IL GIUDICE DI PACE

    Ha  reso  la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 395/03
R.G.  tra  Sansone  Vincenzo  nato  a  Torre  Annunziata  (Napoli) il
3 maggio  1954  ed ivi residente alla via G. Pascoli n. 13, opponente
Comando  dei  Carabinieri sezione di Torre Annunziata, in persona del
legale rapp. te p. t. opposto.
    Visto  che  con  opposizione  depositata  in  cancelleria in data
17 dicembre  2003  Sansone Vincenzo ricorreva, personalmente, avverso
il  verbale  di accertamento di violazione n. 0141476, serie 1997 del
16 dicembre  2003  con il quale i Carabinieri di Torre Annunziata gli
contestavano che alla data suindicata alle ore 17,30 aveva violato la
legge  del  Codice  della  Strada  di cui all'art. 171 - 1 - 2 - 3 in
quanto circolava senza far uso del casco protettivo;
    Visto  che  agli  atti manca il libretto giudiziario, portante la
cauzione dovuta;
    Rilevato   che   la   nuova  normativa,  introdotta  dalla  legge
n. 214/2003,  in  vigore  dal 13 agosto 2003, all'art. 204-bis, terzo
comma,  prevede  che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente
deve  versare  presso  la  Cancelleria  del  giudice  di pace, a pena
d'inammissibilita'  del ricorso,una somma pari alla meta' del massimo
adittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo accertatore e che la
somma predetta, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al
ricorrente;
    Considerato  che  la disposizione summenzionata, comparata con le
numerose  pronunce  della  Corte costituzionale, evidenzia una palese
violazione degli artt. 3 e 24 della Corte costituzionale;
    Considerato  che  la  predetta  violazione introduce nella nostra
procedura il principio «salve et repete» gia' cancellato con sentenza
del  giudice  delle  leggi  n. 21  del 1961, che l'obbligo di versare
anticipatamente,   mediante  deposito,  meta'  del  massimo  edittale
previsto  dalla  sanzione  inflitta  contrasta  con  il  principio di
eguaglianza  perche'  favorisce  il  cittadino  in  grado  di versare
anticipatamente  la somma menzionata, che, talvolta, e' di gran lunga
superiore  alla  stessa  sanzione  pecuniaria  inflitta  dagli organi
accertatori,  e  penalizza  il  cittadino  che, pur ritenendo di aver
ragione  non  ha  la  possibilita' di depositare la somma in discorso
(nel  caso di presente violazioni dell'art. 176/19 si deve effettuare
un  deposito pari ad Euro 3.253,42; nel caso dell'art. 175/15 si deve
effettuare  un deposito pari ad Euro 688,27; nel caso dell'art. 169/8
si deve effettuare un deposito pari ad Euro 688,27);
    Considerato  che tali considerazioni sono tali da giustificare la
censura  anche ex art. 24 della Corte costituzionale in quanto ledono
o limitano il diritto di agire in giudizio garantito a tutti, diritto
che non puo' essere condizionato al versamento di una cauzione;
    Considerato  che nel caso in esame il legislatore non ha previsto
alcuna deroga;
    Considerato   che   l'onere   di  versare  la  cauzione  prevista
dall'art. 204-bis  del  nuovo  Codice  della strada resta estraneo al
giudizio  in  se  stesso, poiche' l'unico onere fiscale razionalmente
allegato  al  giudizio  da  promuovere  sarebbe  quello  relativo  al
pagamento  del  c.d. contributo unificato previsto per le spese degli
atti  giudiziari,  di  cui  all'art. 9  della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
    Considerato  che, pertanto, e' palese la violazione degli artt. 3
e 24 della legge della Corte costituzionale;