IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso in appello proposto dal dott. Mario Guderzo, residente in Marostica, difeso dagli avvocati Raffaele Versace e Fiorella Savi e domiciliato presso di loro in Roma, corso Trieste 185; contro, la dottoressa Giuliana Ericani (residenza non indicata), costituitasi in giudizio con gli avvocati Fabio Lorenzoni ed Emilio Rosini e domiciliata presso il primo in Roma, via del Viminale, 43; e nei confronti del Comune di Bassano del Grappa, non costituito in giudizio; per l'annullamento della sentenza 16 maggio 2000, n. 1054, notificata in data successiva e prossima al 12 giugno 2000, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, seconda sezione, ha annullato gli atti del concorso per il posto di direttore del museo del Comune di Bassano del Grappa indetto con deliberazione della giunta comunale di Bassano del Grappa 29 settembre 1998 n. 350. Visto il ricorso in appello, notificato il 23 e 25 settembre e depositato il 3 ottobre 2000; Visto il controricorso della dottoressa Ericani, depositato il 3 ottobre 2000; Vista la propria ordinanza 24 ottobre 2000 n. 5366, con la quale e' stata respinta la domanda di sospensione dell'esecutivita' della sentenza appellata; Viste le memorie presentate dalla resistente il 30 ottobre 2003 e dall'appellante il 31 ottobre 2003; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, all'udienza dell'11 novembre 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresi' gli avvocati Lorenzoni e Versace; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o La dottoressa Ericani ha partecipato al concorso sopra indicato. Dopo la prima prova scritta, sostenuta il 20 maggio 1999 e giudicata insufficiente, le e' stata comunicata la non ammissione alle prove successive, ed ella, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto notificato il 21 giugno 1999 al comune e al dottor Guderzo che nel frattempo aveva vinto il concorso, ha impugnato il provvedimento di esclusione e la deliberazione 23 febbraio 1999 n. 60 della giunta comunale, di nomina della commissione giudicatrice (procedimento di primo grado 1526/1999). A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 2, del regolamento sui concorsi per posti di pubblico impiego emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui almeno un terzo dei componenti delle commissioni di concorso e' riservato alle donne, perche' nella specie la commissione giudicatrice era composta da tre uomini. Il comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardivita' del ricorso rispetto alla conoscenza del provvedimento di nomina della commissione e ha fatto presente di aver applicato il proprio regolamento sui concorsi adottato con deliberazione della giunta comunale 8 luglio 1997 n. 292, il quale non prevede la presenza obbligatoria di donne nelle commissioni giudicatrici. Con un secondo ricorso, notificato il 19 il 21 luglio 1999 (procedimento di primo grado 1886/1999) la dottoressa Ericani ha impugnato il regolamento comunale sui concorsi, deducendone il contrasto con la norma di legge che impone la presenza di donne nei concorsi, cioe' con l'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 43 del decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546. Anche di questo ricorso il comune ha eccepito la tardivita'. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha riunito i due giudizi e ha respinto le eccezioni di tardivita' dei ricorsi. Ha poi esaminato la questione posta dall'amministrazione comunale, la quale sosteneva che il regolamento del 1994 e' applicabile solo ai concorsi per posti statali, stabilendo che esso, almeno per quanto riguarda la norma sulla presenza delle donne nelle commissioni, si applica invece anche agli enti locali, ed e' di immediata applicazione ove non sussistano norme regolamentari dell'ente di contenuto diverso e incompatibile con le norme di quello. Cio' premesso, ha respinto il ricorso contro il regolamento comunale, che appunto non contiene nessuna disposizione contraria alla regola della presenza obbligatoria delle donne, e ha accolto il primo dei due ricorsi, annullando tutti gli atti del concorso, stante la fondatezza del motivo di censura. Appella il dottor Guderzo, censurando la sentenza con due motivi. Con il primo motivo deduce la tardivita' dell'impugnazione dell'atto di nomina della commissione giudicatrice, che sarebbe dovuto essere impugnato immediatamente, e inoltre sostiene che il ricorso era inammissibile perche' la valutazione delle prove e' attivita' discrezionale; con il secondo motivo contesta l'applicabilita' della normativa sulla presenza delle donne nelle commissioni giudicatrici, in particolare sostenendo che tali norme, cioe' l'art. 9 del regolamento del 1984 e l'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, non si applicano ai concorsi indetti dagli enti locali. Resiste la ricorrente di primo grado la quale, nella memoria presentata il 30 ottobre 2003, eccepisce l'improcedibilita' dell'appello perche' il comune, come risulta dagli atti, ha dato esecuzione alla sentenza licenziando il dottor Guderzo, nominando un nuova commissione giudicatrice con un commissario di sesso femminile e ripetendo le operazioni concorsuali. In esito a tale rinnovata procedura e' risultata vincitrice la dottoressa Ericani, e