IL GIUDICE DI PACE Rileva che il ricorrente ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, n.c.d.s., nella parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». L'eccezione non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio. In effetti l'art. 204-bis, comma 3, c.d.s. nella sua prima parte, espressamente sanziona con l'inammissibilita' del ricorso il mancato deposito della somma ivi rilevata, ed e' pertanto norma idonea a condizionare la definizione del presente giudizio con una pronuncia sul rito. La norma appare inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., determinando, infatti, una sostanziale disparita' di trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti. Tale discriminazione va ravvisata nella circostanza che la norma favorisce, nel ricorso all'Autorita' giudiziaria ordinaria, i cittadini con maggiore capacita' patrimoniale, privando, nella sostanza e specie ove la somma da depositare sia particolarmente elevata, i cittadini economicamente piu' svantaggiati di un importante mezzo di difesa. Il procedimento va dunque sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.