ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza del 18 marzo 2003 dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Giovanni Accorroni ed altra e Gina Garbuglia ed altri, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che in un giudizio civile di risarcimento dei danni causati da incidente stradale - nel corso del quale, a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale da parte della convenuta nei confronti degli attori, questi ultimi hanno chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazione - il giudice di pace di Osimo (in sede di decisione sull'eccezione della menzionata compagnia assicurativa di improcedibilita' dell'azione nei suoi confronti), con ordinanza emessa il 18 marzo 2003, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che impone al danneggiato, almeno sessanta giorni prima della proposizione dell'azione, l'onere di richiedere all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; che, secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che la domanda riconvenzionale proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 167 cod. proc. civ., sia equipollente, ai fini della proponibilita' dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento»; che il giudice di pace di Osimo osserva come - in riferimento alle descritte diverse modalita' con cui hanno avuto ingresso i soggetti del giudizio a quo - la disposizione impugnata, da un lato, non concederebbe agli attori la possibilita' di fare intervenire nel procedimento la propria compagnia di assicurazione (sebbene la necessita' della chiamata in garanzia si sia processualmente verificata solo in conseguenza della ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dalla convenuta) e, dall'altro lato, determinerebbe a carico della convenuta la pronuncia di improcedibilita' della sua azione (derivante, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimita', dal mancato assolvimento nella fattispecie dell'onere in questione); onde «alcune parti del presente procedimento» sarebbero costrette a proporre un'autonoma azione in contrasto con il principio dell'economia processuale e con il favor del legislatore per il simultaneus processus; che, in ragione di cio', si configura per il rimettente il contrasto della norma con gli evocati parametri, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza (per l'irragionevole disparita' di trattamento, a seconda che l'azione risarcitoria venga proposta nei confronti di soggetti presenti nel processo fin dal suo inizio - alcuni dei quali possono proporre domande in riconvenzione all'atto della loro costituzione -, ovvero di soggetti che vi entrano in un momento successivo), nonche' del diritto di difesa e del principio del giusto processo (con riguardo anche all'ulteriore svolgimento del giudizio, che cosi' provocherebbe distinzioni penalizzanti); che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' o comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione. Considerato che le censure sollevate dal rimettente investono l'art. 22 della legge n. 990 del 1969, secondo cui l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali v'e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato; che questa Corte, con ordinanza n. 251 del 2003, ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra questione riguardante la norma de qua, sempre sollevata dal giudice di pace di Osimo (in quel caso «nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa sia equipollente, ai fini della proponibilita' dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento»), sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche ed in riferimento agli stessi parametri; che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalita', anche l'odierna questione dev'essere decisa nel medesimo modo, alla stregua delle argomentazioni gia' svolte in ordine alla natura ed alla ratio della condizione di proponibilita' dell'azione in esame, la quale trova applicazione anche nell'ipotesi di domanda riconvenzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.