IL TRIBUNALE

    Visti gli atti del procedimento n. 1289/03 R.V.G.;
    Visto  il  ricorso,  proposto  ai  sensi  dell'art. 170 d.P.R. 30
maggio  2002  n. 115  e  dell'art. 29 legge n. 794/1942, da Coppolino
Antonino  (nato  a Rodi' Milici in data 1° maggio 1948), quale legale
rappresentante  della  F.lli  Coppolino  di  Coppolino  Antonino & C.
S.n.c., avente ad oggetto opposizione avverso il decreto emesso il 18
luglio  2003  dal  Tribunale  di  Messina,  prima  sezione penale, in
composizione  collegiale, concernente la liquidazione dell'indennita'
di  custodia  dell'autovettura sequestrata in data 11 luglio 1983 nel
procedimento penale nei confronti di Catalfamo Cosimo;
    Visto  il  provvedimento  con  cui il Presidente del Tribunale ha
designato  questo  giudice  monocratico per la decisione del suddetto
ricorso;
    Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2003.

                            O s s e r v a

    Ai  sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto
di  pagamento  emesso  a  favore  del  custode  e' possibile proporre
opposizione   entro   venti  giorni  dall'avvenuta  comunicazione  al
presidente  dell'ufficio  giudiziario  competente. In tale ipotesi il
processo  e'  quello  speciale previsto per gli onorari di avvocato e
l'ufficio  giudiziario  procede in composizione monocratica. La norma
in  questione  attribuisce  pertanto  la  competenza  al Tribunale in
composizione   monocratica  sempre,  anche  nell'ipotesi  in  cui  il
provvedimento  oggetto  di  impugnazione  sia  stato  adottato  da un
giudice  in  composizione collegiale (come nella fattispecie concreta
oggetto del suddetto ricorso).
    Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'art. 170 del decreto
legislativo  30  maggio  2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  spese di giustizia) come riprodotto nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia)  si  ponga in contrasto con l'articolo 76 della
Costituzione per eccesso di delega.
    Il  decreto  legislativo n. 113/2002, trova il proprio fondamento
nella  delega  contenuta  nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340).
    L'art. 7  comma  1  della  legge n. 50 del 1999 indica le materie
oggetto  di  delega  operando un richiamo a fonti esterne alla stessa
legge.
    Nel  preambolo del decreto legislativo n. 113 del 2002 le materie
rispetto  alle  quali  il Governo ha ritenuto di esercitare la delega
sono   individuate   con   il  riferimento  ai  numeri  9,  10  e  11
dell'allegato   numero   1   della   legge   n. 50   del   1999,  che
rispettivamente  attengono  al procedimento di gestione e alienazione
dei  beni  sequestrati  e  confiscati,  al procedimento relativo alle
spese  di giustizia, ed ai procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il
rilascio   di   copie  di  atti  in  materia  tributaria  e  in  sede
giurisdizionale,  compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli
affari   non   contenziosi   e   le  esecuzioni  civili  mobiliari  e
immobiliari.   Il   contenuto   di   ciascuna   di  tali  materie  e'
ulteriormente  definito  nel suddetto allegato mediante l'indicazione
dei testi normativi contenenti la relativa disciplina.
    La  delega  che  l'art. 7 della legge n. 50/1999 ha attribuito al
Governo  concerne il riordino delle norme legislative e regolamentari
nelle   materie   elencate   mediante  l'emanazione  di  testi  unici
comprendenti  le  disposizioni contenute in un decreto legislativo ed
in  un  regolamento  adottati  ai sensi degli artt. 14 e 17, comma 2,
della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, con l'osservanza tuttavia dei
criteri  e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 della legge
n. 50  del  1999, tra i quali vi e' quello del «coordinamento formale
del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per  garantire la coerenza
logica  e  sistematica  della  normativa  anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo».
    L'osservanza  di  tali  criteri  e  principi  direttivi  discende
direttamente dal disposto dell'art. 76 della Costituzione.