il dottor Guderzo ha proposto ricorso contro le operazioni concorsuali. D i r i t t o L'eccezione d'improcedibilita' dell'appello e' infondata: che il comune abbia prestato acquiescenza alla sentenza e vi abbia dato esecuzione rinnovando il concorso non toglie che l'efficacia di tutte queste operazioni sia subordinata al passaggio in giudicato della sentenza d'annullamento degli atti precedenti, la quale invece e' stata impugnata dal dottor Guderzo. E' pure infondato il primo motivo d'appello, perche' il provvedimento della nomina di una commissione giudicatrice di concorso non e' impugnabile autonomamente, non essendo atto autonomamente lesivo, e va impugnato, cosi' come ha fatto la dottoressa Ericani, insieme con la graduatoria che abbia collocato l'interessato in posizione non favorevole. L'altra doglianza contenuta nel primo motivo d'appello, secondo cui il ricorso era inammissibile perche' la valutazione delle prove e' attivita' discrezionale, e' un argomento non conferente. L'appellante nella memoria depositata il 31 ottobre 2000 ha poi formulato, con il conforto di una pronuncia giurisdizionale, l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso di primo grado, sostenendo che, le norme sulla partecipazione necessaria di donne nelle commissioni giudicatrici essendo state dettate per creare le condizioni per una effettiva partecipazione delle donne ai processi decisionali pubblici, il concorrente non e' legittimato a farne valere la violazione. Il Collegio ritiene infondata anche tale l'eccezione: il concorrente non vincitore o in posizione deteriore in graduatoria, che ha interesse quindi ad impugnarla, e' ed e' sempre stato ritenuto legittimato a far valere qualsiasi vizio della procedura concorsuale, e in particolare l'illegittima composizione della commissione, senza che possano aver rilievo le ragioni per cui le norme, delle quali si assume la violazione, prescrivono una certa composizione della commissione o richiedono che i commissari abbiano certi requisiti. Infine il Collegio concorda con la sentenza impugnata sul fatto che la normativa in questione e' applicabile anche ai concorsi pubblici non statali. La disposizione che prescrive la presenza di donne e' contenuta (art. 9) nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a sua volta contenente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», che tratta effettivamente dei concorsi per l'impiego nelle pubbliche amministrazioni, per cui non c'e' ragione di applicarla solo all'impiego statale, in assenza, come il giudice di primo grado ha gia' rilevato, di una contraria disposizione regolamentare dell'ente che indice il concorso; inoltre, come si vedra' meglio in seguito, la disposizione dell'art. 9 e' dettata in applicazione dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, contenente disciplina del pubblico impiego e non solo dell'impiego statale. Il Collegio osserva poi che l'art. 9, comma 2, seconda proposizione, prescrive: «Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo». Il decreto cui la disposizione fa riferimento, citato nella prima proposizione dello stesso comma 2, e' il decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546, contenente modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 sul pubblico impiego; e il cui art. 43 (non 29) ha modificato l'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993 come segue: «1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lettera e)» (fermo restando, cioe', il principio che componenti delle commissioni giudicatrici devono essere esclusivamente persone esperte nelle materie costituenti oggetto delle prove concorsuali). La disposizione ora vigente, d'identico contenuto, e' l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Risulta chiaro che la norma regolamentare e' puramente applicativa della disposizione legislativa, che il regolamento trascrive pressoche' testualmente. Il Collegio dubita della legittimita' costituzionale della norma legislativa citata. Circa la rilevanza della questione, il Collegio richiama quanto detto sopra, che cioe' l'art. 9 del regolamento sui concorsi del 1994 e' puramente applicativo di una norma di legge, e precisamente dell'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993 piu' volte citato, sicche', quando venisse meno la disposizione di quest'ultimo, la norma regolamentare sarebbe inapplicabile, vuoi per l'inesistenza della norma di legge richiamata e per il conseguente svuotamento di contenuto della norma regolamentare, vuoi in presenza di una giurisprudenza di questo Consiglio che ammette la disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, di norme regolamentari illegittime (quinta sezione, 19 settembre 1995 n. 1332). E l'applicabilita' della normativa in questione, sulla presenza obbligatoria delle donne nella commissione giudicatrice, contestata dall'appellante con il secondo motivo d'appello, costituisce, per quanto sopra detto circa l'infondatezza degli altri motivi ed eccezioni formulati dalle parti, l'unica restante e quindi decisiva questione. Il Collegio poi non ha dubbio che il motivo d'appello con cui si contesta l'applicabilita' delle norme in questione ai concorsi dell'ente, ancorche' sia argomentato nel senso che le norme sarebbero riferibili ai soli concorsi statali, comporta comunque