IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Esaminata  la  richiesta  della  difesa  dell'opponente,  volta a
provocare  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per
veder   riconosciuta   l'illegittimita'   dell'art. 126-bis   d.l.gs.
n. 285/1992,  e'  cosi' come modificato dall'art. 7 d.l. n. 151/2002,
con la contestuale sospensione del processo in corso;
    Ritenuto  che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23 legge
n. 87/1953   ed   in   particolare  che  la  sollevata  eccezione  di
legittimita'  costituzionale  e'  fondata,  in  quanto,  detta norma,
prevendendo  che,  in  caso  di  violazione di norme del codice della
strada  che infliggono la sanzione della perdita di punti, qualora il
conducente  di un autoveicolo non venga identificato, la decuttazione
dei  punti  venga  a gravare sul proprietario del veicolo, ove questi
non  comunichi  entro  trenta  giorni  chi  effettivamente fosse alla
guida.
    Tale    norma    si   presta,   indubbiamente,   a   censure   di
incostituzionalita'   in   riferimento  agli  artt.  24  e  27  della
Costituzione.
    La  decurtazione di punti dalla patente e', infatti, una sanzione
accessoria  personale. Appare, pertanto, evidente il contrasto con il
principio  di responsabilita' personale dettato dall'art. 27, comma 1
della Costituzione.
    Pur essendo tale norma riferita alla responsabilita' penale, essa
e'  uniformemente  interpretata  come estensibile a tutte le sanzioni
che colpiscono la persona.
    Inoltre,  il  nuovo art. 126-bis del codice della strada prevede,
per l'omessa comunicazione all'organo di Polizia, il pagamento di una
sanzione  amministrativa ai sensi dell'art. 180, comma 8 del medesimo
codice.
    La situazione e', dunque paradossale.
    Per  vero,  il  soggetto  che non fosse effettivamente alla guida
dell'autoveicolo  e  che non sia in grado di comunicare il nominativo
del conducente - come avviene, in quasi tutte le famiglie, in caso di
uso  promiscuo  del  mezzo  -  si troverebbe di fronte ad una duplice
alternativa:
        autodenunciarsi;
        ricevere  sia la sanzione della decurtazione dei punti sia la
sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa.
    Tale  previsione  contrasta  oltreche' con i principi cardine del
nostro  ordinamento giuridicc di matrice liberale anche con l'art. 24
Cost.  che,  ponendo al proprietario l'alternativa suddetta, di fatto
lo  costringe  a  presciegliere la prima perche' meno gravosa ledendo
cosi'  il  suo  diritto  di  difesa  -  rectius  autodifesa - sancito
dall'art. 24  Cost.  Cio' in spregio al principio del nemo tenetur se
detegere.
    In  realta', l'onere di provare l'identita' del conducente spetta
agli  organi  di  polizia.  In mancanza di tale accertamento da parte
degli organi accertatori si potra' semmai irrogare al proprietario la
sola  pena  pecuniaria  e  non  anche  la  sanzione  personale  della
decurtazione di punti dalla patente.
    Inoltre,  l'irrogazione di tale sanzione, cosi' come disciplinata
dalla  legge,  collide  con  i termini per la proposizione di ricorsi
giurisdizionali  o  amministrativi  contro  violazione.  Infatti,  il
termine  di  trenta  giorni  entro  il  quale  occorre  effettuare la
comunicazione  dei  dati  del  conducente  e' nettamente inferiore al
termine  di sessanta giorni per proporre ricorso al giudice di pace o
al Prefetto.
    Ne  consegue  il  paradosso  per cui potrebbe venire irrogata una
sanzione  accessoria  in  mancanza  di  un  giudicato  sulla sanzione
principale, in palese, contrasto con il principio logico, ancor prima
che  giuridico,  secondo cui la sanzione accessoria non ha ragione di
esistere quando manchi ab origine o venga successivamente meno quella
principale.
    Infine, obbligando il proprietario del veicolo a comunicare entro
trenta  giorni chi effettivamente fosse alla guida, lascia in capo al
cittadino  e  non  allo  Stato  la  decisione  su chi debba subire la
sanzione,  ben potendo il proprietario comunicare il nominativo di un
suo  parente  o  di  un  suo  amico che avrebbe meno nocurnento dalla
decurtazione dei punti della patente di guida: pensiamo ad esempio al
figlio  studente  a  vantaggio  del  padre  che svolge la mansione di
rappresentante o del nonno, che guida «semel in anno» a vantaggio del
nipote o del figlio; gli esempi potrebbero essere alcune decine!