IL TRIBUNALE

    Letti gli atti di causa;
    Vista  l'ordinanza n. 385/02 con la quale la Corte costituzionale
dichiarava   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, da questo Tribunale;
    Ritenuto  che  la  questione di legittimita' costituzionale possa
essere  riproposta  da  questo  Tribunale  previa  determinazione  ed
mtegrazione  degli  elementi  sufficienti a dimostrare la sussistenza
del  requisito  preliminare  della  rilevanza; che, invero, la stessa
Corte   costituzionale   dichiarava,  con  la  citata  ordinanza,  la
manifesta    inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale   rilevando   una   «carenza   di   descrizione  della
fattispecie  concreta»  e,  quindi,  «un  vizio  di motivazione sulla
rilevanza»  in  quanto  nell'ordinanza  di  rimessione  non  venivano
«specificati»  il momento in cui il ricorrente era stato collocato in
pensione,  il  titolo  della medesima, ne' veniva «chiarito» se ed in
quale  misura  le  retribuzioni giornaliere da lui percepite avessero
ecceduto la soglia pensionabile di ". 315.000.
    Ritenuto,  in definitiva, che il difetto di rilevanza evidenziato
dalla  Corte  costituzionale  l'ordinanza n. 385/02 cit. puo' essere,
nel  caso  di  specie,  emendato con l'integrazione e la precisazione
delle  ragioni  in base alle quali deve affermarsi la rilevanza della
questione  sottoposta  al  vaglio  di  costituzionalita',  attraverso
l'indicazione   delle   «necessarie  informazioni  sulla  fattispecie
concreta posta all'esame del giudicante»;
    Cio' premesso e sciogliendo la riserva,

