ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza del 3 dicembre 2002 dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Fischetti Sebastiano e il comune di Milano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visti l'atto di costituzione di Fischetti Sebastiano, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 2002, il giudice di pace di Milano, nel corso di un giudizio, avente per oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso da un cittadino nei confronti del comune di Milano, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre (recte: febbraio) 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede, per gli atti amministrativi informatizzati, «la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile», in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per difformita' rispetto all'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); che, secondo il remittente, la citata legge delega farebbe propendere per una interpretazione della norma impugnata riferibile ai soli atti amministrativi suscettibili di automatica elaborazione informatizzata e non invece a quelli da motivare in relazione al singolo caso concreto ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); che, inoltre, in base all'art. 383, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), successivo alla legge delega n. 421 del 1992, il verbale di accertamento di un illecito amministrativo, ove redatto con sistemi meccanizzati, dovrebbe comunque essere sottoscritto in originale dall'accertatore; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, poiche' carente in ordine all'oggetto e ai termini della controversia pendente innanzi al giudice a quo, o comunque infondata nel merito; che la parte nel giudizio a quo si e' costituita fuori termine. Considerato che il giudice di pace di Milano dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre (recte: febbraio) 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede, per gli atti amministrativi informatizzati, «la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile», in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); che l'ordinanza di remissione non contiene una neppure minima descrizione della fattispecie onde consentire alla Corte la valutazione sulla rilevanza della questione cosi' come proposta dal remittente, non risultando quale sia l'atto impugnato e la modalita' della sua redazione e neppure di quale violazione si discuta; che, pertanto, la sollevata questione e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.