Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 3 marzo 2004 n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 dell'11 marzo 2004 e recente «Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualita' e biologiche». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 aprile 2004 (si depositera' estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Marche, disponendo agli articoli 1, 2, 3 e 7 un divieto generalizzato di coltivazione e consumo, nonche' l'esclusione da qualsiasi incentivazione di ogni tipo di organismo geneticamente modificato (OGM) e, comunque intervenendo in maniera autonoma con l'intera legge regionale in un settore di esclusiva competenza statale si pone in contrasto: 1. - con l'art. 22 delle direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, che stabilisce il principio della libera circolazione e dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa; 2. - le disposizioni di cui all'art. 23 della citata direttiva 2001/18/CE e 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224 recante l'attuazione della stessa nel territorio nazionale, che prevedono una clausola di salvaguardia, secondo cui solo le previste autorita' competenti possono bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e con le modalita' previste, la circolazione nel proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni, al termine delle quali la Commissione dell'Unione europea dovra' decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di protezione all'interno della comunita', ovvero invitando lo Stato che le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto nel proprio territorio. Peraltro l'autorita' competente responsabile per l'attuazione delle prescrizioni della direttiva e' secondo l'art. 2 del decreto legislativo n. 224/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che opera d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche agricole, delle attivita' produttive e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Pertanto la normativa regionale, ponendosi in diretto contrasto con quella comunitaria viola l'art. 117 comma 1 della Costituzione ed invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, anche in considerazione che il previsto divieto generalizzato alla presenza di OGM nel territorio regionale si pone al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in materia dal decreto legislativo n. 224/2003, ai fini di una uniforme tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.