                            O s s e r v a

    Con  ricorso  ritualmente  depositato e notificato Bruzzone Mirko
conveniva  in  giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'Ente nazionale
di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori dello spettacolo (di
seguito:   E.N.P.A.L.S.),   in   persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore,  per  ivi  sentirlo  condannare «in via principale ... a
ricalcolare  la  pensione  sulla  base della retribuzione giornaliera
effettiva  percepita  dal  ricorrente  e  sottoposta  a contribuzione
piena,   rivalutata   a  norma  di  legge,  con  ogni  consequenziale
pronuncia,  ivi  compresa la condanna ... a versare le dffferenze nel
frattempo maturate».
    La  domanda  formulata  in  via principale dal ricorrente non e',
allo stato, accoglibile.
    Sono circostanze non contestate in giudizio che:
        A)  Il  ricorrente, gia' dipendente a tempo indeterminato del
Casino'   municipale  di  Sanremo  (categoria:  impiegato;  mansioni:
Commissario Capo di Chemin de Fer), e' stato collocato in pensione in
data 31 dicembre 1998 all'eta' di 64 anni (data di nascita: 12 giugno
1934) con un'anzianita' di servizio di complessive 10.620 giornate di
contribuzione  corrispondenti  a  34  anni  (cfr., doc. 1 fasc. parte
ricorrente).
        B)  Il  ricorrente,  quale  lavoratore  dello  spettacolo, ha
maturato  i  requisiti  prescritti  dalla  legge  per  conseguire  la
pensione   erogata  dall'ENPAS  con  decorrenza  1°  gennaio  1999  e
calcolata   secondo   i  parametri  fissati  dall'art. 13  del  d.lgs
n. 503/1992 (cfr., doc. 1 fasc. parte ricorrente).
        C) La retribuzione giornaliera considerata dall'ENPALS per il
calcolo  della  quota  «a»  della  pensione  e'  stata  di ". 326.121
(massimale  giornaliero di retribuzione pensionabile per l'anno 1999)
a  fronte  di  una  retribuzione giornaliera effettiva di ". 436.618;
mentre  per  la  quota «b» della pensione la retribuzione giornaliera
considerata  dall'ENPALS  per  il  relativo  calcolo  e'  stata di ".
315.723  a fronte di una retribuzione giornaliera effettiva pari a ".
357.658 (cfr., comparsa di costituzione, pg. 8/9 e doc. 2 fasc. parte
ricorrente.  Peraltro, il ricorrente, considerato che la retribuzioni
media  delle  ultime  2.250  giornate  lavorative  e' stata pari a ".
357.658   superiore,   quindi,   a   ".  326.121,  chiedeva,  in  via
subordinata, la condanna dell'ENPALS a ricalcolare la quota «b» della
pensione  sulla base del massimale vigente per l'anno 1999, pari a ".
326.121);
        D)   I   criteri   di  calcolo  applicati  dall'ENPALS  hanno
determinato  l'erogazione  al  ricorrente di una pensione lorda annua
inferiore  rispetto  a quella che sarebbe stata erogata applicando il
criterio  di  calcolo  rivendicato  in  ricorso  («... ricalcolare la
pensione   sulla   base   della  retribuzione  giornaliera  effettiva
percepita   dal   ricorrente  e  sottoposta  a  contribuzione  piena,
rivalutata a norma di legge» - cfr., doc. 2 fasc. parte ricorrente).
    Tuttavia,  l'art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/1971 - «Norme
in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza
ed  assistenza  per i lavoratori dello spettacolo» - prevedeva, nella
formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13,
d.l.vo  n. 503/92, come limite massimo delle retribuzioni giornaliere
per  il  calcolo  della pensione quella corrispondente alla penultima
classe della tabella «F», allegata al d.P.R. n. 488/68, aumentata del
5%  (ovvero ". 315.000 pari attualmente ad Euro 162,68); mentre nella
formulazione  vigente  espressamente dispone che «Ai fini del calcolo
della  retribuzione  giornaliera  pensionabile  non  si  prendono  in
considerazione,  per  la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere
superiori al limite di ". 315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il
predetto  limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei
prezzi  al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come
calcolato  dall'Istat». Ne consegue che il giudizio in corso non puo'
essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 12,  settimo  comma,  del
d.P.R.  n. 1420/71 sia nella sua formulazione previgente e confermata
in   via   transitoria   dall'art. 13  d.lgs.  n. 503/92,  sia  nella
formulazione vigente.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale e', altresi', non
manifestamente  infondata  in quanto e', appunto, possibile esprimere
un  dubbio sulla legittimita' costituzionale della legge suscettibile
di trovare applicazione, nel presente giudizio.
    L'art. 21, sesto comma, legge n. 67/1988 stabilisce, infatti, che
«A  decorrere  dal 1° gennaio 1998 ai fini della determinazione della
misura   delle   pensioni   a   carico   dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  Iinvalidita',  la  vecchiaia  ed  i superstiti dei
lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite
massimo    di    retribuzione   annua   pensionabile   previsto   per
l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla
allegata  tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla
pensione  determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a
tutti  gli  effetti,  parte  integrante  di  essa».  Tuttavia,  per i
lavoratori  assicurati  presso l'E.N.P.A.L.S. le aliquite di cui alla
predetta  legge  vengono applicate, ex art. 12, settimo comma, d.P.R.
n. 1420/71,  solo  sino alla concorrenza della retribuzione calcolata
secondo  il  massimale  E.N.P.A.L.S.  (e,  quindi,  non  su  tutta la
retribuzione  effettiva  eccedente  il limite massimo di retribuzione
annua  pensionabile):  per  i lavoratori assicurati press l'I.N.P.S.,
invece, le aliquote vengono calcolate, ex art. 21, sesto comma, legge
n. 67/88,  su  tutta  la  retribuzione  effettiva eccedente il limite
massimo  di  retribuzione  annua  pensionabile.  Quindi,  per  i soli
lavoratori  assicurati presso l'E.N.P.A.L.S., la legge n. 67/88 trova
applicazione  solo sino alla concorrenza della retribuzione calcolata
secondo  i  criteri  di  cui  all'art. 12,  settimo comma, del d.P.R.
n. 1420/71.  Per  i lavoratori dipendenti in regime I.N.P.S., invece,
l'art. 21, sesto comma., n. 67/88 trova piena applicazione.
    Inoltre,  a  differenza  di quanto avviene per la generalita' dei
lavoratori   dipendenti,   per   i   lavoratori   assicurati   presso
l'E.N.P.A.L.S.  da  una  lato  le  quote  di  pensione  aggiuntive ex
art. 21,  sesto  comma, del d.P.R. n. 67/88 vengono riconosciute, per
quanto  gia' detto, soltanto fino al limite del massimale retributivo
ex art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/71 dall'altro, anche la
retribuzione eccedente quel limite viene assoggettata a contribuzione
piena:  vi sarebbe, dunque - a differenza di quanto e' previsto per i
lavoratori  in  regime  I.N.P.S.  -  una  discrasia  tra retribuzione
assoggettata  a  contribuzione piena e retribuzione considerata utile
ai  fini  del  calcolo  della  pensione.  Invero, per i lavoratori in
regime  E.N.P.A.L.S.  le  aliquote  per  il  finanziamento  del Fondo
pensioni   «...   si   applicano   integralmente  sulla  retribuzione
giornaliera  non  eccedente  il  limite  massimo  di  lire 1.000.000»
(art. 2,  settimo  comma,  d.P.R.  n. 1420/71)  e  quindi anche sulla
fascia di retribuzione eccedente quella considerata utile ai fini del
calcolo  della  pensione,  traducendosi  cosi'  in  un vero e proprio
contributo di solidarieta'.
    Tale  situazione,  a  parere  di  questo  Giudicante,  appare  in
contrasto  con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in
quanto pone, in maniera ingiustificata, una grave discriminazione tra
categorie  omogenee di lavoratori, ossia tra lavoratori dipendenti in
regime  I.N.P.S.  e  lavoratori  dipendenti  in  regime  E.N.P.A.L.S.
Discriminazione  non giustificata, a parere di questo Giudicante, dal
principio   di   solidarieta'   che   va   inteso  nei  limiti  della
ragionevolezza  e  che  non  puo'  consentire una cosi' tale evidente
discrasia  tra  retribuzione assoggettata a contribuzione piena (sino
al  limite  di  ".  1.000.000  pari  attualmente  ad  euro  516,46) e
retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (sino al limute
di ". 315.000, pari attualmente ad euro 162,68).