IL TRIBUNALE Letti gli atti di causa; Vista l'ordinanza n. 385/02 con la quale la Corte costituzionale dichiarava la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, da questo Tribunale; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale possa essere riproposta da questo Tribunale previa determinazione ed mtegrazione degli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del requisito preliminare della rilevanza; che, invero, la stessa Corte costituzionale dichiarava, con la citata ordinanza, la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale rilevando una «carenza di descrizione della fattispecie concreta» e, quindi, «un vizio di motivazione sulla rilevanza» in quanto nell'ordinanza di rimessione non venivano «specificati» il momento in cui il ricorrente era stato collocato in pensione, il titolo della medesima, ne' veniva «chiarito» se ed in quale misura le retribuzioni giornaliere da lui percepite avessero ecceduto la soglia pensionabile di ". 315.000. Ritenuto, in definitiva, che il difetto di rilevanza evidenziato dalla Corte costituzionale l'ordinanza n. 385/02 cit. puo' essere, nel caso di specie, emendato con l'integrazione e la precisazione delle ragioni in base alle quali deve affermarsi la rilevanza della questione sottoposta al vaglio di costituzionalita', attraverso l'indicazione delle «necessarie informazioni sulla fattispecie concreta posta all'esame del giudicante»; Cio' premesso e sciogliendo la riserva, O s s e r v a Con ricorso ritualmente depositato e notificato Bruzzone Mirko conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (di seguito: E.N.P.A.L.S.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentirlo condannare «in via principale ... a ricalcolare la pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettiva percepita dal ricorrente e sottoposta a contribuzione piena, rivalutata a norma di legge, con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna ... a versare le dffferenze nel frattempo maturate». La domanda formulata in via principale dal ricorrente non e', allo stato, accoglibile. Sono circostanze non contestate in giudizio che: A) Il ricorrente, gia' dipendente a tempo indeterminato del Casino' municipale di Sanremo (categoria: impiegato; mansioni: Commissario Capo di Chemin de Fer), e' stato collocato in pensione in data 31 dicembre 1998 all'eta' di 64 anni (data di nascita: 12 giugno 1934) con un'anzianita' di servizio di complessive 10.620 giornate di contribuzione corrispondenti a 34 anni (cfr., doc. 1 fasc. parte ricorrente). B) Il ricorrente, quale lavoratore dello spettacolo, ha maturato i requisiti prescritti dalla legge per conseguire la pensione erogata dall'ENPAS con decorrenza 1° gennaio 1999 e calcolata secondo i parametri fissati dall'art. 13 del d.lgs n. 503/1992 (cfr., doc. 1 fasc. parte ricorrente). C) La retribuzione giornaliera considerata dall'ENPALS per il calcolo della quota «a» della pensione e' stata di ". 326.121 (massimale giornaliero di retribuzione pensionabile per l'anno 1999) a fronte di una retribuzione giornaliera effettiva di ". 436.618; mentre per la quota «b» della pensione la retribuzione giornaliera considerata dall'ENPALS per il relativo calcolo e' stata di ". 315.723 a fronte di una retribuzione giornaliera effettiva pari a ". 357.658 (cfr., comparsa di costituzione, pg. 8/9 e doc. 2 fasc. parte ricorrente. Peraltro, il ricorrente, considerato che la retribuzioni media delle ultime 2.250 giornate lavorative e' stata pari a ". 357.658 superiore, quindi, a ". 326.121, chiedeva, in via subordinata, la condanna dell'ENPALS a ricalcolare la quota «b» della pensione sulla base del massimale vigente per l'anno 1999, pari a ". 326.121); D) I criteri di calcolo applicati dall'ENPALS hanno determinato l'erogazione al ricorrente di una pensione lorda annua inferiore rispetto a quella che sarebbe stata erogata applicando il criterio di calcolo rivendicato in ricorso («... ricalcolare la pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettiva percepita dal ricorrente e sottoposta a contribuzione piena, rivalutata a norma di legge» - cfr., doc. 2 fasc. parte ricorrente). Tuttavia, l'art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/1971 - «Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo» - prevedeva, nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.l.vo n. 503/92, come limite massimo delle retribuzioni giornaliere per il calcolo della pensione quella corrispondente alla penultima classe della tabella «F», allegata al d.P.R. n. 488/68, aumentata del 5% (ovvero ". 315.000 pari attualmente ad Euro 162,68); mentre nella formulazione vigente espressamente dispone che «Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di ". 315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'Istat». Ne consegue che il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/71 sia nella sua formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13 d.lgs. n. 503/92, sia nella formulazione vigente. La questione di legittimita' costituzionale e', altresi', non manifestamente infondata in quanto e', appunto, possibile esprimere un dubbio sulla legittimita' costituzionale della legge suscettibile di trovare applicazione, nel presente giudizio. L'art. 21, sesto comma, legge n. 67/1988 stabilisce, infatti, che «A decorrere dal 1° gennaio 1998 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per Iinvalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa». Tuttavia, per i lavoratori assicurati presso l'E.N.P.A.L.S. le aliquite di cui alla predetta legge vengono applicate, ex art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/71, solo sino alla concorrenza della retribuzione calcolata secondo il massimale E.N.P.A.L.S. (e, quindi, non su tutta la retribuzione effettiva eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile): per i lavoratori assicurati press l'I.N.P.S., invece, le aliquote vengono calcolate, ex art. 21, sesto comma, legge n. 67/88, su tutta la retribuzione effettiva eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile. Quindi, per i soli lavoratori assicurati presso l'E.N.P.A.L.S., la legge n. 67/88 trova applicazione solo sino alla concorrenza della retribuzione calcolata secondo i criteri di cui all'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/71. Per i lavoratori dipendenti in regime I.N.P.S., invece, l'art. 21, sesto comma., n. 67/88 trova piena applicazione. Inoltre, a differenza di quanto avviene per la generalita' dei lavoratori dipendenti, per i lavoratori assicurati presso l'E.N.P.A.L.S. da una lato le quote di pensione aggiuntive ex art. 21, sesto comma, del d.P.R. n. 67/88 vengono riconosciute, per quanto gia' detto, soltanto fino al limite del massimale retributivo ex art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/71 dall'altro, anche la retribuzione eccedente quel limite viene assoggettata a contribuzione piena: vi sarebbe, dunque - a differenza di quanto e' previsto per i lavoratori in regime I.N.P.S. - una discrasia tra retribuzione assoggettata a contribuzione piena e retribuzione considerata utile ai fini del calcolo della pensione. Invero, per i lavoratori in regime E.N.P.A.L.S. le aliquote per il finanziamento del Fondo pensioni «... si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000» (art. 2, settimo comma, d.P.R. n. 1420/71) e quindi anche sulla fascia di retribuzione eccedente quella considerata utile ai fini del calcolo della pensione, traducendosi cosi' in un vero e proprio contributo di solidarieta'. Tale situazione, a parere di questo Giudicante, appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in quanto pone, in maniera ingiustificata, una grave discriminazione tra categorie omogenee di lavoratori, ossia tra lavoratori dipendenti in regime I.N.P.S. e lavoratori dipendenti in regime E.N.P.A.L.S. Discriminazione non giustificata, a parere di questo Giudicante, dal principio di solidarieta' che va inteso nei limiti della ragionevolezza e che non puo' consentire una cosi' tale evidente discrasia tra retribuzione assoggettata a contribuzione piena (sino al limite di ". 1.000.000 pari attualmente ad euro 516,46) e retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (sino al limute di ". 315.000, pari attualmente ad euro 162,68).