Ricorso   per   conflitto  di  attribuzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale
dello  Stato,  presso  i  cui  uffici in Roma, via dei Portoghesi 12,
domicilia;

    Contro  la  Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
presidente  della  giunta  regionale pro tempore per la dichiarazione
che  non  spetta  alla  Regione autonoma della Sardegna modificare il
calendario  venatorio  e  per il conseguente annullamento del decreto
dell'assessore  della  difesa  dell'ambiente  della  Regione Sardegna
n. 3/V del 18 febbraio 2004.
    La   proposizione   del   presente   ricorso   per  conflitto  di
attribuzione  e'  stata  deliberata  dal Consiglio dei ministri nella
riunione  del  2  aprile  2002  (si depositera' estratto del processo
verbale).
    Con  decreto  18 febbraio 2004, n. 3/V, pubblicato nel BURAS n. 4
del  19  febbraio  2004, l'assessore della difesa dell'ambiente della
Regione  Sardegna,  in  attuazione  della legge regionale n. 2 del 13
febbraio 2004 (a sua volta adottata in attuazione della legge statale
3  ottobre  2002,  n. 221),  ha  consentito il prelievo in deroga nel
periodo 21 - 29 febbraio 2004, delle specie passera mattugia, passera
sarda,  storno,  tordo  bottaccio,  tordo  sassello,  a  tutela delle
colture  e  produzioni  agricole che si asseriscono danneggiate dalla
specie suddette, per un totale potenziale di alcuni milioni di capi.
    Tale  provvedimento  si  connota  da grave carenza di potere, non
sussistendo  i  presupposti  cui  la  legge  statale  e  la normativa
comunitaria  (ne'  al  limite  la  stessa legge regionale n. 2 del 13
febbraio  2004)  condizionano  l'esercizio della deroga e da indebita
invasione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema.
    E'   mancata,   in   primo   luogo,   l'acquisizione  del  parere
dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica (INFS), prescritta
come   necessaria   in   via  generale  dall'art. 9  della  direttiva
CE/1979/409  e,  in  via  specifica,  dall'art. 19-bis della legge 11
febbraio  1997  n. 157, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002 n. 221.
Al  riguardo, si sottolinea che la Corte costituzionale ha piu' volte
riconosciuto  che «l'esercizio della facolta' di deroga al divieto di
caccia  ...  spetti  alle  regioni  soltanto  ove  accompagnato dalla
valutazione  di  un ente nazionale dotato della necessaria competenza
tecnica  in  materia»  (sentenze  n. 35 e n. 248 del 1995; n. 272 del
1996; n. 53 del 2000; n. 135 del 2001).
    Inoltre l'ampliamento del periodo di prelievo venatorio a dopo il
31 gennaio viola di per se' l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che
fissa  tale  data a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi
di  nidificazione  della fauna selvatica (v. sentenze n. 536 del 2002
nonche'  n. 311,  n. 227 e n. 226 del 2003). Cio' e' tanto piu' grave
allorche',  come  nel  caso  di  specie,  la  riapertura della caccia
riguardi  specie  protette  e  quindi  a rischio di estinzione, senza
neanche  adeguata  indicazione della loro specifica dannosita' per le
colture agricole o altro.
    In  tale  situazione,  e' evidente che il decreto assessoriale si
ponga  completamente al di fuori di ogni sistematica disciplina delle
deroghe    al   calendario   venatorio   e   conseguentemente   violi
oggettivamente  la  competenze esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente  e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma,
lett.  s)  della  Costituzione, introducendo una configurazione delle
regole  del tutto autonoma rispetto a quella fissata nei nuovo Titolo
V della Costituzione, nelle norme comunitarie e nella legge statale.
    In   presenza   di   atti   normativi   regionali,  che,  secondo
l'interpretazione  svoltane dall'assessore della difesa dell'ambiente
si  dimostrano ambigui e lesivi del principio di leale collaborazione
tra  Stato  e  regioni, e che vanificano di fatto l'uso del potere di
annullamento  diretto  previsto  dal  comma  4 dell'art. 19-bis della
legge n. 157/1992, non resta al Governo della Repubblica che proporre
direttamente  il  conflitto  di  attribuzione, al sensi dell'art. 134
Cost.