica «non invasiva», nel senso che quest'ultimo non e' stato oggetto di particolare modifiche o stravolgimenti (fatta eccezione per l'art. 47 c.p.p.), per effetto dell'introduzione del giudice di pace penale, plurimi sono i rinvii alla disciplina codicistica per un'applicazione integrale o per un'applicazione parziale o derogatoria o «in quanto applicabile» o per escluderne tout court l'applicabilita'. Il codice di procedura penale fa ineludibilmente da sfondo, anche laddove non e' esplicitamente menzionato: quali sarebbero ad esempio gli altri giudici di cui agli artt. 6 e 26 se non richiamando l'art. 6 c.p.p., o ancora, chi sarebbe la «polizia giudiziaria» se non richiamando gli artt. 55 e ss. c.p.p. Orbene, l'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000 contiene in se' sia rinvii per relationem che le regole di esclusione: sotto il primo profilo, «nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale» le norme di attuazione e coordinamento. Il codice di procedura penale diventa cosi' lex generalis che colma ogni lacuna della lex specialis. Sotto il secondo profilo, tuttavia, il legislatore restringe la discrezionalita' del giudice (rectius dell'interprete) nel decidere se una norma codicistica sia o meno applicabile, con tutta una serie di elencazioni e di precisazioni. La semplificazione del rito per i procedimenti penali innanzi al giudice di pace assume il suo piu' pregnante significato nell'esigenza di economia del sistema nel suo complesso; esigenza che non puo' non riflettersi sul diritto di difesa dell'imputato. Se e' vero che la normativa sulle indagini preliminari (capo II del decreto legislativo n. 274/2000) non contempla di per se' l'informazione di garanzia nei confronti dell'indagato, non si puo', per converso, affermarsi, con massima certezza, che tale garanzia sia esclusa e questo, a sommesso avviso di questo decidente, per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000. La previsione di una norma ad hoc sulla «chiusura delle indagini preliminari», com'e' quella dell'art. 15 d.lgs. n. 274/2000, deve doversi interpretare come una deroga esplicita alle norme del titolo VIII del libro V del codice di procedura penale e, in definitiva, come una ragione per non doversi pretendere l'applicabilita' dell'art. 415-bis c.p.p. (avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini preliminari) nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace? La necessita' della massima semplificazione del rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consente di derogare e di poter legittimamente violare l'art. 111 della Costituzione? La stessa relazione governativa al decreto legislativo, laddove configura la citazione in giudizio od il decreto di convocazione delle parti come possibile prima notitia processus (art. 3, legge n. 468/1999) dimostra di non aver ipotizzato per il procedimento davanti al giudice di pace una informativa generalizzata antecedente la formulazione dell'imputazione. Tutto cio' premesso ritiene questo giudicante che non possa escludersi, sotto il profilo della regionevolezza la conflittualita' dell'art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Si osserva, in particolare, che gli spazi di esplicazione del diritto di difesa nel procedimento penale davanti al giudice di pace sono ben diversi rispetto a quelli davanti al tribunale e cio' in palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il diritto di difesa per i procedimenti penali innanzi al giudice di pace, durante le indagini preliminari, e' direttamente consequenziale al solo compimento di atti che comportano, di fatto o di diritto, la conoscenza della pendenza delle indagini (ad es. perquisizione, sequestro, interrogatorio, ecc.) ovvero direttamente dipendenti da un informativa aliunde (per esempio mediante interpello del registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.). L'estrinsecazione del diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari puo' si ricomprendere la «attivita' di investigazione difensiva» - eventualmente svolta ex artt. 38 disp. artt. e 222 disp. coord. c.p.p. - ma tale documentazione, per espressa previsione dell'art. 29, comma 7, d.lgs. n. 274/2000, puo' entrare nel fascicolo del dibattimento solo «dopo la dichiarazione di apertura»; norma, quest'ultima, che sembra confermare il non inserimento dell'attivita' investigativa della difesa nel fascicolo del pubblico ministero e quindi, per interpretazione logica e coerente, l'inapplicabilita' a questi procedimenti dell'art. 415-bis c.p.p. ai procedimenti penali davanti al giudice di pace viene in evidenza la delicatezza del compito affidato alla pubblica accusa poiche' - almeno in questa fase - essa esercita un ruolo circoscritto ad un parere obbligatorio e vincolante sull'attivita' svolta da terzi (la polizia giudiziaria o, eventualmente, la persona offesa); terzi che dovranno chiarire al pubblico ministero - che e' rimasto defilato dalle indagini - qual e' esattamente il tema processuale su cui confrontarsi. Appare quindi evidente come una disciplina cosi' concepita sollevi perplessita' legittime e fondate e non manifestamente inammissibili di ordine costituzionale che si possono cosi' manifestare inammissibili di ordine costituzionale che si possono cosi' sintetizzare. 1. - L'immediata formulazione dell'imputazione e la contestuale autorizzazione alla citazione a giudizio previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 274/2000 appaiono costituzionalmente illegittime perche' in contrasto con il principio contenuto nell'art. 111, comma terzo della Costituzione secondo il quale la persona accusata di un reato deve essere informata nel piu' breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa che gli viene elevata. 2. - Consegue, per converso, l'illegittimita' dell'art. 415-bis c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche quando si procede per reati di competenza del giudice di pace il pubblico ministero sia tenuto a comunicare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini.