Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004 (B.U.R. n. 40 del 25 marzo 2004), recante «Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2». La legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 24 marzo 2004 contiene norme concernenti l'immigrazione, nonche' il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. Tali due materie sono riservate alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione. Lo straripamento della potesta' legislativa, con inerente vulnus costituzionale, vizia l'intera legge regionale impugnata, significativamente intitolata «Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati». Ed invero, sin dall'art. 1, comma 1, la impugnata legge legifera in materia di concorso della Regione alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, cosi' impropriamente invadendo la legislazione esclusiva dello Stato nella materia della condizione giuridica di quei cittadini. I successivi commi dell'art. 1 completano e specificano il non consentito intervento normativo regionale (fatta eccezione per il comma 2, che richiama applicativamente l'art. 3 della Costituzione) in materia spettante alla legislazione statale. L'art. 2 e' anch'esso in linea con la violazione costituzionale (fatta eccezione per il riferimento ai cittadini dell'Unione europea) e disvela ulteriormente l'evidente straripamento legislativo nel comma 3, ove espressamente si fa riferimento ai benefici (di cui ai successivi Capi dal II al V della legge impugnata) previsti e destinati ai «cittadini stranieri immigrati». Laddove, la materia dell'immigrazione e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non tollera costituzionalmente intrusioni legislative regionali. Dunque, e' l'intera legge regionale impugnata che (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadini dell'Unione) va dichiarata costituzionalmente illegittima. In ogni caso, il vulnus costituzionale d'invasivita' appare eclatante in relazione alle seguenti disposizioni contenute nella legge regionale impugnata: 1) l'art. 3, comma 4, lettera d), prevede una attivita' di osservazione e monitoraggio - in raccordo con le Prefetture - del funzionamento dei centri c.d. di accoglienza. Tali centri pertengono direttamente alla materia dell'immigrazione, nonche' alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza legislativa dello Stato. Pertanto, la Regione non poteva legiferare nella materia. Cio' che ha fatto, peraltro, introducendo invasivamente integrazioni alla normativa dettata dallo Stato; 2) gli articoli 6 e 7 riconoscono nuove forme di partecipazione dei «cittadini stranieri immigrati» all'attivita' politico-amministrativa della Regione, quali rappresentanti della «Consulta regionale», ad essa affidando rilevanti compiti istituzionali propulsivi e consultivi. Tali forme partecipative riguardano all'evidenza la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'immigrazione; materie riservate in via esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato; 3) l'art. 10 attribuisce il diritto ai «cittadini stranieri immigrati» di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la «prima casa». Ma questa e' materia di condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, costituzionalmente di spettanza dello Stato. Il quale Stato ha, peraltro, puntualmente legiferato sull'argomento; 4) l'art. 3, comma 5, attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali inadempienti alle funzioni ed attivita' indicate nel medesimo art. 3. Senonche' l'art. 3 e' - come gia' denunciato - invasivo della competenza legislativa dello Stato; di tal che, nella materia, alcun potere sostitutivo puo' essere riconosciuto alla Regione (ma, semmai e ricorrendone i presupposti, allo Stato). Ed inoltre la disposizione regionale denunciata non determina in alcun modo il tipo di potere sostitutivo della Regione, con cio' incorrendo in violazione anche degli articoli 114 e 120 della Costituzione.