ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, promosso con ordinanza del 4 aprile 2003 dal giudice di pace di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Piero Picchianti e la Prefettura di Napoli, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice di pace di Orbetello - nel corso di un procedimento di opposizione proposto, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da un residente nel comune di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Napoli gli aveva comminato la sanzione per un illecito amministrativo accertato dalla locale polizia municipale (sosta in zona di parcheggio a pagamento, senza esposizione del relativo titolo di pagamento) - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, due questioni di legittimita' costituzionale, relative l'una al citato art. 22 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui attribuisce al giudice del luogo della commessa violazione, «individuato a norma dell'art. 22-bis» della stessa legge, la competenza territoriale sulle controversie di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, e l'altra all'art. 23 della stessa legge, nella parte in cui obbliga il giudice a convalidare il provvedimento opposto, ove l'opponente non si presenti alla prima udienza senza addurre alcun giustificato motivo; che il rimettente rileva anzitutto come l'opponente, introducendo il ricorso ad Orbetello, abbia voluto sostanzialmente eccepire l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, in relazione all'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981, che gli impone di depositarlo presso il giudice del luogo della commessa violazione anziche' presso l'ufficio giudiziario piu' vicino al suo luogo di residenza; che, quindi, dato atto della propria carenza di competenza territoriale e rilevato che tale illegittimita' era stata gia' da lui denunciata con un'ordinanza su cui la Corte ha adottato una pronuncia di inammissibilita', il rimettente solleva nuovamente la questione d'ufficio, al fine di ottenere il riconoscimento della competenza dell'ufficio del luogo di residenza dell'opponente (Orbetello) anziche' dell'ufficio del luogo della commessa violazione (Napoli); che - quanto alla non manifesta infondatezza della questione - il rimettente sostiene che la previsione del forum commissi delicti come criterio di radicamento della competenza non garantirebbe al presunto responsabile della violazione una posizione paritaria rispetto a quella dell'amministrazione opposta, essendo egli obbligato a muoversi dalla sua localita' di residenza per raggiungere l'ufficio giudiziario del luogo della commissione della violazione, con «uno squilibrio significativo a tutto vantaggio dei funzionari di detta Amministrazione, in genere abitualmente operanti sul posto»; che tale squilibrio sarebbe accentuato dall'immediata esecutivita' della pretesa dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione e dalla previsione, da parte dell'impugnato art. 23, che la mancata comparizione del medesimo all'udienza comporta la convalida del provvedimento sanzionatorio ed il carico delle spese successive all'opposizione, diversamente da quanto prevede l'art. 290 del codice di procedura civile per il caso di contumacia dell'attore e senza che un'analoga sanzione sia contemplata per la mancata comparizione dell'amministrazione; che, del resto, in riferimento ai giudizi di opposizione attribuiti alla competenza del giudice di pace, la competenza del foro della violazione sarebbe irragionevole perche' in contrasto con i caratteri peculiari del procedimento avanti a quel giudice (assenza di difesa tecnica, potere di valutazione della personalita' e delle condizioni economiche disagiate dell'autore della violazione, lettura in udienza del dispositivo della decisione), che implicano la presenza dell'opponente in udienza e che sarebbero vanificate «nel caso in cui l'opponente si trovi a risiedere in una localita' molto lontana dal punto in cui sarebbe stata commessa l'addebitata violazione»; che infine il rimettente rileva come la normativa impugnata - imponendo all'opponente di presentarsi due volte presso il foro della commessa violazione, prima per depositare il ricorso (non essendo ammessa la notificazione a mezzo posta, come per il ricorso amministrativo al prefetto) e poi per comparire alle successive udienze - finisca per indurlo a pagare la sanzione piuttosto che a proporre opposizione; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto che la questione relativa all'art. 23 e' inammissibile per irrilevanza, mentre quella relativa all'art. 22 e' inammissibile in riferimento agli artt. 25 e 113 della Costituzione, e manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, riguardo ai quali l'ordinanza riproporrebbe le stesse argomentazioni gia' disattese da questa Corte con altre ordinanze. Considerato che, relativamente alla questione concernente l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il rimettente motiva la violazione dei parametri di cui agli articoli 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione (evocato con le stesse deduzioni relative all'art. 24), con argomentazioni sostanzialmente riproduttive di quelle gia' esaminate da questa Corte con una serie di decisioni di manifesta infondatezza (ordinanze n. 459 del 2002, numeri 75, 193 e 259 del 2003, e, da ultimo, n. 61 del 2004); che d'altronde questa Corte, con sentenza n. 98 del 2004, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 22 della legge n. 689 «nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione», onde una delle argomentazioni addotte dal rimettente e' rimasta priva di giustificazione normativa; che l'invocazione del parametro dell'art. 25 Cost. e' immotivata e, quindi, riguardo ad essa la questione e' manifestamente inammissibile; che la questione relativa all'art. 23 e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio a quo, a quel che risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, l'opponente e' comparso, onde il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina le conseguenze della mancata comparizione all'udienza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.