IL GIUDICE DI PACE

    Nel  procedimento  civile  iscritto al n. 772/2003 R.G. avente ad
oggetto  opposizione a verbale di contestazione ai sensi dell'art. 22
della  legge n. 689/1981 promosso da Tascarella Vincenzo residente in
Agrigento, via Navarro della Miraglia n. 2, ricorrente;
    Contro  Comune  di  Joppolo Giancaxio, in persona del sindaco pro
tempore, resistente;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  in  data  8 settembre  2003  presso  la
cancelleria di questo ufficio Tascarella Vincenzo chiedeva annullarsi
il  verbale  di  contestazione  n. 391/2003 elevatogli dal Comando di
Polizia  Municipale  del  comune  di Joppolo Giancaxio per violazione
dell'art. 142,  comma 8, del codice della strada per avere transitato
sulla  s.s.  118  con  il  veicolo  Opel  Astra  1.7  tg BW852FR alla
velocita'   di  78Km/h,  eccedendo  di  13  km/h  il  limite  massimo
consentito dall'ente proprietario della strada.
    Esponeva che le motivazioni addotte dall'opposto a sostegno della
mancata  contestazione  immediata  dell'infrazione al c.d.s. erano da
ritenersi  «deboli»  stante  la  modesta velocita' a cui viaggiava il
veicolo contravvenzionato.
    Lamentava,  altresi', la mancanza di autorizzazione del Prefetto,
competente  per  territorio,  alla  installazione  di apparecchiature
autovelox.
    Chiedeva, pertanto l'annullamento del verbale impugnato.
    Eccepiva,    preliminarmente,   l'illegittimita'   costituzionale
dell'articolo  204-bis,  comma  3,  n.c.d.s.  cosi'  come  introdotto
dall'art. 4  della  legge  214  del  1° agosto 2003 in relazione agli
artt. 3,  24  e  113  della  Costituzione,  la'  dove prevede che, il
ricorrente  deve versare alla cancelleria del giudice di pace, a pena
di  inammissibilita'  del  ricorso,  una  somma  pari  alla meta' del
massimo  edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, in
quanto  detto  obbligo  svantaggia i meno abbienti e pone un ostacolo
all'accesso  alla giustizia, stante che la tutela giurisdizionale non
puo' essere esclusa o limitata.
    Questo giudice, pertanto, preso atto dell'eccezione sollevata, al
fine   di   instaurare  il  contraddittorio,  fissava,  con  decreto,
l'udienza di comparizione delle parti.
    All'udienza  del  9 gennaio 2004, nonostante la regolarita' della
notifica   del   ricorso  e  del  pedissequo  decreto  di  fissazione
dell'udienza, il comune opposto non si costituiva ma faceva pervenire
in cancelleria la documentazione richiesta; il giudice provvedeva, di
conseguenza, a dichiararne la contumacia.
    Compariva  il  ricorrente  personalmente,  il quale insisteva per
l'accoglimento    della   sollevata   questione   di   illegittimita'
costituzionale, per l'esame della quale il decidente si riservava.
    Esaminati gli atti di causa, sciogliendo la superiore riserva, si
ritiene  che la questione relativa alla illegittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis  del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992,
introdotto  con decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 e convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 1° agosto 2003, sia rilevante e non
manifestamente  infondata per i motivi che qui di seguito si vanno ad
esporre.

                           Sulla rilevanza

    Orbene,  questo  giudice  di  pace  ritiene  che la questione sia
rilevante  per  il  giudizio  de  quo, atteso che questo non potrebbe
essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione visto che, se
la  ecc.ma  Consulta  ritenesse  fondata  l'eccezione  sollevata  dal
ricorrente,  il  ricorso  proposto  da  quest'ultimo non potrebbe che
essere  dichiarato  ammissibile,  con  conseguente esame dello stesso
anche nel merito, mentre, al contrario, se la ritenesse infondata, il
ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
    A  parere  dello  scrivente  l'art. 204-bis in commento, viola il
principio  di  uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in
quanto  il  pagamento  provvisorio  della  meta'  del  massimo  della
sanzione  edittale,  prevista per l'illecito amministrativo commesso,
quale condizione preclusiva per la proposizione del ricorso, comporta
un'evidente differenza di trattamento tra il soggetto che e' in grado
di  pagare  immediatamente  la  cauzione  ed il soggetto che non ha i
mezzi  sufficienti  per  anticiparla,  e  perche',  anche  in caso di
accoglimento  del  ricorso,  otterrebbe  la  restituzione della somma
versata con notevole ritardo.
    Al  primo  sarebbe,  dunque,  consentito, proprio grazie alle sue
condizioni economiche, di chiedere giustizia e di ottenerla.
    Al   secondo,  questa  facolta'  e'  resa  difficile  e  talvolta
impossibile,  non  solo  in fatto ma anche in diritto, in forza di un
presupposto   processuale   stabilito   dalla   legge  e  consistente
nell'onere del versamento di una somma di denaro addirittura piu' che
doppia  rispetto all'importo irrogato dal verbalizzante e portato dal
verbale che si intende impugnare.
    Pertanto,  il  disposto  della  norma  de  qua appare in evidente
contrasto  anche con il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione,
che  sancisce  che  e'  compito della Repubblica rimuovere e non gia'
creare,  ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto
l'uguaglianza  dei  cittadini non dimenticando, peraltro, che proprio
la  legge n. 689/1981 stabilisce, in conformita' a tale principio, la
difesa  personale  del  ricorrente  facilitando  cosi' l'accesso alla
richiesta di giustizia.
    Rileva,  inoltre,  l'illegittimita' costituzionale della norma in
oggetto  in  quanto viola il diritto di difesa sancito dagli articoli
24  e  113  della  Costituzione, oltre che per i motivi gia' esposti,
anche  perche'  imporre  ai  cittadini,  (ed  in  particolare  ai non
abbienti),   che  intendono  impugnare  in  sede  giurisdizionale  un
verbale,  l'onere  del  versamento  di  una  somma  non  indifferente
costituisce  una  forte  limitazione  del  loro  diritto  di agire in
giudizio.
    In  sostanza,  la  cauzione  costituisce un forte deterrente alla
proposizione  del  ricorso giurisdizionale, poiche' il cittadino meno
abbiente  ritiene  piu'  conveniente  pagare  la sanzione irrogata in
misura  ridotta con il verbale di contestazione, piuttosto che aprire
il  libretto  di  deposito postale per effettuare il versamento della
cauzione,   consistente   nella  meta'  del  massimo  della  sanzione
edittale, (il doppio, circa, della sanzione pecuniaria ridotta).
    A  nulla  rilevando che le somme versate a titolo di cauzione, in
caso di accoglimento del ricorso verrebbero restituite ma in una data
alquanto  dilazionata nel tempo, cui si dovrebbero aggiungere anche i
tempi  tecnici  per  il  procedimento  di restituzione da parte degli
uffici amministrativi.