ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di
soggiorno)  e  successive  modificazioni,  promosso con ordinanza del
10 marzo  2003  dal  Tribunale  di  Trento  nel  procedimento  civile
vertente tra «Giulia 69 di Fenaroli Giuseppe & C. s.a.s.» e il comune
di  Canazei,  iscritta  al  n. 402  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 10 marzo 2003, il Tribunale di
Trento,  in  composizione  monocratica,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  della legge della Regione Trentino-Alto
Adige  29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e
successive  modificazioni,  ora ricomprese nel decreto del Presidente
della  Giunta  regionale  20 ottobre 1988, n. 29/L (Testo Unico delle
leggi  regionali concernenti «Disciplina dell'imposta di soggiorno»),
«con  riguardo  al  periodo  successivo  all'entrata  in  vigore  del
decreto-legge  2 marzo  1989, n. 66 modificato e convertito con legge
24 aprile  1989,  n. 144  o,  comunque,  per il periodo successivo al
1992»;
        che,  ad  avviso  del giudice rimettente, la norma violerebbe
gli articoli 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, gli articoli 72
e  5  («vecchio  e  nuovo  testo»)  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  nonche' l'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 473.
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione difetta completamente
della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
        che  la  stessa e' del tutto carente di motivazione in ordine
alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, che
peraltro non risulta neppure chiaramente definita;
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
inammissibile  (v.  ordinanze  n. 320  e n. 231 del 2003 e n. 461 del
2002).
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.