ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6-bis,
del  decreto-legge  28 agosto  2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per
l'avvio    dell'anno    scolastico    2000-2001),   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  27 ottobre  2000,  n. 306, promosso con
ordinanza  del  3 luglio  2002 dal Tribunale amministrativo regionale
della  Puglia,  sezione  distaccata  di  Lecce,  sui  ricorsi riuniti
proposti  da  D.  V.  ed  altri  contro il Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ed altri, iscritta al n. 159 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di D. V. ed altri e di P. D.,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 9 marzo 2004 il giudice relatore
Francesco Amirante;
    Uditi  l'avvocato Franco Carrozzo per le parti private costituite
e  l'avvocato  dello  Stato  Oscar  Fiumara  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.-  Nel  corso di otto giudizi amministrativi riuniti - promossi
da  alcuni  insegnanti,  appartenenti  a  diversi ambiti disciplinari
delle  accademie  di  belle  arti  e  dei conservatori di musica, nei
confronti  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca,  allo  scopo  di  ottenere  l'annullamento della graduatoria
nazionale ad esaurimento degli idonei disposta ai sensi dell'art. 270
del  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297  -  il  Tribunale
amministrativo  regionale  della Puglia, sezione distaccata di Lecce,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 6-bis,
del  decreto-legge  28 agosto  2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per
l'avvio    dell'anno    scolastico    2000-2001),   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  27 ottobre 2000, n. 306, nella parte in
cui  non  prevede  la  possibilita'  di  essere ammessi alla sessione
riservata  di  esami  di  abilitazione  anche  per  i docenti precari
aspiranti  ad  insegnamenti  nelle  accademie  di  belle  arti  e nei
conservatori  di  musica  che  abbiano  maturato il requisito dei 360
giorni di servizio entro il 27 aprile 2000.
    Rileva   il  giudice  a  quo  che,  nella  fattispecie,  tutti  i
ricorrenti  sono  stati ammessi con riserva alla sessione speciale di
abilitazione  indetta,  in base all'art. 3 della legge 3 maggio 1999,
n. 124,  dall'ordinanza  ministeriale  20 ottobre  1999,  n. 247. Pur
avendo  superato  la  relativa  prova  d'esame, i medesimi sono stati
inseriti,  sempre con riserva, nelle rispettive graduatorie nazionali
permanenti  ad  esaurimento; la riserva e' stata poi sciolta in senso
negativo,  sicche'  e'  stata loro preclusa la possibilita' di essere
nominati insegnanti di ruolo.
    Il  motivo  di  doglianza  prospettato dai docenti contro la loro
esclusione dalle graduatorie permanenti si fonda essenzialmente sulla
mancata  estensione,  anche a favore degli insegnanti delle accademie
di  belle  arti  e dei conservatori, dello spostamento dei termini al
27 aprile  2000  disposto  dalla norma impugnata per i soli aspiranti
all'insegnamento  nella  scuola  elementare  e  nella  scuola  media;
spostamento  che  avrebbe  consentito  ai ricorrenti di partecipare a
pieno titolo alla sessione riservata di abilitazione.
    Il   giudice   a   quo,  allo  scopo  di  illustrare  le  ragioni
dell'asserita  violazione  dei  menzionati  parametri costituzionali,
ritiene  opportuno  riassumere  le piu' recenti tappe dell'evoluzione
legislativa in materia di assunzione degli insegnanti precari. Con il
decreto-legge   6 novembre   1989,  n. 357,  convertito  dalla  legge
27 dicembre  1989,  n. 417,  fu  creato  il  sistema  del c.d. doppio
canale,  in  base  al  quale  l'accesso  in  ruolo dei docenti poteva
avvenire  tramite concorso, per soli titoli, oppure tramite concorso,
per  titoli  ed  esami;  tale  meccanismo  venne  poi  trasfuso negli
artt. 270  e  401  del  d.lgs.  n. 297  del  1994. Successivamente e'
intervenuta  la  legge n. 124 del 1999, la quale - oltre a modificare
le  citate  norme del d.lgs. n. 297 del 1994 nel senso di trasformare
