ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39  (Norme in materia di
sistemi  informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma  dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421),  promosso  con  ordinanza del 3 dicembre 2002 dal giudice di
pace  di  Milano  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Fischetti
Sebastiano  e  il  comune  di Milano, iscritta al n. 344 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  l'atto  di  costituzione  di Fischetti Sebastiano, nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 aprile 2004 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 3 dicembre 2002, il giudice di
pace  di  Milano,  nel  corso  di  un  giudizio,  avente  per oggetto
opposizione   ad   ordinanza-ingiunzione,   ex  art. 22  della  legge
24 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso da
un  cittadino  nei  confronti  del  comune  di  Milano,  ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
decreto  legislativo 12 dicembre (recte: febbraio) 1993, n. 39 (Norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche,  a  norma  dell'art. 2,  comma 1,  lettera mm, della legge
23 ottobre  1992,  n. 421),  nella parte in cui prevede, per gli atti
amministrativi informatizzati, «la sostituzione della firma autografa
con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile»,
in   riferimento  all'art. 76  della  Costituzione,  per  difformita'
rispetto  all'art. 2,  comma 1,  lettera  mm), della legge 23 ottobre
1992,  n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale);
        che,  secondo  il  remittente, la citata legge delega farebbe
propendere  per  una interpretazione della norma impugnata riferibile
ai  soli  atti amministrativi suscettibili di automatica elaborazione
informatizzata  e  non  invece  a  quelli da motivare in relazione al
singolo caso concreto ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241  (Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
        che,  inoltre,  in  base  all'art. 383,  comma 4,  del d.P.R.
16 dicembre  1992,  n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del  nuovo  codice della strada), successivo alla legge delega n. 421
del  1992,  il verbale di accertamento di un illecito amministrativo,
ove  redatto  con  sistemi  meccanizzati,  dovrebbe  comunque  essere
sottoscritto in originale dall'accertatore;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata inammissibile,
poiche' carente in ordine all'oggetto e ai termini della controversia
pendente innanzi al giudice a quo, o comunque infondata nel merito;
        che  la  parte  nel  giudizio  a  quo  si e' costituita fuori
termine.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Milano  dubita della
legittimita'   costituzionale   dell'art. 3,   comma 2,  del  decreto
legislativo  12 dicembre  (recte:  febbraio)  1993,  n. 39  (Norme in
materia  di  sistemi  informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche,  a  norma  dell'art. 2,  comma 1,  lettera mm, della legge
23 ottobre  1992,  n. 421),  nella parte in cui prevede, per gli atti
amministrativi informatizzati, «la sostituzione della firma autografa
con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile»,
in  riferimento  all'art. 76  della  Costituzione,  per contrasto con
l'art. 2,  comma 1,  lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione e la revisione delle
discipline  in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza
e di finanza territoriale);
        che l'ordinanza di remissione non contiene una neppure minima
descrizione   della   fattispecie   onde  consentire  alla  Corte  la
valutazione  sulla  rilevanza della questione cosi' come proposta dal
remittente,  non risultando quale sia l'atto impugnato e la modalita'
della sua redazione e neppure di quale violazione si discuta;
        che,  pertanto,  la  sollevata  questione  e'  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.