IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 21 - C R.G. 2004, promossa da Tamigio Pavle, domiciliato in Cairo Montenotte, corso Italia n. 16/4 presso e nello studio dell'avv. Sandra Chiarlone che lo rappresenta e difende in giudizio in virtu' di procura speciale alle liti posta in calce al ricorso introduttivo. Contro Ufficio territoriale del Governo di Savona, in persona del prefetto pro tempore, nonche' conto Sezione Polizia stradale di Savona - in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione. In fatto Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2004, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. ATX0000055634, elevato in data 28 ottobre 2003 dalla Sezione Polizia stradale di Savona - per la violazione dell'art. 142, comma 8; con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 137,55 (oltre Euro 10,69 per spese di notifica) oltre ancora la sanzione accessoria della decurtazione di punti 2 a disposizione del titolare della patente di guida in alternativa del conducente o responsabile solidale. Parte ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la legittimita' costituzionale di quanto disposto dall'art. 204-bis del codice della strada, nella parte in cui prescrive il versamento di una cauzione pari alla meta' del massimo edittale delle sanzioni inflitte dall'organo accertatore, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nel merito eccepiva in via preliminare, la notificazione del «verbale di contestazione» e mancanza di notificazione del «verbale di accertamento». Concludeva, pertanto, la difesa di parte ricorrente, per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito per 1'annullamento del verbale impugnato. In diritto Esaminati gli atti, si rileva che il ricorso e' stato depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Cairo Montenotte, non accompagnato dalla prova del versamento del deposito cauzionale previsto dalla normativa all'epoca ed in oggi vigente. Rileva altresi' questo giudicante che, in aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies dal 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge l° agosto 2003, n. 214. La questione proposta assume rilievo essenziale giacche', nei due casi opposti di dichiarazione di illegittimita' o di conformita' al dettato costituzionale, il ricorso dovra' venir deciso nel merito, oppure dovra' venir dichiarato inammissibile. Non si ravvisano, altresi', elementi idonei a dichiarare la manifesta infondatezza della questione. Infatti la normativa introdotta con la richiamata legge n. 214/2003 appare in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale laddove viene sancito principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali. Ne deriva che la diversita' di condizioni (tra cui indubbiamente quelle economiche) non possono condizionare l'accesso alla tutela giuridica soprattutto completando la lettura dell'art. 3 nel suo secondo comma dove e' previsto che la Repubblica rimuova e non frapponga ostacoli di ordine economico che limiterebbero, di fatto, la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini. Ma non basta: la norma in sospetto di illegittimita' viola altresi' il disposto dell'art. 24 della Carta costituzionale laddove viene garantito il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ora, l'agire in giudizio non puo' essere confuso e considerato alla pari del diritto di agire in via amministrativa. Tengasi anche conto che il ricorso di questa seconda specie comporta, in caso di rigetto, l'obbligo da parte dell'autorita' adita, di raddoppiare la sanzione pecuniaria comminata dall'organo accertatore, vincolo che non e' stato, ne' lo poteva essere, imposto all'autorita' giudiziaria sottoposta soltanto ai vincoli di legge (il giudice ordinario non puo', ne' ha mai potuto ridurre la sanzione pecuniaria al di sotto del minimo edittale indipendentemente dalla specifica disposizione espressa nella legge n. 214/2003). Quindi ne deriva che il cittadino, cui praticamente si impone, ad evitare depositi cauzionali il piu' delle volte esorbitanti rispetto alla sanzione, il ricorso in via amministrativa, deve sottostare ad una sanzione doppia rispetto a quella che, nella stragrande maggioranza dei casi, deriva da una pronuncia di rigetto dell'opposizione da parte del giudice ordinario. La possibilita', infine, di proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia si appalesa come rimedio inefficace laddove si consideri l'allungamento dei tempi e la necessita', per il comune cittadino, di ricorrere all'opera del professionista del diritto. In conclusione, nel caso in esame come in altri casi similari, l'imposizione del versamento del deposito cauzionale non si puo' ritenere, sotto nessun aspetto, tendente ad assicurare uno svolgimento regolare del procedimento, bensi' tendente, piu' o meno volutamente non e' qui il caso di indagare, a precludere o, quanto meno, ad ostacolare l'esperimento, da parte del. cittadino, della tutela giudiziale e, anche per questo motivo, soggetto alla verifica da parte del giudice delle leggi.