le  graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, in graduatorie
permanenti,  da  utilizzare  per le assunzioni in ruolo - ha dettato,
negli  artt. 2  e  3,  disposizioni  specifiche  per il conseguimento
dell'abilitazione   ai   fini   dell'inserimento   nelle   menzionate
graduatorie  permanenti.  In vista di quest'obiettivo gli artt. 2 e 3
della legge n. 124 del 1999 hanno stabilito, l'uno per gli insegnanti
della  scuola  materna,  elementare, secondaria ed artistica, l'altro
per  quelli  delle  accademie  e dei conservatori, la possibilita' di
conseguire   l'abilitazione  all'insegnamento  tramite  una  sessione
riservata  di  concorso,  alla  quale  sono  stati  ammessi i docenti
precari  che  avevano svolto attivita' di insegnamento per almeno 360
giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di  entrata  in  vigore  della  norma stessa (25 maggio 1999), di cui
almeno 180  giorni  a  decorrere  dall'anno scolastico 1994-1995. Ora
l'art. 1,  comma 6-bis,  del d.l. n. 240 del 2000, introdotto in sede
di  conversione,  ha  ulteriormente ampliato i termini di maturazione
della  menzionata  anzianita' di servizio necessaria per l'ammissione
alla   procedura  di  abilitazione  riservata,  stabilendo  che  alla
medesima potessero partecipare anche i docenti che avevano completato
tale  periodo  alla  data  del  27 aprile 2000; ma tale ampliamento -
determinato  da  un  avviamento  non  immediato  delle  procedure  di
abilitazione  -  e' stato previsto solo in favore degli insegnanti di
cui  all'art. 2,  comma 4,  della  legge n. 124 del 1999, sicche' gli
insegnanti  delle  accademie di belle arti e dei conservatori ne sono
rimasti  pacificamente  esclusi  (essendo essi ricompresi nell'art. 3
della  legge  n. 124  del  1999).  Se tale esclusione non fosse stata
stabilita,  i  ricorrenti  -  che  al  27 aprile  2000  avevano tutti
maturato i 360 giorni di servizio richiesti - avrebbero potuto essere
subito  inseriti  nelle  relative graduatorie ad esaurimento (dopo il
superamento  dell'esame  concorsuale),  onde  ottenere  la  nomina in
ruolo.
    Da  cio'  si desume, ad avviso del remittente, la rilevanza della
presente  questione,  il cui accoglimento determinerebbe l'inclusione
dei ricorrenti, pleno iure, nelle indicate graduatorie.
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva che
aver  ampliato  i  termini per l'abilitazione riservata in favore dei
soli  docenti  delle  scuole  elementari  e medie si traduce, a causa
della    totale    identita'    delle    rispettive   procedure,   in
un'ingiustificata  discriminazione  in  danno  degli insegnanti delle
accademie  e  dei  conservatori,  tanto piu' che anche per costoro le
procedure  di  abilitazione  riservata  si sono avviate in ritardo, e
cioe'  con  la citata ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247.
Il giudice a quo, inoltre, da' conto del fatto che i conservatori, le
accademie  e  gli istituti di alta cultura sono stati assoggettati ad
una  radicale  riforma ad opera della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
il  che  imporra'  in  futuro  un sistema particolare di reclutamento
degli  insegnanti;  l'art. 2,  comma 6,  di  tale  legge ha, infatti,
trasformato  le  graduatorie  permanenti cui aspirano i ricorrenti in
graduatorie  «ad esaurimento». Cio' non toglie, pero', che proprio la
norma  in  ultimo  citata  ha  riconosciuto  la  possibilita' di fare
ricorso,  per  la creazione di tali graduatorie, alle procedure della
legge  n. 124  del  1999,  come ha riconosciuto anche il Consiglio di
Stato nel proprio parere n. 485 del 2001.
    Da   tanto  consegue,  ad  avviso  del  Tribunale  amministrativo
regionale  di  Lecce, che le procedure di abilitazione riservata sono
identiche per tutte le citate categorie di docenti, il che impone una
declaratoria  di  illegittimita' costituzionale della norma impugnata
nei termini di sopra riportati.
    2.- Si sono costituiti in giudizio davanti a questa Corte tutti i
ricorrenti, chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.
