ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma 2,
della   legge   della   Regione   Basilicata  13 maggio  2003,  n. 20
(Razionalizzazione  ed  ammodernamento  della  rete  distributiva dei
carburanti),  promosso  con  ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato il 18 luglio 2003, depositato in cancelleria il
22 successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;
    Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2004 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Giorgio D'Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso
notificato  il  18 luglio  2003  e  depositato  il 22 luglio 2003, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 4,  comma 2, della legge della Regione Basilicata 13 maggio
2003,   n. 20   (Razionalizzazione   ed   ammodernamento  della  rete
distributiva  dei  carburanti),  nella  parte in cui, nel definire le
competenze  dei  comuni  per quanto concerne l'installazione di nuovi
impianti  di  distribuzione di carburanti su aree private, stabilisce
che, trascorsi i termini assegnati dalla stessa legge per l'esercizio
di tali competenze senza che i comuni abbiano provveduto, provvede la
regione  entro  il  termine ulteriore di 120 giorni, con esercizio di
poteri  sostitutivi  secondo  le  modalita'  di cui all'art. 46 della
legge regionale n. 23 del 1999.
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la  norma denunziata, che introduce
un'ipotesi   di  controllo  sostitutivo  della  regione  sui  comuni,
eccederebbe  la  competenza  legislativa  della regione, ponendosi in
contrasto   con   gli  artt. 5,  114,  117,  118,  120  e  127  della
Costituzione. Si rileva, inoltre, che nel nuovo quadro costituzionale
- il quale esclude posizioni di supremazia delle regioni sui comuni -
appaiono  difficilmente configurabili ad opera di una legge regionale
ipotesi  di  controllo  sulla equiordinata autonomia comunale, cui, a
norma  dell'art. 118,  sono  attribuite  in via di principio tutte le
funzioni amministrative.
    Infine  si  osserva  che l'art. 120 della Costituzione - il quale
prevede  un  potere  di  sostituzione del solo Governo nell'esercizio
delle  competenze  di  organi  di  enti autonomi di qualsiasi livello
(quali  regioni,  comuni,  citta' metropolitane e province) e assegna
alla   competenza   legislativa  statale  la  disciplina  dei  poteri
sostitutivi  -  porta  ad  escludere  un'attuale potesta' legislativa
della  regione  che abbia ad oggetto ipotesi di controllo sostitutivo
sui comuni.
    2.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio la Regione Basilicata, in
persona  del  presidente  della  giunta  regionale,  chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
    La  regione  premette  che  con la norma censurata il legislatore
regionale   si   e'  uniformato  al  regime  del  potere  sostitutivo
regionale,  gia' vigente in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica  nonche'  di  localizzazione  di aree ed installazione di
impianti di carburanti. La previsione di un simile potere sostitutivo
avrebbe,   tuttora,  la  finalita'  di  salvaguardare  gli  obiettivi
programmatici  della  regione  e di evitare che ritardi nell'adozione
dei   provvedimenti   di   titolarita'  municipale  possano  produrre
rallentamenti  nella  programmazione  regionale o nella sua ulteriore
fase di attuazione.
    Ad  avviso  della resistente, sono infondate le censure sollevate
nei  confronti  della norma impugnata, in quanto quest'ultima sarebbe
finalizzata   ad   assicurare  l'esercizio  unitario  delle  funzioni
amministrative  a  livello sovracomunale e nell'interesse dell'intera
comunita'  regionale. Del resto, la sostituzione prevista dalla norma
impugnata non configura una sovraordinazione, in quanto il preventivo
riconoscimento di un termine entro il quale l'ente inerte e' invitato
a  provvedere consente a quest'ultimo di rappresentare e difendere le
ragioni del ritardo o quelle della mancata attivazione.
    Quanto,   poi,   alla   pretesa  violazione  dell'art. 120  della
Costituzione,  la regione osserva che la previsione costituzionale ha
riservato al Governo il potere di sostituirsi ad organi delle regioni
e  degli  enti  locali solo in ipotesi tassative, le quali, peraltro,
non presuppongono la mera inerzia degli enti titolari.
    Secondo  la  resistente,  tale  norma costituzionale non sarebbe,
infatti,  da  riferire  all'intera  questione  dei poteri sostitutivi
comunque  esercitati  o  esercitabili,  bensi' a quelli di competenza
governativa  che,  per  quanto  limitati  ad  ambiti determinati ed a
tutela  di  interessi  nazionali,  necessitano  di  una disciplina di
attuazione  che  salvaguardi  l'autonomia delle regioni e degli altri
enti locali da possibili abusi o arbitri del potere centrale.
    Quanto,  infine,  alla  legge  5  giugno 2003, n. 131, in tema di
adeguamento dell'ordinamento nazionale alla legge costituzionale n. 3
del   2001,  la  regione  osserva  che  essa  e'  entrata  in  vigore
successivamente  alla  legge regionale n. 20 del 2003, e, qualora sia
considerata  normativa di principio, potrebbe al piu' giustificare il
promovimento  di  un  giudizio  di legittimita' costituzionale in via
incidentale ma non un giudizio in via principale come il presente.
