Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha
domicilio  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12 nei confronti della
Regione   Emilia-Romagna,   in   persona   del   Presidente,  per  la
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della legge regionale
n. 5  del  24 marzo  2004  (B.U.R.  n. 40 del 25 marzo 2004), recante
«Norme  per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Modifiche  alle  leggi  regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo
2003, n. 2».

    La  legge  della  Regione  Emilia-Romagna  n. 5 del 24 marzo 2004
contiene  norme  concernenti  l'immigrazione,  nonche'  il diritto di
asilo   e   la  condizione  giuridica  dei  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea.
    Tali due materie sono riservate alla legislazione esclusiva dello
Stato   dall'art. 117,   secondo   comma,  lettere  a)  e  b),  della
Costituzione.
    Lo  straripamento della potesta' legislativa, con inerente vulnus
costituzionale,    vizia    l'intera   legge   regionale   impugnata,
significativamente  intitolata  «Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati».
    Ed  invero, sin dall'art. 1, comma 1, la impugnata legge legifera
in  materia  di  concorso  della Regione alla tutela dei cittadini di
Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  cosi'  impropriamente
invadendo  la  legislazione esclusiva dello Stato nella materia della
condizione giuridica di quei cittadini.
    I  successivi  commi  dell'art. 1 completano e specificano il non
consentito  intervento  normativo  regionale  (fatta eccezione per il
comma  2,  che richiama applicativamente l'art. 3 della Costituzione)
in materia spettante alla legislazione statale.
    L'art. 2  e'  anch'esso in linea con la violazione costituzionale
(fatta eccezione per il riferimento ai cittadini dell'Unione europea)
e  disvela  ulteriormente  l'evidente  straripamento  legislativo nel
comma  3,  ove espressamente si fa riferimento ai benefici (di cui ai
successivi  Capi  dal  II  al  V  della  legge  impugnata) previsti e
destinati ai «cittadini stranieri immigrati».
    Laddove,   la   materia   dell'immigrazione  e  della  condizione
giuridica  dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
non tollera costituzionalmente intrusioni legislative regionali.
    Dunque,   e'   l'intera  legge  regionale  impugnata  che  (fatta
eccezione  per  i riferimenti ai cittadini dell'Unione) va dichiarata
costituzionalmente illegittima.
    In  ogni  caso,  il  vulnus  costituzionale  d'invasivita' appare
eclatante  in  relazione  alle  seguenti disposizioni contenute nella
legge regionale impugnata:
        1)  l'art. 3,  comma  4, lettera d), prevede una attivita' di
osservazione  e  monitoraggio  -  in raccordo con le Prefetture - del
funzionamento dei centri c.d. di accoglienza.
    Tali     centri     pertengono    direttamente    alla    materia
dell'immigrazione,  nonche' alla materia dell'ordine pubblico e della
sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza legislativa dello Stato.
    Pertanto, la Regione non poteva legiferare nella materia.
    Cio'   che   ha   fatto,   peraltro,  introducendo  invasivamente
integrazioni alla normativa dettata dallo Stato;
        2)   gli   articoli   6   e  7  riconoscono  nuove  forme  di
partecipazione  dei  «cittadini  stranieri  immigrati»  all'attivita'
politico-amministrativa  della  Regione,  quali  rappresentanti della
«Consulta   regionale»,   ad   essa   affidando   rilevanti   compiti
istituzionali  propulsivi  e  consultivi.  Tali  forme  partecipative
riguardano  all'evidenza  la  condizione  giuridica  dei cittadini di
Stati  non  appartenenti all'Unione europea e l'immigrazione; materie
riservate in via esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato;
        3)  l'art. 10  attribuisce il diritto ai «cittadini stranieri
immigrati»  di  accedere  all'edilizia  residenziale  pubblica  ed ai
benefici per la «prima casa».
    Ma  questa  e'  materia  di condizione giuridica dei cittadini di
Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  costituzionalmente di
spettanza dello Stato.
    Il    quale   Stato   ha,   peraltro,   puntualmente   legiferato
sull'argomento;
        4)  l'art. 3,  comma  5,  attribuisce  alla Regione un potere
sostitutivo   nei  confronti  degli  Enti  locali  inadempienti  alle
funzioni ed attivita' indicate nel medesimo art. 3.
    Senonche'  l'art. 3  e'  -  come gia' denunciato - invasivo della
competenza  legislativa dello Stato; di tal che, nella materia, alcun
potere  sostitutivo puo' essere riconosciuto alla Regione (ma, semmai
e ricorrendone i presupposti, allo Stato).
    Ed  inoltre la disposizione regionale denunciata non determina in
alcun  modo  il  tipo  di  potere sostitutivo della Regione, con cio'
incorrendo  in  violazione  anche  degli  articoli 114  e  120  della
Costituzione.