IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  penale  a  carico  di  Iordachie  Ion, nato in
Romania  il  31  ottobre 1983 (n. 3169/03 R.G.N.R.) ha pronunciato la
seguente ordinanza.

                          Rilevato in fatto

    Iordachie  Ion,  in  data  19  maggio  2003 alle ore 10,30 veniva
tratto in arresto da personale della polizia municipale di Modena per
il   reato  previsto  e  punito  dall'art. 14,  comma  5-ter  decreto
legislativo  n. 286/1998  come  modificato  dalla  legge n. 189/2002.
All'udienza  fissata per la convalida in data 19 maggio 2003 alle ore
14  avanti  al  Tribunale  di Modena il difensore dell'imputato prima
della  convalida  sollevava  questione di legittimita' costituzionale
degli  artt.  14,  comma  5-ter  e  14, comma 5-quinquies del decreto
legislativo    n. 286/1998   per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione. Il p.m. insisteva per la convalida.

                         Ritenuto in diritto

    L'art.  4  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 come modificato
dall'art. 13  della  legge  30  luglio  2002,  n. 189, prevede che lo
straniero  (attinto  da  un  decreto  di espulsione del prefetto o di
respingimento del questore), su provvedimento del questore soggetto a
convalida  giurisdizionale  entro  48  dall'adozione,  sia trattenuto
presso  il  centro di permanenza temporanea ed assistenza piu' vicino
per  un  tempo di trenta giorni, prorogabili dal giudice di ulteriori
trenta  giorni  su  richiesta  dello stesso questore, qualora non sia
possibile    eseguirne   con   immediatezza   l'espulsione   mediante
accompagnamento  alla  frontiera ovvero respingimento perche' occorre
procedere  al  suo  soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine
alla   sua  identita'  o  nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' del vettore o
altro  mezzo  di  trasporto idoneo (commi 1, 2, 3, 4 e 5). Quando non
risulta  possibile  trattenere  lo  straniero  presso  un  centro  di
permanenza  temporanea,  ovvero  quando  sono  decorsi  i  termini di
permanenza   senza  che  siano  stati  eseguiti  l'espulsione  od  il
respingimento,  il  questore  ordina  per  iscritto allo straniero di
lasciare  il territorio dello Stato entro il termine di giorni cinque
indicando   le  conseguenze  penali  conseguenti  alla  trasgressione
dell'ordine (comma 5-bis).
    Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo  si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (comma 5-ter)
e  per  tale  condotta  e'  previsto  l'arresto  obbligatorio  (comma
5-quinquies).
    Cio'  premesso  la  questione sollevata appare non manifestamente
infondata.
    Risulta  invero,  a  parere di questo giudice, non manifestamente
infondato  il  rilievo della violazione, da parte dell'art. 14, comma
5-quinquies, del decreto legislativo citato, dell'art. 3 costituzione
sotto  il  profilo  della  disparita'  di  trattamento  di situazioni
analoghe.  Tale  violazione si apprezza dalla comparazione tra quanto
previsto   e  come  sopra  ricostruito  per  il  trattenimento  dello
straniero nel territorio dello Stato dopo la notifica dell'ordine del
questore  di  lasciare  il  territorio  entro  cinque giorni e quanto
viceversa  previsto  per  la  fattispecie  disciplinata dall'art. 13,
commi   13  e  13-ter,  d.lgs.  n. 286/1998  modificato  dalla  legge
n. 189/2002 per quanto concerne il rientro nel territorio dello Stato
dello  straniero  a seguito di espulsione amministrativa. Tale ultima
fattispecie   prevede   che   lo   straniero  espulso  a  seguito  di
provvedimento  amministrativo  non  possa rientrare nello Stato senza
una  speciale  autorizzazione del Ministro dell'interno e sanziona la
trasgressione  dal  relativo precetto con la pena dell'arresto da sei
mesi  ad  un  anno consentendo, nella concorrenza di tale violazione,
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto.
    Emerge evidente che fra le due fattispecie poste in comparazione,
che  attengono  sostanzialmente  alla  presenza  nel territorio dello
stato  di  uno  straniero  attinto  da un provvedimento di espulsione
amministrativa  e  che  risultano  sanzionate  con  la  medesima pena
(arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno), l'una (art. 13, comma 13-ter)
prevede  una  ipotesi  di  arresto  facoltativo in flagranza, l'altra
(art. 14,    comma    5-quinquies)    prevede   viceversa   l'arresto
obbligatorio.
    Tale difforme disciplina non appare giustificata dalla natura del
bene protetto dalle due fattispecie, individuabile per entrambe nella
tutela  del  territorio  dello  Stato  dalla presenza di soggetti non
aventi  titolo  alla  permanenza  e  gia'  attinti  da  provvedimenti
amministrativi,   ovvero   dalle   caratteristiche   della   condotta
costituiva    dell'illecito,   che   in   maniera   identica   appare
riconducibile  alla violazione dell'ordine amministrativo di lasciare
il  territorio,  e neppure dalla maggiore potenzialita' lesiva di una
condotta   rispetto  all'altra  atteso  che  viceversa  il  fatto  di
trattenersi   nel   territorio   risulta,   sotto  il  profilo  della
determinazione  a  delinquere,  meno grave del rientro nel territorio
dello  Stato italiano a seguito di eseguita espulsione, attivita' che
presuppone  la  predisposizione  e  la  pianificazione  del viaggio e
dell'accesso  nel  territorio.  La difformita' non puo' infine essere
ascritta  alla  diversita'  tra  i  destinatari  del  precetto penale
essendo  in  entrambe  le fattispecie gli stessi identificabili negli
stranieri attinti da un ordine di espulsione amministrativo.
    La  violazione  dell'art. 3 della Costituzione deve dirsi inoltre
sussistente anche laddove, come nel caso di specie, la norma di legge
denunciata  come  incostituzionale  sia  riferibile  ad uno straniero
atteso  che,  pur  facendo  riferimento il testo letterale del citato
art. 3  ai  «cittadini»,  secondo quanto piu' volte evidenziato dalla
giurisprudenza  di  legittimita', l'eguaglianza davanti alla legge e'
garantita  anche  agli  stranieri  laddove si tratti di assicurare la
tutela  dei  diritti  inviolabili  della persona (Sent. n. 104/1969 e
n. 120/1967).
    L'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  deve dirsi inoltre
rilevante  ai  fini  del  decidere  in  quanto  sollevata prima della
emissione  del  provvedimento  di  convalida  dell'arresto  ed avente
incidenza  sulla  nonna  di  legge  posta  a  fondamento della misura
dell'arresto come eseguito da parte della polizia giudiziaria.
    La  valutazione  da  parte  di  questo  giudice  in  ordine  alla
legittimita'  dell'arresto  deve  quindi necessariamente implicare la
valutazione  e l'applicazione della norma di legge di cui si denuncia
la incostituzionalita'.
    La   questione   assume   inoltre  rilevanza  in  concreto  nella
fattispecie  oggetto  del  giudizio  di convalida sottoposto a questo
giudice   atteso  che,  in  ragione  dello  stato  di  incensuratezza
dell'arrestato  e  dell'assenza  di  ulteriori  elementi idonei a far
emergere,   nel   giudizio   sulla  personalita',  una  pericolosita'
giuridicamente  apprezzabile  in capo ad esso oltre che della assenza
di  gravita'  del fatto, la valutazione di cui all'art. 381, comma 4,
c.p.p.,  dovrebbe  comportare la mancata convalida dell'arresto cosi'
come eseguito.
    Il  presente  giudizio  di  convalida  va  pertanto  sospeso  con
conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.