ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della  Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17 (Modifiche ed integrazioni
alla  legge  regionale  n. 20 del 4 novembre 1991, ad oggetto: «Testo
Unico  delle  norme  in materia di funzionamento e di assegnazione di
personale ai gruppi consiliari»), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 2002, depositato
in  cancelleria  il  22  successivo ed iscritto al n. 77 del registro
ricorsi 2002.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 febbraio  2004  il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che   con   ricorso  notificato  il  15 ottobre  2002,
depositato  il successivo 22 ottobre, il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  impugnato  l'art. 1  della  legge  della Regione Molise
2 agosto  2002, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
n. 20  del  4 novembre  1991, ad oggetto: «Testo Unico delle norme in
materia  di  funzionamento  e  di assegnazione di personale ai gruppi
consiliari»),  nella  parte  in cui, sostituendo l'art. 3 della legge
regionale n. 20 del 1991, ha previsto il nuovo comma 2;
        che  le disposizioni della legge regionale sono denunciate in
ragione  del  ritenuto  contrasto  con  gli articoli 3, 81, 97 e 117,
primo comma, della Costituzione;
        che  l'art. 1  della legge impugnata, dopo aver sostituito il
comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20 del 1991, aggiornando
l'importo  dei  contributi destinati ai gruppi consiliari per il loro
funzionamento,  ha sostituito anche il comma 2 del medesimo articolo,
stabilendo  che «le quote di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dovranno   essere  aggiornate  a  decorrere  dall'anno 1991  mediante
l'applicazione  delle  variazioni  dei  prezzi  al  consumo accertati
dall'ISTAT».  La  stessa  disposizione ha stabilito, inoltre, che «le
quote stesse saranno poi aggiornate annualmente in base alle medesime
variazioni»;
        che  l'Avvocatura  generale  dello Stato ritiene che la norma
oggetto  di  censura  contrasta  da  diversi  punti  di  vista con il
principio   di   ragionevolezza   e  con  quello  di  buon  andamento
dell'amministrazione   richiamato  dall'art. 97  della  Costituzione,
innanzi  tutto a causa della «equivocita' del suo testo, che ne rende
possibile  l'applicazione retroattiva, lasciandone l'iniziativa a chi
dovra' provvedere alla sua applicazione»;
        che  nell'atto introduttivo del giudizio si evidenzia inoltre
come   -   in   un  contesto  nel  quale,  a  seguito  della  riforma
costituzionale  operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, la
«perequazione  delle  risorse  finanziarie» e' affidata alla potesta'
legislativa  esclusiva  dello Stato, e la «armonizzazione dei bilanci
pubblici»   ed   il   «coordinamento  della  finanza  pubblica»  sono
attribuiti  alla  legislazione concorrente - «una norma cosi' ambigua
avrebbe  richiesto una base di ragionevolezza particolarmente chiara,
per verificare come si potesse coordinare con i principi fondamentali
della finanza pubblica, oggi orientata nel senso del massimo rigore»;
        che,   infine,   il   ricorrente   aggiunge  che,  ove  fosse
riconosciuta  alla  normativa  in esame efficacia retroattiva, la sua
illegittimita'   costituzionale   sarebbe   palese   in   quanto   la
integrazione  per  i  dieci anni anteriori di contributi gia' erogati
sui  bilanci  rispettivi, avrebbe l'effetto di farne gravare la spesa
complessiva sul bilancio regionale per l'anno 2002, non essendo pero'
indicata   nessuna   copertura   finanziaria,  in  palese  violazione
dell'art. 81 della Costituzione;
        che,   successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,  la
Regione  Molise  ha  approvato  la  legge regionale 24 dicembre 2002,
n. 43  (Modifiche  alla  legge  regionale  4 novembre 1991, n. 20, ad
oggetto:  «Testo  Unico  delle norme in materia di funzionamento e di
assegnazione   di   personale   ai  gruppi  consiliari»),  la  quale,
all'art. 3,  ha  abrogato  integralmente la legge regionale n. 17 del
2002,  e  contestualmente,  all'art. 1,  ha  provveduto  a sostituire
nuovamente  l'art. 3  della  legge regionale n. 20 del 1991, dettando
una   nuova   regolamentazione   del   contributo   mensile   per  il
funzionamento  dei  gruppi  consiliari  e  rimodulando le quote delle
diverse voci del contributo;
        che  lo  stesso  art. 1 della legge n. 43 del 2002 ha inoltre
specificamente  sostituito  la  disposizione  impugnata  nel presente
giudizio, eliminando l'effetto retroattivo all'anno 1991 e stabilendo
che  «le  quote  di  cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 saranno
aggiornate  annualmente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata
in   vigore  della  presente  legge,  mediante  l'applicazione  delle
variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT»;
        che,  nell'imminenza  della  data  fissata  per  la  pubblica
udienza,  l'Avvocatura  ha  depositato  una memoria integrativa nella
quale  ha  ribadito  le  argomentazioni  svolte  nel  ricorso,  senza
tuttavia  tenere  in  considerazione  la sopravvenuta legge regionale
n. 43 del 2002.
    Considerato  che  quanto sopra esposto integra una ipotesi di ius
superveniens  di  indubbia  incidenza  sulle  disposizioni  regionali
oggetto di censura da parte del Governo;
        che  solo  ove  dalla  disposizione  legislativa sopravvenuta
fosse  desumibile  una  norma  sostanzialmente coincidente con quella
impugnata  nel  ricorso,  la  questione  -  in forza del principio di
effettivita'  della  tutela costituzionale delle parti nei giudizi in
via d'azione - dovrebbe essere trasferita sulla nuova norma (sentenza
n. 533 del 2002);
        che,   viceversa,   la   nuova  disposizione  introdotta  dal
legislatore regionale e' tale da determinare un mutamento sostanziale
nella normativa in questione;
        che,  dunque, deve esserne valutato il carattere satisfattivo
o  meno rispetto alle censure fatte valere nell'atto introduttivo del
giudizio;
        che  la norma sopravvenuta soddisfa pienamente le pretese del
ricorrente,  essendo  stato rimosso il precetto normativo censurato e
non risultando, altresi', che quest'ultimo abbia ricevuto una qualche
attuazione medio tempore;
        che,  in  siffatta  situazione,  viene meno oggettivamente la
necessita'  di una pronunzia della Corte (ordinanze n. 443 del 2002 e
n. 347 del 2001), e dunque deve essere dichiarata la cessazione della
materia del contendere.