    La  difesa  dei  docenti  nota  innanzitutto  che la questione e'
rilevante  perche'  dal  suo  accoglimento  deriva  per gli stessi il
diritto  all'inserimento  nelle graduatorie nazionali e, in concreto,
quello  all'ingresso  in ruolo, «stante l'esaurimento degli inclusi a
pieno  titolo  nelle  graduatorie»  medesime.  Cio'  posto, dopo aver
ricapitolato  le  principali  tappe dell'evoluzione legislativa nella
complessa  materia, la difesa dei ricorrenti rammenta che le sessioni
riservate  di abilitazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 124
del  1999  hanno  costituito  indubbiamente una normativa transitoria
finalizzata  all'obiettivo  di  sanare  le  posizioni  di  precariato
scolastico  accumulatesi  negli  anni.  La lentezza nello svolgimento
delle   relative  procedure,  pero',  ha  fatto  si'  che  i  decreti
ministeriali  di aggiornamento delle graduatorie permanenti venissero
emanati  in  epoca  assai distante dall'entrata in vigore della legge
n. 124  del  1999  (decreti  ministeriali  27 marzo  2000,  n. 123, e
18 maggio  2000  per  gli insegnanti delle scuole elementari e medie,
decreto  ministeriale  7 dicembre  2000,  n. 426,  per gli insegnanti
delle   accademie  e  dei  conservatori),  sicche'  in  tale  periodo
intermedio  parecchi  docenti  avevano  maturato il requisito dei 360
giorni  di  precariato  (di  cui 180 a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995)  che  avrebbe consentito loro di partecipare alla sessione
riservata.  Di  tali  situazioni  si  e'  fatto carico il legislatore
dettando  la  norma  impugnata,  che  ha  prolungato  il  termine  al
27 aprile  2000,  con  l'intento  di  sanare  il piu' ampio numero di
posizioni,   come   e'   dimostrato  dal  fatto  che,  con  ordinanza
ministeriale  2 gennaio  2001,  n. 1,  e'  stata bandita un'ulteriore
sessione  riservata  di abilitazione per tutti coloro che non avevano
fatto  domanda,  mancando  del  requisito di anzianita', in occasione
della precedente tornata di concorsi. L'art. 1, comma 6-bis, del d.l.
n. 240  del  2000,  pero',  non  ha tenuto conto degli aspiranti alla
docenza nell'ambito dei conservatori e delle accademie di belle arti,
il  che  determina  un'evidente irrazionalita' soprattutto per quelli
(fra  cui  i  ricorrenti)  che,  ammessi con riserva alla sessione di
abilitazione, hanno superato le relative prove.
    La  diversita'  di  trattamento tra le varie categorie di docenti
e',  a  parere  della  difesa, inspiegabile, poiche' il meccanismo di
reclutamento  previsto  dagli  artt. 1,  2 e 3 della legge n. 124 del
1999  e'  evidentemente  lo  stesso,  cosi'  come  identiche  sono la
creazione  delle graduatorie permanenti e la prima integrazione delle
medesime.  D'altra  parte, come il Tribunale amministrativo regionale
ha  osservato,  la  parificazione dei sistemi di concorso si deve far
risalire  all'art. 2  della  legge  n. 417  del  1989, istitutiva del
citato  doppio canale. Il semplice confronto fra l'art. 2, comma 4, e
l'art. 3,  comma 3,  della  legge  n. 124  del  1999  dimostra come i
requisiti di accesso alle sessioni riservate siano in tutto identici,
sicche'   la   diversita'  di  trattamento  determinata  dalla  norma
impugnata si palesa ancor piu' irragionevole.
    Ad  ulteriore  supporto  delle  proprie  argomentazioni la difesa
delle  parti  private  rileva  che  nessuna  influenza puo' avere, in
relazione  alla  presente  questione,  la  riforma  di cui alla legge
n. 508  del  1999.  Infatti, benche' l'art. 2, comma 6, di tale legge
abbia   trasformato   le  graduatorie  dei  docenti  di  accademie  e
conservatori  in  graduatorie ad esaurimento, cio' significa solo che
esse  non  verranno  piu'  aggiornate,  ma  non  puo'  modificare  la
posizione  dei ricorrenti, che e' antecedente a tale riforma; oltre a
cio',  a  tutt'oggi  non  sono stati emanati i decreti che dovrebbero
regolamentare  la selezione dei docenti del settore artistico, ne' la
citata  legge  n. 508  del  1999  ha  esercitato  alcuna  funzione di
abrogazione  delle procedure concorsuali in atto. E', anzi, lo stesso
art. 2,  comma 6,  della  legge  n. 508  del  1999 a fare rinvio alle
graduatorie  permanenti  istituite  ai  sensi  della legge n. 124 del
1999;   cio'   dimostra  l'irrazionalita'  dell'esclusione,  per  gli
insegnanti  del  settore,  di  una  norma  che e' parte integrante di
quella  disciplina  transitoria,  la quale «per ogni altro aspetto e'
estesa  in  maniera  perfettamente  parallela  e  continua a tutto il
personale della scuola».