    Alla luce di quanto appena evidenziato ritiene questo giudice che
al potere attribuito al legislatore delegato siano stati posti limiti
ben  precisi  e che la delega in questione non abbia avuto ad oggetto
anche modifiche sostanziali delle strutture portanti della disciplina
delle materie cui la delega stessa si riferisce.
    L'art. 11  della  legge  n. 319/1980  prevedeva  che  il  ricorso
dovesse  essere  presentato  innanzi  al  Tribunale  (  o  alla Corte
d'appello);  e'  ragionevole  ritenere che il legislatore della legge
n. 319/1980  quando  ha  parlato  di  tribunale  per la procedura dei
ricorsi  si  riferisse  al  tribunale in composizione collegiale ( ed
infatti all'epoca il tribunale esisteva solo in detta composizione).
    Cio'  posto, avendo trasferito la competenza - per cio' che nella
specie  interessa  -  dal  tribunale  in  composizione  collegiale al
tribunale in composizione monocratica ed avendo quindi introdotto una
innovazione   radicale   della   disciplina  vigente  in  materia  di
competenza,  il  legislatore  delegato non si e' attenuto al criterio
del  «coordinamento  formale del testo delle disposizioni vigenti» ed
e'  pertanto  incorso  in una violazione dell'art. 76 della Cost. per
eccesso  di  delega.  La  modifica  della competenza non pare infatti
potere  rientrare  tra  le  modifiche  necessarie  per  garantire  la
coerenza  logica  e  sistematica  della  normativa  anche  alfine  di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nemmeno alla luce di
quanto  osservato  nella  relazione  allegata  al decreto legislativo
n. 113 del 2002.
    L'attribuzione   della  competenza  al  giudice  in  composizione
monocratica,  nell'ambito  del  disposto  di  cui all'art. 170, viene
infatti  per  cosi'  dire  correlata  all'innovazione  introdotta dal
decreto  legislativo  n. 51/1998  che  ha  introdotto  il sistema del
giudice unico.
    Nel   commentare   in  particolare  l'art. 170,  nella  relazione
allegata  al  decreto legislativo n. 113 del 2002 si osserva «.... In
linea  con  il  mutamento del sistema, a seguito dell'articolo 14 del
decreto   legislativo   n. 51/1998   (che   ha  sostituito  l'art. 48
dell'ordinamento   giudiziario,)   la  norma  prevede  la  competenza
monocratica,  peraltro  gia'  attuata  dal legislatore con l'art. 50,
lett.   c)   del  d.lgs.  n. 274/2000.  Altrimenti,  in  mancanza  di
previsione   espressa,  la  competenza  sarebbe  collegiale  per  una
procedura semplificata fin dall'origine ....».
    La  procedura  invero  ancora  oggi  applicabile e' quella di cui
all'art. 29,  legge  n. 794/1942,  essendo  essa richiamata dal testo
unico  ed  in  particolare  dall'art. 170 (a sua volta poi richiamato
dall'art. 84   del   medesimo   testo  unico).  Ebbene  questa  norma
espressamente  prevede  che  il  tribunale  proceda  in  composizione
collegiale.   Conseguentemente   l'art. 170,   nella   parte  in  cui
attribuisce  la  competenza  all'ufficio  giudiziario in composizione
monocratica, non appare ispirato ad un principio di coerenza logica e
sistematica.
    Alla  luce  delle superiori considerazioni l'art. 170 del decreto
legislativo n. 113 del 2002 come riprodotto dall'art. 170 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 si pone in contrasto
con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.
    L'esistenza  della  delega  in  una  materia  coperta  da riserva
assoluta  di  legge  quale  e'  ex  art. 25 della Costituzione quella
riguardante  la  competenza  del  giudice non puo' poi essere desunta
dalla  circostanza  che tale delega sia stata conferita genericamente
avuto riguardo alla materia delle spese di giustizia.
    Conseguentemente  in via subordinata sarebbe l'art. 7 della legge
n. 50  del 1999 a porsi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione
secondo  cui  la  delega  va  conferita «per oggetti definiti», nella
parte  in cui non ha previsto con riferimento alle specifiche materie
delegate i limiti e l'oggetto della delega.
    Ritenuto  pertanto  che  il  giudizio  non  possa essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.