l'esame dell'applicabilita' delle norme al concorso in esame e quindi, prima di tutto la verifica della loro legittimita' costituzionale. Circa la non manifesta infondatezza della questione con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51 della Costituzione, il Collegio non ha che da richiamare la sentenza 12 settembre 1995 n. 422, con la quale la corte costituzionale, cui la questione era stata rimessa da questo Consiglio, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di legge che imponevano la presenza di candidati d'ambo i sessi nelle liste elettorali. In quella sentenza la corte ha stabilito che gli articoli 3 e 51 della Costituzione garantiscono l'assoluta uguaglianza fra i due sessi nella possibilita' di accedere alle cariche elettive, e che tale uguaglianza non puo' avere altro significato che l'indifferenza del sesso ai fini dell'accesso a quelle cariche, e non e' invece qualcosa che debba essere attuata mediante la positiva previsione del sesso come condizione di accesso alle cariche elettive; perche' le misure legislative, adottate per eliminare situazioni di inferiorita' sociale ed economica, o piu' in generale per rimuovere e compensare le disuguaglianze materiali tra gli individui nel godimento dei diritti fondamentali, non possono incidere sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura ai cittadini in quanto tali, ne' attribuire direttamente i benefici che dal pieno godimento di quei diritti potrebbero derivare. Quel che la corte ha stabilito per l'accesso alle cariche elettive vale, naturalmente, anche per l'accesso agli uffici pubblici, menzionato nell'art. 51 della Costituzione insieme con quello alle cariche elettive. Rispetto alle disposizioni allora esaminate dalla corte, l'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993 presenta due differenze che, a parere del Collegio, rendono a maggior ragione applicabili i principi allora affermati. In primo luogo, mentre le norme sulla «rappresentanza dei sessi» nelle liste elettorali erano formulate in modo neutro rispetto a ciascuno dei sessi cioe' imponevano la presenza nelle liste sia degli uomini sia delle donne, la disposizione ora in esame impone la presenza di donne per almeno un terzo nelle commissioni giudicatrici, con la conseguenza che una commissione e' legittimamente composta di sole donne mentre e' illegittimamente composta di soli uomini; il che appare irrazionale. In secondo luogo il legislatore ha apertamente dichiarato la finalita' perseguita, che e' quella «di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro». Al Collegio pare evidente, dato il tenore testuale della norma, che la pari opportunita' cui la legge si riferisce sia quella di conseguire il posto d'impiego, cioe' di vincere il concorso, e non gia', come pure la norma e' stata intesa e come la intende anche l'appellante, quella di partecipare alle commissioni giudicatrici. Ma se cosi' e', a parte il rilievo che non sembra realistico, alla stregua anche della comune esperienza, affermare che attualmente le cittadine siano sfavorite nell'accesso ai pubblici impieghi, il legislatore implicitamente afferma, ed anzi postula, che i commissari tendano a favorire i candidati del loro stesso sesso; e tale affermazione e' arbitraria e grave, perche', se cosi' fosse, non tanto occorrerebbero «azioni positive», quanto piuttosto verrebbe posta in discussione l'efficienza e l'imparzialita' di tutto il sistema dei concorsi pubblici. Se invece la disposizione va intesa nel senso della pari opportunita' di ottenere l'incarico di componente di commissione giudicatrice, si espone alla critica d'irrazionalita' per altri versi. Innanzitutto, dato che lo stesso decreto legislativo, all'art. 36, comma 3 lettera «e», prevede che i commissari siano scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti od anche persone esterne all'amministrazione esperte della materia (e quindi, per lo piu', appartenenti a determinate categorie professionali), la disparita' nella partecipazione alle commissioni giudicatrici potrebbe sussistere solo quanto esistesse, per cosi' dire, a monte, cioe' nell'accesso a quelle categorie dalle quali vengono tratti i commissari; il che non e', o per lo meno e' del tutto indimostrato, e in ogni caso il rimedio «a valle» dell'ipotetica disparita' sarebbe incongruo. In secondo luogo l'interesse pubblico, che e' unicamente quello dell'idoneita' e competenza dei commissari ed e' ribadito dal citato art. 36, comma 3, lettera e) richiamato dall'art. 61, verrebbe piegato all'ipotetico interesse dei singoli, sia pure delle persone di sesso femminile concepite come appartenenti a una categoria, ad ottenere la carica di componente della commissione; pare assurdo, cioe', affermare, come fa l'art. 61, che, fermo restando il principio della competenza professionale dei commissari, essi debbono altresi' possedere una certa caratteristica (l'appartenenza a un sesso) in modo da favorire la categoria dei portatori di quella caratteristica; e l'insieme delle affermazioni contenute nell'art. 61 rende ancor piu' arduo comprendere che cos'abbia a vedere il sesso con la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici. Per le suddette ragioni la questione va rimessa alla Corte costituzionale, in applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.