    La  norma  impugnata,  quindi,  sarebbe  lesiva  del principio di
uguaglianza,  dell'art. 4  Cost.,  in  quanto costituisce un'indebita
limitazione   dell'accesso   al   lavoro   dei   cittadini,   nonche'
dell'art. 97  Cost., perche' la restrizione dei criteri di ammissione
al  concorso  riservato si risolve in una pregiudiziale selezione del
personale  docente,  certamente  non  idonea  a  garantire il miglior
andamento dell'amministrazione scolastica.
    3.  -  E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
    La difesa erariale osserva che le censure prospettate dal giudice
a   quo   appaiono  incentrate  sull'assunto  dell'estensibilita'  al
personale  docente delle accademie e dei conservatori di musica di un
beneficio  previsto  in  favore  dei  docenti  delle  scuole  e degli
istituti  di  cui  all'art. 2,  comma 2, della legge n. 124 del 1999.
Tale  assunto  e',  tuttavia,  privo  di  fondamento,  trattandosi di
categorie di insegnanti diverse regolate da discipline differenziate.
    Cio'  puo'  desumersi sia dal fatto che la legge n. 124 del 1999,
nell'innovare le modalita' di accesso ai ruoli del personale docente,
ha  tenuto  distinte quelle rispettivamente proprie di ciascuna delle
due suddette categorie, sia dalla circostanza che la legge n. 508 del
1999, nel prevedere la riforma delle accademie e dei conservatori, ne
ha confermato le peculiarita' trasferendone la gestione dal Ministero
della  pubblica  istruzione  al  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e tecnologica. Ne' va omesso di considerare, per
quel che riguarda in particolare l'indizione di sessioni riservate di
esami  di  abilitazione,  che essa non solo e' stata prevista, per le
due  suddette  categorie  di  docenti, da due differenti disposizioni
della  legge  n. 124  del  1999 - art. 2, comma 4, e art. 3, comma 2,
lettera b)  -  ma  e'  stata  successivamente disciplinata da diverse
ordinanze  ministeriali  (rispettivamente  la  n. 153  del  1999 e la
n. 247  del  1999) che hanno previsto prove di esame non omogenee. La
proroga  di  cui  si  discute  si  e' resa necessaria a seguito delle
modifiche  apportate  dall'ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 alla
precedente  ordinanza  n. 153  del  1999,  mentre  sarebbe  priva  di
giustificazione  nei  confronti  dei  docenti  delle  accademie e dei
conservatori,  visto che la relativa ordinanza n. 247 del 1999 non e'
stata successivamente modificata.
    Ne  consegue  che  la denunciata discriminazione appare del tutto
insussistente.

                       Considerato in diritto

    1.  - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
distaccata  di  Lecce,  dubita,  in  riferimento agli artt. 3, 4 e 97
Cost.,  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 6-bis,
del  decreto-legge  28 agosto  2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per
l'avvio    dell'anno    scolastico    2000-2001),   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  27 ottobre 2000, n. 306, nella parte in
cui  non  prevede  la  possibilita'  di  essere ammessi alla sessione
riservata  di  esami  di  abilitazione  anche  per  i docenti precari
aspiranti  ad  insegnamenti  nelle  accademie  di  belle  arti  e nei
conservatori  di  musica  che  abbiano  maturato il requisito dei 360
giorni di servizio entro il 27 aprile 2000.
    Ad  avviso del remittente la norma censurata si pone in contrasto
con   i  parametri  costituzionali  invocati,  in  quanto  del  tutto
irragionevolmente  discrimina  gli  insegnanti  suddetti  rispetto ai
docenti  precari  aspiranti ad insegnamenti nelle scuole elementari e
medie  ai  quali  e' stato concesso il diritto di essere ammessi alla
suddetta   sessione   riservata   facendo  riferimento,  quanto  alla
maturazione   del   requisito   del   servizio  prestato,  alla  data
suindicata,   anziche'   alla   data  originariamente  stabilita  del
25 maggio 1999.
    2. - La questione non e' fondata.
    La  normativa  inerente  alle  sessioni  riservate  di  esami  di
idoneita'  o abilitazione all'insegnamento ha carattere eccezionale e
di  favore e quindi le singole disposizioni non possono essere estese
al  di  la'  dei casi espressamente previsti a meno che le esclusioni
che   ne   conseguono  siano  prive  di  giustificazione,  e  percio'
irragionevoli.
