IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento civile iscritto al n. 772/2003 R.G. avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 promosso da Tascarella Vincenzo residente in Agrigento, via Navarro della Miraglia n. 2, ricorrente; Contro Comune di Joppolo Giancaxio, in persona del sindaco pro tempore, resistente; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2003 presso la cancelleria di questo ufficio Tascarella Vincenzo chiedeva annullarsi il verbale di contestazione n. 391/2003 elevatogli dal Comando di Polizia Municipale del comune di Joppolo Giancaxio per violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada per avere transitato sulla s.s. 118 con il veicolo Opel Astra 1.7 tg BW852FR alla velocita' di 78Km/h, eccedendo di 13 km/h il limite massimo consentito dall'ente proprietario della strada. Esponeva che le motivazioni addotte dall'opposto a sostegno della mancata contestazione immediata dell'infrazione al c.d.s. erano da ritenersi «deboli» stante la modesta velocita' a cui viaggiava il veicolo contravvenzionato. Lamentava, altresi', la mancanza di autorizzazione del Prefetto, competente per territorio, alla installazione di apparecchiature autovelox. Chiedeva, pertanto l'annullamento del verbale impugnato. Eccepiva, preliminarmente, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 3, n.c.d.s. cosi' come introdotto dall'art. 4 della legge 214 del 1° agosto 2003 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la' dove prevede che, il ricorrente deve versare alla cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, in quanto detto obbligo svantaggia i meno abbienti e pone un ostacolo all'accesso alla giustizia, stante che la tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata. Questo giudice, pertanto, preso atto dell'eccezione sollevata, al fine di instaurare il contraddittorio, fissava, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 9 gennaio 2004, nonostante la regolarita' della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il comune opposto non si costituiva ma faceva pervenire in cancelleria la documentazione richiesta; il giudice provvedeva, di conseguenza, a dichiararne la contumacia. Compariva il ricorrente personalmente, il quale insisteva per l'accoglimento della sollevata questione di illegittimita' costituzionale, per l'esame della quale il decidente si riservava. Esaminati gli atti di causa, sciogliendo la superiore riserva, si ritiene che la questione relativa alla illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, introdotto con decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, sia rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che qui di seguito si vanno ad esporre. Sulla rilevanza Orbene, questo giudice di pace ritiene che la questione sia rilevante per il giudizio de quo, atteso che questo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione visto che, se la ecc.ma Consulta ritenesse fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente, il ricorso proposto da quest'ultimo non potrebbe che essere dichiarato ammissibile, con conseguente esame dello stesso anche nel merito, mentre, al contrario, se la ritenesse infondata, il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile. Sulla non manifesta infondatezza Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. A parere dello scrivente l'art. 204-bis in commento, viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto il pagamento provvisorio della meta' del massimo della sanzione edittale, prevista per l'illecito amministrativo commesso, quale condizione preclusiva per la proposizione del ricorso, comporta un'evidente differenza di trattamento tra il soggetto che e' in grado di pagare immediatamente la cauzione ed il soggetto che non ha i mezzi sufficienti per anticiparla, e perche', anche in caso di accoglimento del ricorso, otterrebbe la restituzione della somma versata con notevole ritardo. Al primo sarebbe, dunque, consentito, proprio grazie alle sue condizioni economiche, di chiedere giustizia e di ottenerla. Al secondo, questa facolta' e' resa difficile e talvolta impossibile, non solo in fatto ma anche in diritto, in forza di un presupposto processuale stabilito dalla legge e consistente nell'onere del versamento di una somma di denaro addirittura piu' che doppia rispetto all'importo irrogato dal verbalizzante e portato dal verbale che si intende impugnare. Pertanto, il disposto della norma de qua appare in evidente contrasto anche con il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, che sancisce che e' compito della Repubblica rimuovere e non gia' creare, ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini non dimenticando, peraltro, che proprio la legge n. 689/1981 stabilisce, in conformita' a tale principio, la difesa personale del ricorrente facilitando cosi' l'accesso alla richiesta di giustizia. Rileva, inoltre, l'illegittimita' costituzionale della norma in oggetto in quanto viola il diritto di difesa sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, oltre che per i motivi gia' esposti, anche perche' imporre ai cittadini, (ed in particolare ai non abbienti), che intendono impugnare in sede giurisdizionale un verbale, l'onere del versamento di una somma non indifferente costituisce una forte limitazione del loro diritto di agire in giudizio. In sostanza, la cauzione costituisce un forte deterrente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, poiche' il cittadino meno abbiente ritiene piu' conveniente pagare la sanzione irrogata in misura ridotta con il verbale di contestazione, piuttosto che aprire il libretto di deposito postale per effettuare il versamento della cauzione, consistente nella meta' del massimo della sanzione edittale, (il doppio, circa, della sanzione pecuniaria ridotta). A nulla rilevando che le somme versate a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso verrebbero restituite ma in una data alquanto dilazionata nel tempo, cui si dovrebbero aggiungere anche i tempi tecnici per il procedimento di restituzione da parte degli uffici amministrativi.