IL TRIBUNALE

    Rilevato  che  con ricorso depositato in data 15 settembre 2003 e
ritualmente  notificato,  l'arch.  Bodino Angelo esponeva che, avendo
maturato  quaranta  anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa  Italiana  di  Previdenza  e  Assistenza  dei  Geometri  Liberi
Professionisti ed avendo compiuto il sessantesimo anno di eta', aveva
richiesto  la  liquidazione  della  pensione di anzianita', dopo aver
richiesto la cancellazione dall'albo professionale;
    Che lo stesso ha rilevato di aver mantenuto l'iscrizione all'albo
degli  architetti  della  Provincia  di Cuneo, e che, con nota del 23
aprile  2003, la Cassa gli aveva comunicato che la richiesta pensione
era   stata  liquidata,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2003,  ma
l'erogazione  del trattamento era stata sospesa, ai sensi dell'art. 3
del    regolamento   di   previdenza,   attesa   la   situazione   di
incompatibilita'   determinata   dalla   persistenza  dell'iscrizione
all'albo professionale degli architetti;
    Rilevato  che  il  Bodino  ha altresi' dedotto di aver presentato
ricorso  al  consiglio  di  amministrazione  della  cassa, che veniva
tuttavia rigettato;
    Rilevato che il ricorrente ha dedotto che l'art. 3, secondo comma
della legge n. 773/1982, di riforma della cassa, aveva subordinato la
corresponsione  della  pensione  di anzianita' alla cancellazione del
richiedente     dall'albo    dei    geometri,    sancendo    altresi'
l'incompatibilita'   con   l'iscrizione   a   qualsiasi   altro  albo
professionale,  o  elenco  di  lavoratori autonomi e con attivita' di
lavoro  dipendente,  e  che  la  detta norma non era stata modificata
dalla   legge   n. 236/1990   e   il   regolamento  per  l'attuazione
dell'attivita'  di  previdenza e assistenza a favore degli iscritti e
dei  loro  familiari  stabiliva  l'incompatibilita' della pensione di
anzianita', fra l'altro, anche con qualsiasi altra iscrizione ad albi
professionali;
    Rilevato  che  lo stesso ha pertanto concluso richiedendo, previa
trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale, per la soluzione
della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
secondo  comma,  legge  n. 773/1982,  per  contrasto con gli artt. 3,
primo  comma  e  4,  primo  comma,  della  Costituzione,  nonche' con
l'art. 4,  primo  comma,  della  Costituzione,  la corresponsione del
liquidato trattamento di anzianita';
    Rilevato  in  particolare  che  il  ricorrente  ha  sollevato  la
questione  di  costituzionalita'  del  citato  art. 3, secondo comma,
legge  n. 773  del  20  ottobre  1982,  nella  parte  in  cui prevede
l'incompatibilita'  della  pensione di anzianita' con l'iscrizione ad
albi professionali diversi da quello dei geometri, per contrasto, con
l'art. 3,  primo  comma, e 4, primo comma, della Costituzione, stante
l'irragionevolezza e l'illegittimita' dell'incompatibilita' derivante
dalla  necessita' di svolgere un'attivita' autonoma previa iscrizione
ad  albo o elenco professionale, imposta a tutela della collettivita'
ed  in  particolare di coloro che dell'opera degli iscritti intendono
avvalersi,   nonche'   per   contrasto  con  l'art. 4,  primo  comma,
Costituzione,  contrastando  la  contestata  incompatibilita'  con il
principio  del  diritto  al  lavoro,  atteso  che la disciplina della
pensione  di anzianita' dei geometri non prevede equiparazione alcuna
di tale trattamento alla pensione di vecchiaia al compimento da parte
del titolare dell'eta' stabilita per il conseguimento di tale secondo
trattamento,   a   differenza   di   quanto   avviene   nel   sistema
dell'assicurazione  obbligatoria,  con  una conseguente limitazione a