    Nella  specie  l'istituzione  della  sessione riservata di cui si
tratta  e'  stata disposta dalla legge n. 124 del 1999 per consentire
agli  insegnanti  precari  -  nel  passaggio  dal  vecchio  regime di
reclutamento  di  cui  al  d.l.  n. 357  del  1989,  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 417 del 1989, a quello nuovo introdotto
dalla  stessa  legge  n. 124  del  1999  - un accesso agevolato nelle
neoistituite graduatorie permanenti.
    Gli  artt. 2  e  3  della  legge  n. 124 del 1999 hanno fissato -
rispettivamente,  il  primo, per gli insegnanti delle scuole materne,
delle  scuole elementari, degli istituti e delle scuole di istruzione
secondaria  e  artistica  e,  il  secondo,  per  gli insegnanti delle
accademie  e  dei  conservatori di musica - i requisiti per l'accesso
alla  sessione  riservata  indicando  tra  questi,  per  entrambe  le
categorie,  l' effettiva prestazione del servizio di insegnamento per
almeno 360   giorni   nel  periodo  compreso  tra  l'anno  scolastico
1989-1990 e il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della stessa
legge  n. 124  del  1999),  di  cui  almeno 180  giorni  a  decorrere
dall'anno scolastico 1994-1995.
    L'indizione  della  sessione riservata e' stata poi disposta, per
la  prima  delle  suddette  categorie  di  docenti,  con  l'ordinanza
ministeriale  15 giugno 1999, n. 153, e per gli altri con l'ordinanza
ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247.
    Poco  dopo  e'  stata approvata la legge 21 dicembre 1999, n. 508
(Riforma  delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza,  dell'Accademia  nazionale  di arte drammatica, degli Istituti
superiori  per  le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e
degli  Istituti  musicali  pareggiati),  la  quale  ha  inserito  gli
organismi   indicati   nel   titolo  della  legge  nell'ambito  delle
istituzioni  di  alta  cultura  -  cui l'art. 33, ultimo comma, Cost.
riconosce  il  diritto di darsi ordinamenti autonomi - venendo essi a
costituire   «il  sistema  dell'alta  formazione  e  specializzazione
artistica e musicale» (art. 2, commi 1 e 2).
    La  stessa  legge,  per quel che piu' specificamente interessa la
questione  in  esame,  ha trasformato le graduatorie permanenti degli
insegnanti  delle  accademie  e  dei  conservatori  in graduatorie ad
esaurimento   ed   ha  stabilito  che  «dopo  l'esaurimento  di  tali
graduatorie,  gli  incarichi  di  insegnamento  sono  attribuiti  con
contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili».
    Da  questo  momento  sono  venuti  ad  accentuarsi  i  profili di
differenziazione  nelle normative, primaria e secondaria, riguardanti
le due categorie di insegnanti.
    Infatti e' stata emanata, esclusivamente per gli insegnanti delle
scuole  diverse  dai  conservatori  e  dalle  accademie,  l'ordinanza
ministeriale   n. 33  del  2000,  che  ha  modificato  la  precedente
ordinanza  n. 153  del 1999 nel senso di consentire la partecipazione
alla  sessione riservata anche per il conseguimento di piu' idoneita'
o  abilitazioni  all'insegnamento.  L'ordinanza  ha  correlativamente
modificato  i criteri di computo dei servizi utilizzabili al fine del
conseguimento  del predetto requisito dei 360 giorni e ha previsto la
possibilita'  per gli interessati di presentare una domanda per poter
fruire   delle   nuove   disposizioni   entro   trenta  giorni  dalla
pubblicazione  dell'ordinanza stessa nella Gazzetta ufficiale e cioe'
entro  il  27 aprile 2000, essendo la suddetta pubblicazione avvenuta
il 28 marzo 2000.
    E',  quindi,  intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 240 del 2000 che -
nel   dettare   alcune   norme   per  far  fronte  al  non  integrale
completamento  delle  operazioni  di  formazione e approvazione delle
graduatorie   permanenti  e  di  svolgimento  dei  concorsi  per  gli
insegnanti  delle  scuole  materne,  delle  scuole elementari e delle
scuole  e  degli  istituti di istruzione secondaria e artistica prima
dell'imminente  inizio  dell'anno scolastico 2000-2001 (v. Camera dei
deputati,   XIII   legislatura,   relazione   della  VII  Commissione
permanente,  n. 7346-A)  -  ha  altresi',  al  comma 6-bis  censurato
dall'attuale remittente, attribuito la possibilita' di essere ammessi
alla  sessione  riservata  anche agli insegnanti precari che avessero
maturato  il requisito del servizio prestato entro il 27 aprile 2000,
in  armonia  con  quanto  disposto  dall'ordinanza n. 33 del 2000. Lo
stesso  precetto e' stato, poi, riprodotto nell'art. 1 dell'ordinanza
ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1.
