IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo
grado  recante  il  n. 479-C  r.g., promossa da Colla Sergio Giuseppe
domiciliato  in  Cairo  Montenotte,  vicolo  Goito  3, presso e nello
studio  dell'avv. G. Amedeo Caratti del Foro di Savona, rappresentato
e difeso in giudizio dall'avv. Maria Vittoria Buffa del Foro di Acqui
Terme,  giusta  procura  a  margine del ricorso introduttivo. Contro:
Ufficio  territoriale  del Governo di Savona, in persona del Prefetto
pro  tempore, nonche' contro Regione Carabinieri Liguria, Stazione di
Dego,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore, avente ad
oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

                              In fatto

    Con  ricorso  depositato  in data 11 dicembre 2003, il ricorrente
proponeva  rituale  opposizione  avverso  il verbale di contestazione
n. 130838511,  elevato  in  data  16  ottobre 200 (presumibilmente 16
ottobre  2003)  dalla Regione Carabinieri Liguria, Stazione di Dego -
per  la  violazione degli artt. 148, commi 14 e 16 - secondo periodo;
141,  commi  3  e  8,  con  conseguente  irrogazione  della  sanzione
pecuniaria  di  Euro  339,15 (oltre Euro 10,69 per spese di notifica)
oltre  ancora la sanzione accessoria della decurtazione di punti 15 a
disposizione  del  titolare della patente di guida in alternativa del
conducente o responsabile solidale.
    Parte  ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la legittimita'
costituzionale  di quanto disposto dall'art. 204-bis del codice della
strada,  nella  parte  in cui prescrive il versamento di una cauzione
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  delle  sanzioni  inflitte
dall'organo  accertatore,  in  relazione  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione.
    Nel  merito  eccepiva in via preliminare, la mancanza nel verbale
di  indicazioni  sostanziali  in ordine alla data di compilazione del
verbale  ed  all'individuazione  del veicolo; violazione di legge per
mancata contestazione immediata delle violazioni; insussistenza delle
infrazioni  e  decurtazione  di  punti in contrasto con l'art 126-bis
c.d.s.
    Concludeva,  pertanto,  la  difesa  di  parte  ricorrente, per la
sospensione   del   giudizio  e  remissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato.

                             In diritto

    Esaminati  gli atti, si rileva che il ricorso e' stato depositato
presso  la  cancelleria  del giudice di pace di Cairo Montenotte, non
accompagnato  dalla  prova  del  versamento  del  deposito cauzionale
previsto dalla normativa all'epoca ed in oggi vigente.
    Rileva  altresi'  questo  giudicante  che,  in  aderenza a quanto
eccepito  da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare
della  legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, dal d.lgs. 27
giugno  2003,  n. 151,  convertito  con  modificazioni nella legge 1°
agosto 2003, n. 214.
    La questione proposta assume rilievo essenziale giacche', nei due
casi  opposti  di dichiarazione di illegittimita' o di confonnita' al
dettato  costituzionale,  il  ricorso dovra' venir deciso nel merito,
oppure dovra' venir dichiarato inammissibile.
    Non  si  ravvisano,  altresi',  elementi  idonei  a dichiarare la
manifesta   infondatezza   della  questione.  Infatti:  la  normativa
introdotta  con  la  richiamata legge n. 214/2003 appare in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione laddove viene sancito il principio di
eguaglianza  dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione, fra
l'altro,  di  condizioni  personali  e  sociali.  Ne  deriva  che  la
diversita'  di  condizioni  (tra cui indubbiamente quelle economiche)
non  possono condizionare l'accesso alla tutela giuridica soprattutto
completando  la  lettura  dell'art. 3  nel  suo secondo comma dove e'
previsto che la Repubblica rimuova e non frapponga ostacoli di ordine
economico  che  limiterebbero,  di fatto, la liberta' e l'uguaglianza
dei cittadini.
    Ma  non  basta:  la  norma  in  sospetto  di illegittimita' viola
altresi'  il disposto dell'art. 24 della Carta costituzionale laddove
viene  garantito  il  diritto  di  tutti  di agire in giudizio per la
tutela  dei  propri  diritti  e  interessi legittimi. Ora, l'agire in
giudizio  non puo' essere confuso e considerato alla pari del diritto
di agire in via amministrativa. Tengasi anche conto che il ricorso di
questa  seconda  specie  comporta,  in  caso di rigetto, l'obbligo da
parte  dell'autorita'  adita,  di  raddoppiare la sanzione pecuniaria
comminata  dall'organo  accertatore, vincolo che non e' stato, ne' lo
poteva  essere, imposto all'autorita' giudiziaria sottoposta soltanto
ai vincoli di legge (il giudice ordinario non puo', ne' ha mai potuto
ridurre  la  sanzione  pecuniaria  al  di  sotto  del minimo edittale
indipendentemente  dalla  specifica disposizione espressa nella legge
n. 214/2003).  Quindi ne deriva che il cittadino, cui praticamente si
impone,   ad   evitare   depositi  cauzionali  il  piu'  delle  volte
esorbitanti rispetto alla sanzione, il ricorso in via amministrativa,
deve  sottostare  ad una sanzione doppia rispetto a quella che, nella
stragrande  maggioranza  dei casi, deriva da una pronuncia di rigetto
dell'opposizione  da  parte  del  giudice ordinario. La possibilita',
infine,   di  proporre  opposizione  avverso  l'ordinanza-ingiunzione
prefettizia  si appalesa come rimedio inefficace laddove si consideri
l'allungamento dei tempi e la necessita', per il comune cittadino, di
ricorrere all'opera del professionista del dato.
    In  conclusione,  nel  caso in esame come in altri casi similari,
l'imposizione  del  versamento  del  deposito  cauzionale non si puo'
ritenere,   sotto   nessun   aspetto,   tendente  ad  assicurare  uno
svolgimento  regolare  del procedimento, bensi' tendente, piu' o meno
volutamente  non  e'  qui il caso di indagare, a precludere o, quanto
meno,  ad  ostacolare  l'esperimento,  da  parte del cittadino, della
tutela  giudiziale e, anche per questo motivo, soggetto alla verifica
da parte del giudice delle leggi.