tempo indefinito della possibilita' di lavoro del geometra pensionato
di anzianita';
    Rilevato  che  si  e'  costituito  nel presente giudizio la Cassa
Italiana   di   Previdenza   e   Assistenza   dei   Geometri   Liberi
Professionisti,   contestando  il  ricorso  ed  evidenziando  che  la
sospensione  dell'erogazione del trattamento al ricorrente conseguiva
all'applicazione   dell'art. 3   del   regolamento   di   previdenza,
introdotto  con  delibera  n. 18  del 22 dicembre 1997, esponendo, in
particolare,  di  essere  un  ente previdenziale privatizzato, avente
struttura  associativa,  dotata  di  una specifica potesta' normativa
attribuitagli  da varie norme di legge, esercitata sotto il controllo
dei  ministeri  vigilanti,  che  avevano  pienamente  riconosciuto la
legittimita' della delibera n. 18, entrata in vigore gia' dal 1998;
    Rilevato  che  la  resistente  ha  dedotto  come  la  delibera in
questione  ha  modificato le disposizioni previgenti prevedendo anche
un diverso regime di incompatibilita', relativo a qualsiasi attivita'
di  lavoro  subordinato  o autonomo, limitando in ogni caso l'effetto
dell'incompatibilita'  alla  sola  sospensione  dell'erogazione della
pensione,   evidenziando   pertanto   1'irrilevanza  della  sollevata
questione   di   illegittimita',   attesa   in  ogni  caso  la  piena
operativita'  dell'art. 3  del regolamento e la mancata previsione di
alcuna  sospensione da parte della normativa legislativa, richiamando
altresi' il dettato ex art. 44 della legge n. 289/2002, e concludendo
per il rigetto del ricorso;
    Ritenuto  in  primo  luogo che il giudizio in corso risulta volto
alla   condanna   della  resistente  all'erogazione,  in  favore  del
ricorrente,  del  liquidato trattamento di anzianita', con decorrenza
1°  gennaio  2003,  sospeso  come  da  provvedimento  della  medesima
resistente in data 23 aprile 2003;
    Ritenuto  in particolare, come si evince dal provvedimento emesso
dalla  resistente  in  data  23  aprile 2003, che la giunta esecutiva
della  cassa  resistente deliberava la liquidazione della pensione di
anzianita'  richiesta, deliberando altresi', ai sensi dell'art. 3 del
regolamento  di  previdenza,  la  sospensione  dell'erogazione  della
stessa,  stante  l'incompatibilita'  determinata  dall'iscrizione del
ricorrente  nell'albo  professionale degli architetti e che, inoltre,
il ricorso presentato dal Bodino contro il detto provvedimento veniva
dalla  resistente  rigettato, richiamandosi nuovamente il disposto ex
art. 3 del citato regolamento;
    Ritenuto  che  la  Cassa  di previdenza e assistenza dei geometri
risulta  essere,  come  da statuto, un ente di diritto privato a base
associativa,  ai  sensi  e  per  gli  effetti del decreto legislativo
n. 509/1994,  dotato  di  autonomia  organizzativa,  gestionale  e di
bilancio  e  che,  con  delibera  n. 18  in data 22 dicembre 1997, la
resistente  ha  sostituito  l'art. 3  del  regolamento di previdenza,
prevedendo   l'incompatibilita'  della  pensione  di  anzianita'  con
qualsiasi  altra  iscrizione  ad  albi  professionali e con qualsiasi
attivita'   di   lavoro   dipendente  o  autonomo,  anche  di  natura
occasionale,  fatte salve le deroghe di legge, nonche' stabilendo, in
caso  di  verifica di uno degli indicati casi di incompatibilita', la
sospensione  dell'erogazione  della  pensione dal momento della detta
verifica  e  la  cessazione della sospensione cosi' disposta al venir
meno dell'incompatibilita';
    Ritenuto  che  la  disciplina  dettata  ex art. 3, secondo comma,
legge  n. 773/1982  prevede  l'incompatibilita'  della corresponsione
