IL TRIBUNALE Rilevato che con ricorso depositato in data 15 settembre 2003 e ritualmente notificato, l'arch. Bodino Angelo esponeva che, avendo maturato quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ed avendo compiuto il sessantesimo anno di eta', aveva richiesto la liquidazione della pensione di anzianita', dopo aver richiesto la cancellazione dall'albo professionale; Che lo stesso ha rilevato di aver mantenuto l'iscrizione all'albo degli architetti della Provincia di Cuneo, e che, con nota del 23 aprile 2003, la Cassa gli aveva comunicato che la richiesta pensione era stata liquidata, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, ma l'erogazione del trattamento era stata sospesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di previdenza, attesa la situazione di incompatibilita' determinata dalla persistenza dell'iscrizione all'albo professionale degli architetti; Rilevato che il Bodino ha altresi' dedotto di aver presentato ricorso al consiglio di amministrazione della cassa, che veniva tuttavia rigettato; Rilevato che il ricorrente ha dedotto che l'art. 3, secondo comma della legge n. 773/1982, di riforma della cassa, aveva subordinato la corresponsione della pensione di anzianita' alla cancellazione del richiedente dall'albo dei geometri, sancendo altresi' l'incompatibilita' con l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale, o elenco di lavoratori autonomi e con attivita' di lavoro dipendente, e che la detta norma non era stata modificata dalla legge n. 236/1990 e il regolamento per l'attuazione dell'attivita' di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari stabiliva l'incompatibilita' della pensione di anzianita', fra l'altro, anche con qualsiasi altra iscrizione ad albi professionali; Rilevato che lo stesso ha pertanto concluso richiedendo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la soluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, legge n. 773/1982, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 4, primo comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 4, primo comma, della Costituzione, la corresponsione del liquidato trattamento di anzianita'; Rilevato in particolare che il ricorrente ha sollevato la questione di costituzionalita' del citato art. 3, secondo comma, legge n. 773 del 20 ottobre 1982, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi professionali diversi da quello dei geometri, per contrasto, con l'art. 3, primo comma, e 4, primo comma, della Costituzione, stante l'irragionevolezza e l'illegittimita' dell'incompatibilita' derivante dalla necessita' di svolgere un'attivita' autonoma previa iscrizione ad albo o elenco professionale, imposta a tutela della collettivita' ed in particolare di coloro che dell'opera degli iscritti intendono avvalersi, nonche' per contrasto con l'art. 4, primo comma, Costituzione, contrastando la contestata incompatibilita' con il principio del diritto al lavoro, atteso che la disciplina della pensione di anzianita' dei geometri non prevede equiparazione alcuna di tale trattamento alla pensione di vecchiaia al compimento da parte del titolare dell'eta' stabilita per il conseguimento di tale secondo trattamento, a differenza di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, con una conseguente limitazione a tempo indefinito della possibilita' di lavoro del geometra pensionato di anzianita'; Rilevato che si e' costituito nel presente giudizio la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, contestando il ricorso ed evidenziando che la sospensione dell'erogazione del trattamento al ricorrente conseguiva all'applicazione dell'art. 3 del regolamento di previdenza, introdotto con delibera n. 18 del 22 dicembre 1997, esponendo, in particolare, di essere un ente previdenziale privatizzato, avente struttura associativa, dotata di una specifica potesta' normativa attribuitagli da varie norme di legge, esercitata sotto il controllo dei ministeri vigilanti, che avevano pienamente riconosciuto la legittimita' della delibera n. 18, entrata in vigore gia' dal 1998; Rilevato che la resistente ha dedotto come la delibera in questione ha modificato le disposizioni previgenti prevedendo anche un diverso regime di incompatibilita', relativo a qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo, limitando in ogni caso l'effetto dell'incompatibilita' alla sola sospensione dell'erogazione della pensione, evidenziando pertanto 1'irrilevanza della sollevata questione di illegittimita', attesa in ogni caso la piena operativita' dell'art. 3 del regolamento e la mancata previsione di alcuna sospensione da parte della normativa legislativa, richiamando altresi' il dettato ex art. 44 della legge n. 289/2002, e concludendo per il rigetto del ricorso; Ritenuto in primo luogo che il giudizio in corso risulta volto alla condanna della resistente all'erogazione, in