IL GIUDICE DI PACE


    Rileva che il ricorrente ha sollevato questione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis,  comma 3, n.c.d.s., nella parte in
cui  prevede  che  «all'atto  del deposito del ricorso, il ricorrente
deve  versare  presso  la  cancelleria  del  giudice  di pace, a pena
d'inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».
    L'eccezione  non  appare manifestamente infondata ed e' rilevante
ai fini del giudizio.
    In effetti l'art. 204-bis, comma 3, c.d.s. nella sua prima parte,
espressamente  sanziona con l'inammissibilita' del ricorso il mancato
deposito  della  somma  ivi  rilevata,  ed e' pertanto norma idonea a
condizionare  la  definizione del presente giudizio con una pronuncia
sul rito.
    La  norma appare inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,
determinando,  infatti, una sostanziale disparita' di trattamento tra
cittadini abbienti e non abbienti.
    Tale  discriminazione va ravvisata nella circostanza che la norma
favorisce,   nel   ricorso  all'Autorita'  giudiziaria  ordinaria,  i
cittadini   con  maggiore  capacita'  patrimoniale,  privando,  nella
sostanza  e  specie  ove  la  somma da depositare sia particolarmente
elevata,   i   cittadini   economicamente  piu'  svantaggiati  di  un
importante mezzo di difesa.
    Il procedimento va dunque sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale.