IL GIUDICE DI PACE

    A   scioglimento   della   riserva   formulata   all'udienza  del
23 febbraio 2004,
        ritenuto che l'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso
si e' costituito a mezzo posta,
        ritenuto,   altresi',  che  nel  giudizio  di  opposizione  a
sanzioni amministrative, e' consentito alla p.a. di stare in giudizio
a  mezzo  dei suoi delegati, ma la costituzione deve avvenire secondo
la normativa generale del nostro codice di rito, relativa al processo
civile, che non prevede la costituzione a mezzo del servizio postale,
la  contumacia  dell'Ufficio  Territoriale del Governo di Campobasso,
ritenendo  irrituale  la  sua  costituzione  in  giudizio  in  quanto
avvenuta a mezzo del servizio postale.
    Esaminati  gli  atti  e  la  documentazione  allegata al presente
ricorso, il giudice di pace osserva che, allo stato, appare rilevante
la     sollevata    questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 204-bis  c.d.s.,  introdotto  dalla  legge  n. 214/2003, in
quanto  questo  giudice  e' chiamato, anche d'ufficio, a valutare nel
presente stadio del procedimento, l'ammissibilita' o meno del ricorso
in assenza del deposito di cui al detto art. 204-bis c.d.s.;
    Considerato  che  la questione non e' manifestamente infondata in
quanto  detta  norma  appare  contrastare in primo luogo con l'art. 3
della   Costituzione,   differenziando,  innanzitutto,  il  cittadino
abbiente  da  quello  meno  abbiente  poiche'  realizza una manifesta
disparita'    di    trattamento    tra    gli    stessi,    favorendo
ingiustificatamente  coloro  i quali dispongono di maggiore agiatezza
economica.
    In  secondo  luogo,  detta norma appare contrastare con l'art. 24
della  Costituzione poiche' determina una ingiustificata compressione
e/o limitazione del diritto inviolabile del cittadino alla tutela dei
propri  diritti in sede giurisdizionale, riservando un trattamento di
favore  nei  confronti  della  p.a.,  avvantaggiandola  a  danno  del
ricorrente  e violando, pertanto, il principio di parita' processuale
tra le parti nel giudizio.
    Atteso, altresi', che l'incostituzionalita' della norma de qua e'
rilevabile  anche  con riferimento all'art. 113 della Costituzione in
quanto,  la  previsione  del  deposito  limita ingiustificatamente la
tutela  giurisdizionale  del  cittadino  contro  gli atti della p.a.,
escludendo,  invero,  detta tutela per determinate categorie di atti,
quali i verbali di accertamento delle infrazioni a norme del c.d.s.