Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  genera1e  dello  Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via de Portoghesi n. 12;

    Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della,  giunta regionale pro-tempore avverso della Regione Basilicata
del  2  febbraio  2004 n. 1 (pubbl. in BUR n. 8 del 2 febbraio 2004),
recante  «disposizioni  per  la formazione del bilancio di previsione
annuale  e  pluriennale  della  Regione  Basilicata legge finanziario
finanziaria  2004»;  a  seguito  ed in forza (della deliberazione del
Consiglio  dei  ministri in data 19 marzo 2004 (all. 1) che ha deciso
l'impugnativa della legge regionale di cui sopra.
    Con  il  presente  atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come  sopra  rappresentato  e  difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale per chiedere ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost.
(nuovo  testo)  e  dell'art. 31  legge  11  marzo  1953,  n. 87 (come
sostituito  dall'art. 9,  comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale della epigrafata
legge  regionale,  con  particolare riguardo all'art. 37 e cio' sulla
base delle seguenti considerazioni.
    Con  la  legge  in  epigrafe,  la  regione  ha  inteso  recare la
quantificazione  annuale delle grandezze finanziarie per l'attuazione
della  legislazione  regionale  vigente,  fissando  i  limiti massimi
d'indebitamento  della  regione, modificando il sistema delle entrate
regionali,  contemplando  alcune  disposizioni sul contenimento della
spesa.  Tale  legge  finanziaria e' articolata per «Capi», al fine di
renderne  la  lettura  piu'  agevole.  Al  riguardo, una comparazione
dell'articolato  con  il  dettato  costituzionale  ha rivelato palese
illegittimita',  segnatamente  per quanto concerne l'art. 37, laddove
si dispone l'esonero, per i farmacisti ed i dipendenti delle farmacie
dall'obbligo   del   possesso  del  libretto  d'idoneita'  sanitaria,
previsto dall'art. 14 della legge n. 283/1962.
    Invero,  l'art. 37  disponendo  l'esonero  per  i farmacisti ed i
dipendenti  delle  farmacie dall'obbligo del possesso del libretto di
idoneita'  sanitaria  di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962,
nonche'  l'esonero delle ASL dall'obbligo di provvedere al rilascio o
rinnovo  del  medesimo,  sembra  eccedere dalla competenza regionale.
Infatti  detto art. 14, che prevede l'obbligo per tutti gli operatori
che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti di tale libretto e
di  sottoporsi  a  visite  mediche  periodiche  e ad eventuali misure
profilattiche,   con   conseguenti   sanzioni  amministrative  per  i
contravventori,  costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di
cassazione: «norma imperative attinente all'ordine pubblico e posta a
tutela  al  diritto  alla  salute,  costituzionalmente garantito alla
generalita'  dei  cittadini»  (sent.  n. 3302/1985,  confermata dalle
n. 11486/1996 e n. 9447/1997).
    Pertanto  la  disposizione  regionale,  contravvenendo  a  quanto
disposto  dall'art. 14,  che ha lo scopo di evitare che operatori non
sani  o  portatori  di  malattie  vengano  a  contatto  con  prodotti
alimentari,  esponendo  l'utenza  al  pericolo  di eventuali contagi,
viola  un  principio  fondamentale  della  materia,  in contrasto con
quanto disposto dall'art. 117 Cost., terzo comma; ed invade, inoltre,
attribuzioni  in  materia di ordine pubblico e sicurezza riservata al
legislatore statale dal medesimo articolo, secondo comma, lettera h).
    Per i motivi esposti e' dunque da ritenere che la legge regionale
in  epigrafe, per quanto attiene alle disposizioni esonerative di cui
all'art. 37,  sia censurabile per i dedotti profili di illegittimita'
costituzionale,   analogamente   a   quanto   gia'  dalla  ricorrente
Presidenza  sostenuto nei confronti di altre analoghe disposizioni di
leggi  regionali (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio) sia con
riferimento,  genericamente,  a  tutti gli operatori che «manipolano»
alimenti, sia con riferimento, specifico, alle farmacie (che, come e'
noto, hanno la possibilita' di vendere anche prodotti alimentari).