favore del ricorrente, del liquidato trattamento di anzianita', con decorrenza 1° gennaio 2003, sospeso come da provvedimento della medesima resistente in data 23 aprile 2003; Ritenuto in particolare, come si evince dal provvedimento emesso dalla resistente in data 23 aprile 2003, che la giunta esecutiva della cassa resistente deliberava la liquidazione della pensione di anzianita' richiesta, deliberando altresi', ai sensi dell'art. 3 del regolamento di previdenza, la sospensione dell'erogazione della stessa, stante l'incompatibilita' determinata dall'iscrizione del ricorrente nell'albo professionale degli architetti e che, inoltre, il ricorso presentato dal Bodino contro il detto provvedimento veniva dalla resistente rigettato, richiamandosi nuovamente il disposto ex art. 3 del citato regolamento; Ritenuto che la Cassa di previdenza e assistenza dei geometri risulta essere, come da statuto, un ente di diritto privato a base associativa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 509/1994, dotato di autonomia organizzativa, gestionale e di bilancio e che, con delibera n. 18 in data 22 dicembre 1997, la resistente ha sostituito l'art. 3 del regolamento di previdenza, prevedendo l'incompatibilita' della pensione di anzianita' con qualsiasi altra iscrizione ad albi professionali e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o autonomo, anche di natura occasionale, fatte salve le deroghe di legge, nonche' stabilendo, in caso di verifica di uno degli indicati casi di incompatibilita', la sospensione dell'erogazione della pensione dal momento della detta verifica e la cessazione della sospensione cosi' disposta al venir meno dell'incompatibilita'; Ritenuto che la disciplina dettata ex art. 3, secondo comma, legge n. 773/1982 prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' in caso di persistente iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente e che l'erogazione del trattamento richiesto, e riconosciuto, risulta sospeso, alla luce delle previsioni del Regolamento, attesa proprio l'incompatibilita' descritta in capo al Bodino e consistente nella sua iscrizione all'albo degli architetti; Ritenuto pertanto che la questione di legittimita' costituzionale prospettata nella presente sede deve ritenersi del tutto rilevante, atteso che la mancata erogazione della pensione di anzianita' risulta sospesa, come anche da provvedimento in data 24 luglio 2003, in ossequio alle previsioni del citato regolamento, adottato in conformita' della previsione legislativa sul punto; Ritenuto in particolare che l'adozione del provvedimento di sospensione impugnato discenda direttamente dall'incompatibilita' sancita nella legge, trattandosi di motivo correlato ad iscrizione ad albo professionale, previsto sia nella disciplina legislativa che in quella richiamata dalla resistente, e che il richiamo alla necessarieta' dell'impugnativa, da parte del ricorrente, della citata delibera del 1997 appare inconferente, attesa l'impugnativa da parte del ricorrente dell'atto direttamente lesivo la propria sfera soggettiva; Ritenuto ulteriormente sul punto, quanto alla sanzione prevista dal regolamento, che l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della normativa ex art. 3, secondo comma, legge n. 773 del 20 ottobre 1982, produrrebbe i suoi effetti sui provvedimenti adottati in conformita' alla stessa e alla successiva disciplina regolamentare, determinandone la conseguente invalidita', e cio' indipendentemente dalla sanzione concretamente irrogata; Ritenuto pertanto che la questione debba considerarsi rilevante ai fini del presente giudizio, che non puo' quindi essere definito indipendentemente dalla stessa; Ritenuto poi, quanto alla non manifesta infondatezza della stessa, che la disciplina ex art. 3, secondo comma, legge n. 773 del 20 ottobre 1982, prevedendo l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente, appare porsi in contrasto con l'art. 4, primo comma, Cost.; Ritenuto in particolare che, come gia' ritenuto dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 73 del 28 febbraio 1992 e n. 437 del 24 ottobre - 7 novembre 2002, in riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, mentre nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, la pensione di anzianita' e' equiparata alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, la detta equiparazione non risulta ammessa nel sistema della disciplina della pensione di anzianita' dei geometri, in modo tale che la norma impugnata appare tradursi in una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della possibilita' di lavoro del geometra pensionato di anzianita', in contrasto con il precetto ex art. 4 Cost.; Ritenuto pertanto che la prospettata questione di costituzionalita' per contrasto con l'art. 4, primo comma, della Costituzione, come sopra riportata, non appare manifestamente infondata;