IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo
grado  recante  il  n. 42-CR.G.2004,  promossa da Dematteis Gianmarco
residente  in  Dego  (SV),  contro Polizia municipale di Piana Crixia
(SV),  in  persona  del  sindaco  pro  tempore,  avente  ad  oggetto:
opposizione a verbale di contestazione.

                              In fatto

    Con  ricorso  depositato  in data 12 febbraio 2004, il ricorrente
proponeva   opposizione   avverso   il   verbale   di   contestazione
n. 1132/2003,   elevato  in  data  11  novembre  2003  dalla  Polizia
municipale  di  Piana Crixia, per la violazione dell'art. 142 comma 8
del  C.d.S., con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di
euro 137,55 (oltre euro 6,00 per recupero spese).
    Parte  ricorrente, in via preliminare, eccepiva la illegittimita'
costituzionale  di quanto disposto dall'art. 204-bis del Codice della
strada,  nella  parte  in cui prescrive il versamento di una cauzione
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo  accertatore,  in  relazione  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione.
    Nel  merito  parte ricorrente eccepiva sia la mancata conformita'
del  verbale  di  contestazione  al  verbale  di accertamento, sia la
mancata  notifica  del  verbale di accertamento. Con ulteriore motivo
del  ricorso  l'opponente lamentava la violazione degli artt. 200 del
C.d.S.  e  383  del Regolamento di esecuzione ai C.d.S., in relazione
alla  mancata  indicazione  nel  verbale  di contestazione del numero
cronologico  risultante  dalla  registrazione  su  apposito registro.
Sosteneva    inoltre    il    ricorrente,    l'avvenuta    violazione
delIart. 126-bis  del  C.d.S., in quanto la decurtazione dei punti di
patente  risultava  indicata  su  un  lembo  del vaglia di pagamento,
anziche'   sul   verbale   di  contestazione,  come  invece  previsto
dall'art. 126-bis comma 1 del C.d.S.
    Concludeva,   pertanto,   l'opponente,  per  la  sospensione  del
giudizio  e  remissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e nel
merito   per   l'annullamento,  previa  sospensiva,  del  verbale  di
contestazione impugnato.

                             In diritto

    Esaminati   gli  atti,  si  rileva  come  il  ricorso  sia  stato
depositato  presso  la  cancelleria  del  giudice  di  pace  di Cairo
Montenotte,  senza  la  prova  del versamento del deposito cauzionale
previsto dalla normativa all'epoca ed in oggi vigente.
    Nel  caso  in esame il collegamento giuridico tra la questione da
giudicare  e  la  norma  ritenuta  incostituzionale  appare evidente;
infatti,  qualora si ritenesse l'art. 204-bis del decreto legislativo
30  aprile  1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214
che  ha  convertito  in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27
giugno  2003  n. 151, conforme alla Costituzione, il ricorso dovrebbe
essere  dichiarato  inammissibile. Qualora invece si dovesse ritenere
l'art. 204-bis   in  contrasto  con  la  Costituzione,  l'opposizione
proposta dovrebbe essere esaminata nel merito.
    Rileva  altresi'  questo  giudicante  che,  in  aderenza a quanto
eccepito  da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitate
della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis  13  d.lgs. 30
aprile  1992, n. 285, introdotto dall'art. 4 comma 1-septies del d.l.
27  giugno  2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1°
agosto 2003, n. 214.
    Infatti:   la   normativa  introdotta  con  la  richiamata  legge
n. 214/2003  appare  in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel
quale  viene  affermata  la pari dignita' sociale e l'eguaglianza dei
cittadini  davanti  alla  legge,  senza  distinzione, tra l'altro, di
condizioni  personali  e  sociali.  Ne  segue  che  la  diversita' di
condizioni  (fra  le  quali  rientrano  quelle  economiche)  non puo'
condizionare   l'accesso  alla  tutela  giuridica,  ponendo  soggetti
abbienti   e  non  abbienti  su  di  un  piano  di  disuguaglianza  e
consentendo  il ricorso al giudice di Pace solo a coloro che siano in
possesso di una somma di denaro approssimativamente doppia rispetto a
quella  che  consentirebbe  di  definire  la  pendenza utilizzando il
pagamento in misura ridotta.
    L'art. 204-bis  del  codice  della strada, ponendo un ostacolo di
ordine  economico  alla  tutela  dei  diritti  del  cittadino in sede
giurisdizionale,  appare  inoltre  in  contrasto  con l'art. 24 della
Costituzione, laddove viene garantito il diritto di tutti di agire in
giudizio  per  la  tutela  dei  propri diritti e interessi legittimi.
Infatti,  l'imposizione  del versamento di una cauzione per la tutela
dei  diritti  del ricorrente in sede giurisdizionale, non assicura la
possibilita'  di  agire  in  giudizio,  al  fine di vedere tutelati i
propri  diritti,  a  coloro  i  quali  non  sono  dotati  di  risorse
economiche  sufficienti.  Va  inoltre  considerato  che il ricorso al
prefetto   comporta,   in   caso   di  rigetto,  l'obbligo  da  parte
dell'autorita' adita, di raddoppiare la sanzione pecuniaria comminata
dall'organo  accertatore,  vincolo  che  non  e'  stato, imposto all'
autorita' giudiziaria. In altre parole il cittadino, cui praticamente
si  impone,  ad  evitare  depositi cauzionali rilevanti rispetto alla
sanzione,  il  ricorso  in  via  amministrativa,  deve  sottostare al
rischio    di   una   sanzione   doppia   (poiche'   questo   prevede
obbligatoriamente  il  codice  della  strada  in  caso di rigetto del
ricorso)  rispetto  a  quella  che,  nella stragrande maggioranza dei
casi, deriva da una pronuncia di rigetto dell'opposizione da pane del
giudice ordinario.