ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della
legge  24 novembre  1981,  n. 689  (Modifiche  al  sistema penale), e
successive  modificazioni,  promosso  con ordinanza del 4 aprile 2003
dal giudice di pace di Orbetello nel procedimento civile vertente tra
Piero  Picchianti  e  la Prefettura di Napoli, iscritta al n. 657 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 marzo 2004 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza in epigrafe il giudice di pace di
Orbetello  - nel corso di un procedimento di opposizione proposto, ai
sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema  penale),  da un residente nel comune di Porto Santo Stefano,
in provincia di Grosseto, contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale
il Prefetto di Napoli gli aveva comminato la sanzione per un illecito
amministrativo  accertato  dalla  locale polizia municipale (sosta in
zona di parcheggio a pagamento, senza esposizione del relativo titolo
di pagamento) - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25,
111,  secondo  comma,  e  113  della  Costituzione,  due questioni di
legittimita'  costituzionale,  relative l'una al citato art. 22 della
legge  n. 689 del 1981, nella parte in cui attribuisce al giudice del
luogo    della    commessa    violazione,    «individuato   a   norma
dell'art. 22-bis»  della  stessa  legge,  la  competenza territoriale
sulle   controversie   di   opposizione   alle  ordinanze-ingiunzioni
irrogative  di  sanzioni  amministrative, e l'altra all'art. 23 della
stessa  legge, nella parte in cui obbliga il giudice a convalidare il
provvedimento  opposto,  ove  l'opponente  non si presenti alla prima
udienza senza addurre alcun giustificato motivo;
        che   il   rimettente   rileva  anzitutto  come  l'opponente,
introducendo  il  ricorso  ad Orbetello, abbia voluto sostanzialmente
eccepire  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 22, in relazione
all'art. 22-bis  della  legge  n. 689  del  1981,  che  gli impone di
depositarlo  presso  il  giudice  del luogo della commessa violazione
anziche'  presso  l'ufficio  giudiziario  piu' vicino al suo luogo di
residenza;
        che,  quindi,  dato  atto della propria carenza di competenza
territoriale e rilevato che tale illegittimita' era stata gia' da lui
denunciata con un'ordinanza su cui la Corte ha adottato una pronuncia
di  inammissibilita',  il  rimettente solleva nuovamente la questione
d'ufficio,  al  fine  di  ottenere il riconoscimento della competenza
dell'ufficio   del  luogo  di  residenza  dell'opponente  (Orbetello)
anziche' dell'ufficio del luogo della commessa violazione (Napoli);
        che  - quanto alla non manifesta infondatezza della questione
- il rimettente sostiene che la previsione del forum commissi delicti
come  criterio  di  radicamento  della competenza non garantirebbe al
presunto   responsabile  della  violazione  una  posizione  paritaria
rispetto   a   quella   dell'amministrazione  opposta,  essendo  egli
obbligato a muoversi dalla sua localita' di residenza per raggiungere
l'ufficio  giudiziario  del luogo della commissione della violazione,
con «uno squilibrio significativo a tutto vantaggio dei funzionari di
detta Amministrazione, in genere abitualmente operanti sul posto»;
        che   tale   squilibrio   sarebbe  accentuato  dall'immediata
esecutivita'  della  pretesa  dell'amministrazione che ha irrogato la
sanzione  e dalla previsione, da parte dell'impugnato art. 23, che la
mancata  comparizione  del medesimo all'udienza comporta la convalida
del  provvedimento  sanzionatorio ed il carico delle spese successive
all'opposizione, diversamente da quanto prevede l'art. 290 del codice
di procedura civile per il caso di contumacia dell'attore e senza che
un'analoga  sanzione  sia  contemplata  per  la  mancata comparizione
dell'amministrazione;
        che,  del  resto,  in  riferimento  ai giudizi di opposizione
attribuiti  alla  competenza  del  giudice di pace, la competenza del
foro  della violazione sarebbe irragionevole perche' in contrasto con
i caratteri peculiari del procedimento avanti a quel giudice (assenza
di  difesa  tecnica, potere di valutazione della personalita' e delle
condizioni economiche disagiate dell'autore della violazione, lettura
in  udienza  del  dispositivo  della  decisione),  che  implicano  la
presenza  dell'opponente  in  udienza e che sarebbero vanificate «nel
caso  in  cui l'opponente si trovi a risiedere in una localita' molto
lontana   dal  punto  in  cui  sarebbe  stata  commessa  l'addebitata
violazione»;
        che infine il rimettente rileva come la normativa impugnata -
imponendo all'opponente di presentarsi due volte presso il foro della
commessa  violazione,  prima  per  depositare il ricorso (non essendo
ammessa   la  notificazione  a  mezzo  posta,  come  per  il  ricorso
amministrativo  al  prefetto)  e  poi  per  comparire alle successive
udienze  -  finisca  per indurlo a pagare la sanzione piuttosto che a
proporre opposizione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, che ha
depositato  memoria,  nella  quale  ha  sostenuto  che  la  questione
relativa  all'art. 23 e' inammissibile per irrilevanza, mentre quella
relativa  all'art. 22 e' inammissibile in riferimento agli artt. 25 e
113  della  Costituzione,  e  manifestamente infondata in riferimento
agli  artt. 3,  24 e 111, riguardo ai quali l'ordinanza riproporrebbe
le  stesse  argomentazioni  gia'  disattese da questa Corte con altre
ordinanze.
    Considerato   che,   relativamente   alla  questione  concernente
l'art. 22  della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), il rimettente motiva la violazione dei parametri di cui agli
articoli 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione (evocato
con  le  stesse  deduzioni  relative all'art. 24), con argomentazioni
sostanzialmente riproduttive di quelle gia' esaminate da questa Corte
con  una  serie  di  decisioni  di  manifesta infondatezza (ordinanze
n. 459  del  2002, numeri 75, 193 e 259 del 2003, e, da ultimo, n. 61
del 2004);
        che  d'altronde questa Corte, con sentenza n. 98 del 2004, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale del citato art. 22 della
legge n. 689 «nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio
postale   per  la  proposizione  dell'opposizione»,  onde  una  delle
argomentazioni   addotte   dal   rimettente   e'   rimasta  priva  di
giustificazione normativa;
        che   l'invocazione   del  parametro  dell'art. 25  Cost.  e'
immotivata e, quindi, riguardo ad essa la questione e' manifestamente
inammissibile;
        che  la  questione  relativa  all'art. 23  e'  manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio a quo,
a  quel che risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, l'opponente
e'  comparso,  onde  il  rimettente  non deve fare applicazione della
norma  che  disciplina  le  conseguenze  della  mancata  comparizione
all'udienza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.