    3.   -  All'udienza  pubblica  il  ricorrente  ha  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La questione di legittimita' costituzionale, sollevata con
il  ricorso  del Presidente del Consiglio indicato in epigrafe, ha ad
oggetto  l'art. 4,  comma 2,  della  legge  della  Regione Basilicata
13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete
distributiva  dei  carburanti),  nella  parte  in cui stabilisce che,
trascorsi  i  termini  assegnati  dalla  stessa  legge  ai comuni per
esercitare  le  competenze  previste  circa  l'installazione di nuovi
impianti  di  carburante,  provvede,  in  via sostitutiva, la regione
entro il termine ulteriore di 120 giorni.
    Tale  norma,  che  introduce  una forma di controllo sostitutivo,
contrasterebbe,  sotto  vari profili, con gli artt. 5, 114, 117, 118,
119, 120 e 127 della Costituzione, essenzialmente perche', secondo la
difesa del ricorrente, «appaiono difficilmente configurabili ad opera
di   una  legge  regionale  ipotesi  di  controllo  sull'equiordinata
autonomia  comunale,  cui,  ex  art. 118,  sono  attribuite in via di
principio   tutte   le   funzioni   amministrative  con  la  potesta'
regolamentare  a queste inerente», cosicche', anche in relazione alla
portata   degli  artt. 119  e  120  della  Costituzione,  sarebbe  da
«escludere un'attuale potesta' legislativa della regione di prevedere
ipotesi di controllo sostitutivo sui comuni».
    2. - La questione non e' fondata.
    La  giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente posto in luce
(cfr. da ultimo le sentenze n. 112, n. 69 e n. 43 del 2004) una serie
di  principi  costituzionali  sulla  cui  base,  fermo  il  carattere
«straordinario»   ed   «aggiuntivo»  degli  interventi  del  Governo,
disciplinati  dall'art. 120  della  Costituzione  (sentenza n. 43 del
2004), ha motivato l'ammissibilita', in linea generale, di interventi
sostitutivi  previsti - per quanto qui interessa - dalla legislazione
regionale di settore in capo ad organi della regione nei confronti di
enti locali. Si deve pero' trattare, dato il carattere eccezionale di
tali  forme  di  sostituzione  rispetto  al normale svolgimento delle
funzioni  degli enti locali, di interventi rispettosi di una serie di
limiti  e  condizioni. In primo luogo, e' necessario che l'ipotesi di
sostituzione  sia prevista da una legge che fissi precisi presupposti
sostanziali  e  procedurali  (sentenza  n. 338  del 1989); in secondo
luogo, che il potere sostitutivo concerna atti la cui obbligatorieta'
sia espressiva di interessi di dimensione piu' ampia (sentenza n. 177
del 1988); in terzo luogo, che il relativo potere venga esercitato da
organi  di  governo  della regione (sentenze n. 460 del 1989 e n. 313
del  2003);  ed infine che sia previsto un apposito procedimento, nel
cui  ambito, in conformita' al principio di leale collaborazione, sia
consentito  all'ente,  che deve essere sostituito, di interloquire ed
eventualmente  di provvedere direttamente (sentenza n. 416 del 1995 e
ordinanza n. 53 del 2003).
    Tutti   questi  limiti  e  condizioni  all'esercizio  del  potere
regionale  sostitutivo appaiono osservati nella fattispecie in esame.
Ed  invero  la  norma  di  legge censurata, in combinato disposto con
l'art. 46  della legge della Regione Basilicata 11 agosto 1999, n. 23
(Tutela,  governo  ed  uso  del territorio), disciplina i presupposti
affinche' la giunta regionale possa esercitare poteri sostitutivi nei
confronti  di comuni inadempienti all'obbligo - connesso ad interessi
di  rilievo  regionale  -  di  individuare le aree piu' opportune per
l'installazione  di nuovi impianti di carburante, prevedendo altresi'
un   apposito  procedimento  con  un'articolata  scansione  di  tempi
finalizzata   a   garantire   all'ente  interessato  possibilita'  di
intervento   autonomo.   L'art. 4,  comma 1,  della  legge  censurata
stabilisce  un termine generale di novanta giorni per gli adempimenti
in  questione  da  parte  dei  comuni,  decorso  il quale, in caso di
inadempienza,  la  giunta  regionale  fissa,  in un arco temporale di
centoventi  giorni dalla scadenza, un apposito termine di esecuzione,
definito  «perentorio» dal citato art. 46, con effetti assimilabili a
quelli  di  una diffida al comune inadempiente a provvedere. Soltanto
alla   conclusione  di  questo  articolato  procedimento,  la  giunta
regionale  puo'  esercitare  i  poteri  sostitutivi per il compimento
degli  atti  necessari,  rispettando  cosi'  il  principio  di  leale
collaborazione,  dal  momento che al comune interessato sono concesse
ampie  possibilita'  di  interloquire  e  anche  di intervenire prima
dell'adozione degli atti sostitutivi.
    Alla luce di queste considerazioni la censurata norma della legge
della  Regione  Basilicata  n. 20  del 2003 non costituisce affatto -
come  sostiene  la  difesa erariale - una forma di indebito controllo
sulla «equiordinata autonomia comunale» e non contrasta quindi, sotto
i profili prospettati, con i parametri costituzionali evocati.