    3.  -  La  vicenda  normativa di cui si sono riportati i passaggi
essenziali dimostra che l'art. 1, comma 6-bis, attualmente sottoposto
allo  scrutinio  di  questa  Corte,  e' da considerare una norma che,
nell'ambito  di  una  disciplina  avente  carattere  eccezionale,  ha
dettato  un  particolare  regime  per  la  categoria  di  docenti ivi
ricompresi,  in  conseguenza  di  specifiche  e contingenti evenienze
verificatesi  nella  fattispecie,  come  risulta  anche  dai relativi
lavori  preparatori. Secondo il costante orientamento di questa Corte
la   scelta  di  introdurre  norme  del  genere  «e'  espressione  di
discrezionalita'  legislativa,  non  censurabile sotto il profilo del
principio  di  parita' di trattamento di cui all'art. 3 Cost., se non
esercitata in modo palesemente irragionevole» (v. sentenze n. 208 del
2002  nonche'  n. 35  del  2004,  e  ordinanza n. 168 del 2001). Tale
palese irragionevolezza non si riscontra nel caso di specie in quanto
le  situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee. A
tale  conclusione  si  perviene considerando che, anche a prescindere
dalle diversita' esistenti in generale tra le due realta' scolastiche
in   oggetto,   proprio   con   riferimento  alla  specifica  vicenda
dell'ammissione  alle  sessioni  riservate  di  esami in argomento si
rinvengono plurimi elementi di differenziazione.
    Un  primo  elemento di diversita' e' rappresentato dal fatto che,
mentre  per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori ai fini
del  requisito del servizio prestato si fa riferimento esclusivamente
al servizio relativo ad insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo
(v.  art. 3, comma 3, della legge n. 124 del 1999 ed art. 2, comma 1,
lett.  b, dell'ordinanza ministeriale n. 247 del 1999), per gli altri
insegnanti  si  puo'  tenere  conto  anche  del  servizio relativo ad
insegnamenti non corrispondenti a posti di ruolo (v. art. 2, comma 4,
della  legge  n. 124  del  1999 ed art. 2 dell'ordinanza ministeriale
n. 153  del  1999).  Un secondo elemento di differenziazione consiste
nell'introduzione, ad opera della legge di riforma dei conservatori e
delle  accademie  n. 508  del  1999,  di  un  particolare  sistema di
reclutamento   per   gli  insegnanti  di  tali  istituzioni,  cui  e'
conseguita  la  trasformazione  delle  graduatorie  da  permanenti  a
graduatorie  ad  esaurimento.  Da  cio'  si  desume  che un eventuale
accoglimento  della  presente  questione si porrebbe in contrasto con
tale scelta del legislatore, finalizzata a ridurre il piu' possibile,
con  riguardo  agli  insegnanti suddetti, la durata del sistema delle
graduatorie.  Un  ulteriore,  rilevante,  elemento  di  diversita' e'
costituito dalla circostanza che per gli insegnanti delle accademie e
dei conservatori l'ordinanza ministeriale originariamente emanata per
l'indizione  delle  sessioni riservate non ha subito alcuna modifica,
sicche'  l'allargamento  temporale  auspicato  -  che  per  gli altri
insegnanti  e'  stato determinato proprio dalla sopravvenuta modifica
dell'ordinanza  ministeriale  di indizione della sessione riservata -
sarebbe  privo  di  giustificazione  ed  inoltre  non  avrebbe  alcun
ragionevole riscontro la coincidenza di tale allargamento con la data
del  27 aprile  2000, visto che tale data non ha alcuna attinenza con
la relativa disciplina.
    Poiche'  l'evocazione  degli articoli 4 e 97 Cost. nell'ordinanza
di  rimessione  e'  strettamente collegata all'asserito contrasto del
denunciato  comma 6-bis  con il principio di eguaglianza, ed e' priva
di   autonoma   motivazione,   non  residuano  ulteriori  profili  di
illegittimita' da esaminare.