della  pensione  di  anzianita'  in  caso di persistente iscrizione a
qualsiasi  albo  professionale  o elenco di lavoratori autonomi e con
qualsiasi  attivita'  di  lavoro  dipendente  e  che l'erogazione del
trattamento  richiesto,  e  riconosciuto,  risulta sospeso, alla luce
delle  previsioni  del Regolamento, attesa proprio l'incompatibilita'
descritta  in  capo  al  Bodino  e  consistente  nella sua iscrizione
all'albo degli architetti;
    Ritenuto pertanto che la questione di legittimita' costituzionale
prospettata  nella  presente sede deve ritenersi del tutto rilevante,
atteso che la mancata erogazione della pensione di anzianita' risulta
sospesa,  come  anche  da  provvedimento  in  data 24 luglio 2003, in
ossequio   alle   previsioni  del  citato  regolamento,  adottato  in
conformita' della previsione legislativa sul punto;
    Ritenuto  in  particolare  che  l'adozione  del  provvedimento di
sospensione  impugnato  discenda  direttamente  dall'incompatibilita'
sancita nella legge, trattandosi di motivo correlato ad iscrizione ad
albo  professionale, previsto sia nella disciplina legislativa che in
quella   richiamata   dalla   resistente,  e  che  il  richiamo  alla
necessarieta' dell'impugnativa, da parte del ricorrente, della citata
delibera  del 1997 appare inconferente, attesa l'impugnativa da parte
del   ricorrente  dell'atto  direttamente  lesivo  la  propria  sfera
soggettiva;
    Ritenuto  ulteriormente  sul punto, quanto alla sanzione prevista
dal  regolamento,  che  l'eventuale  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della normativa ex art. 3, secondo comma, legge n. 773
del  20  ottobre  1982,  produrrebbe i suoi effetti sui provvedimenti
adottati  in  conformita'  alla  stessa  e alla successiva disciplina
regolamentare,  determinandone  la  conseguente  invalidita',  e cio'
indipendentemente dalla sanzione concretamente irrogata;
    Ritenuto  pertanto  che la questione debba considerarsi rilevante
ai  fini  del  presente giudizio, che non puo' quindi essere definito
indipendentemente dalla stessa;
    Ritenuto  poi,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della
stessa,  che la disciplina ex art. 3, secondo comma, legge n. 773 del
20  ottobre  1982, prevedendo l'incompatibilita' della corresponsione
della  pensione  di  anzianita'  con  l'iscrizione  a  qualsiasi albo
professionale  o  elenco  di  lavoratori  autonomi  e  con  qualsiasi
attivita'  di  lavoro  dipendente,  appare  porsi  in  contrasto  con
l'art. 4, primo comma, Cost.;
    Ritenuto  in  particolare  che,  come  gia'  ritenuto dalla Corte
costituzionale  con  le  pronunce n. 73 del 28 febbraio 1992 e n. 437
del 24 ottobre - 7 novembre 2002, in riferimento alla Cassa nazionale
di  previdenza  e  assistenza  Avvocati  e  Procuratori  e alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali,   mentre   nel   sistema   dell'assicurazione   generale
obbligatoria,  la  pensione di anzianita' e' equiparata alla pensione
di  vecchiaia  quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per
il  pensionamento  di  vecchiaia,  la detta equiparazione non risulta
ammessa nel sistema della disciplina della pensione di anzianita' dei
geometri,  in modo tale che la norma impugnata appare tradursi in una
limitazione   eccessivamente  gravosa  e  a  tempo  indefinito  della
possibilita'  di  lavoro  del  geometra  pensionato di anzianita', in
contrasto con il precetto ex art. 4 Cost.;
    Ritenuto    pertanto    che    la    prospettata   questione   di
costituzionalita'  per  contrasto  con  l'art. 4,  primo comma, della
Costituzione,   come   sopra  riportata,  non  appare  manifestamente
infondata;