ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
24 dicembre    1969,   n. 990   (Assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei natanti), promosso con ordinanza del 18 marzo 2003 dal
giudice  di  pace  di  Osimo  nel  procedimento  civile  vertente tra
Giovanni  Accorroni  ed  altra e Gina Garbuglia ed altri, iscritta al
n. 666  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 marzo 2004 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  in  un  giudizio  civile di risarcimento dei danni
causati  da incidente stradale - nel corso del quale, a seguito della
proposizione  di domanda riconvenzionale da parte della convenuta nei
confronti  degli  attori, questi ultimi hanno chiamato in garanzia la
propria  compagnia di assicurazione - il giudice di pace di Osimo (in
sede   di   decisione   sull'eccezione   della  menzionata  compagnia
assicurativa di improcedibilita' dell'azione nei suoi confronti), con
ordinanza   emessa  il  18 marzo  2003,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 22  della  legge  24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che
impone   al   danneggiato,   almeno   sessanta   giorni  prima  della
proposizione  dell'azione,  l'onere di richiedere all'assicuratore il
risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
        che, secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto
con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non
prevede  che la domanda riconvenzionale proposta ai sensi del secondo
comma  dell'art. 167 cod. proc. civ., sia equipollente, ai fini della
proponibilita' dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, alla lettera raccomandata con
avviso di ricevimento»;
        che il giudice di pace di Osimo osserva come - in riferimento
alle  descritte  diverse  modalita'  con  cui  hanno avuto ingresso i
soggetti  del giudizio a quo - la disposizione impugnata, da un lato,
non  concederebbe agli attori la possibilita' di fare intervenire nel
procedimento  la  propria  compagnia  di  assicurazione  (sebbene  la
necessita'   della   chiamata  in  garanzia  si  sia  processualmente
verificata  solo  in  conseguenza  della ricostruzione della dinamica
dell'incidente   operata   dalla   convenuta)   e,  dall'altro  lato,
determinerebbe   a   carico   della   convenuta   la   pronuncia   di
improcedibilita'  della  sua  azione  (derivante, secondo il costante
orientamento   giurisprudenziale   di   legittimita',   dal   mancato
assolvimento nella fattispecie dell'onere in questione); onde «alcune
parti  del  presente  procedimento»  sarebbero  costrette  a proporre
un'autonoma  azione  in  contrasto  con  il  principio  dell'economia
processuale  e  con  il  favor  del  legislatore  per  il simultaneus
processus;
        che,  in  ragione  di cio', si configura per il rimettente il
contrasto  della  norma  con  gli evocati parametri, sotto il profilo
della  violazione  del  principio  di uguaglianza e di ragionevolezza
(per   l'irragionevole  disparita'  di  trattamento,  a  seconda  che
l'azione  risarcitoria  venga  proposta  nei  confronti  di  soggetti
presenti  nel  processo fin dal suo inizio - alcuni dei quali possono
proporre domande in riconvenzione all'atto della loro costituzione -,
ovvero  di soggetti che vi entrano in un momento successivo), nonche'
del  diritto  di  difesa  e  del  principio  del giusto processo (con
riguardo  anche  all'ulteriore  svolgimento  del  giudizio, che cosi'
provocherebbe distinzioni penalizzanti);
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso  per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o  comunque di
manifesta infondatezza della sollevata questione.
    Considerato  che  le  censure  sollevate dal rimettente investono
l'art. 22  della  legge  n. 990 del 1969, secondo cui l'azione per il
risarcimento  dei  danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti,  per  i  quali  v'e'  obbligo  di assicurazione, puo' essere
proposta  solo  dopo  che  siano trascorsi sessanta giorni dall'invio
all'assicuratore,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con avviso di
ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato;
        che   questa   Corte,  con  ordinanza  n. 251  del  2003,  ha
dichiarato  la  manifesta infondatezza di altra questione riguardante
la  norma  de  qua, sempre sollevata dal giudice di pace di Osimo (in
quel  caso  «nella  parte  in cui non prevede che l'atto di citazione
ritualmente  notificato  al terzo chiamato in causa sia equipollente,
ai fini della proponibilita' dell'azione per il risarcimento di danni
causati  dalla  circolazione  dei veicoli o dei natanti, alla lettera
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento»),   sulla   base   di
considerazioni  sostanzialmente  identiche  ed  in  riferimento  agli
stessi parametri;
        che,  in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili
di  incostituzionalita',  anche l'odierna questione dev'essere decisa
nel  medesimo  modo, alla stregua delle argomentazioni gia' svolte in
ordine  alla  natura ed alla ratio della condizione di proponibilita'
dell'azione  in esame, la quale trova applicazione anche nell'ipotesi
di domanda riconvenzionale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.