ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 138 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 2 luglio 2003 dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra De Francesco Salvatore e il Condominio Via Rodi, 6 - Civitavecchia, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 2 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 138 del codice di procedura civile «nella parte in cui non prevede che gli effetti della notificazione, per il notificante, si perfezionino al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, anziche' della consegna che quest'ultimo effettua nelle mani del destinatario»; che, nel giudizio a quo, dovrebbe essere dichiarata l'inammissibilita' di una opposizione a decreto ingiuntivo, risultando dagli atti che la citazione, consegnata all'ufficiale giudiziario entro il termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., e' stata effettivamente notificata al destinatario dopo la scadenza di tale termine; che ad avviso del rimettente - il quale richiama la sentenza di questa Corte n. 477 del 2002, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - anche nel caso della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto decadenziale possa conseguire - come appunto si verificherebbe nel caso di specie - al ritardo nel compimento di un'attivita' riferibile non al medesimo notificante ma all'ufficiale giudiziario. Considerato che questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che - per effetto della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dal rimettente - «risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioe' come atto della sequenza del processo, la notificazione e' destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario» (sentenza n. 28 del 2004, ordinanza n. 97 del 2004); che, conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali - ivi compresa quella censurata dall'odierno rimettente - vanno ora interpretate, senza necessita' di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che «la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, (...), al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» (cosi', ancora, la citata sentenza n. 28 del 2004); che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.