ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza del 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro il comune di Genova, iscritta al n. 1043 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 24 settembre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchealtre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l'agevolazione fiscale ai fini ICI ai soli «immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni», con esclusione dunque di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, di cui all'art. 4 della stessa legge; che, secondo la Corte rimettente, la discriminazione tra persone fisiche e societa' commerciali, da un lato, ed enti senza scopo di lucro, dall'altro, con attribuzione a questi ultimi di un deteriore trattamento fiscale, sarebbe lesiva del principio di eguaglianza, essendo nei due casi identico tanto il presupposto oggettivo dell'imposta quanto il complesso degli oneri e vincoli gravanti sui possessori di beni immobili di interesse storico o artistico; che l'irragionevolezza della discriminazione si risolverebbe altresi' in una lesione del principio di capacita' contributiva, in quanto la norma impugnata verrebbe a negare «un'agevolazione fiscale a soggetti privi di finalita' di lucro, sottoponendoli ad un trattamento fiscale deteriore in relazione a beni solitamente da essi posseduti per fini istituzionali, rispetto ai privati che possono ricavare da beni di analoghe caratteristiche redditi superiori». Considerato che questa Corte, con sentenza n. 345 del 2003, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, proprio «nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)», a sua volta sostituito, a decorrere dal 1° maggio 2004, dall'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); che vanno pertanto restituiti gli atti al giudice a quo affinche' verifichi la perdurante rilevanza della questione.