ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2,
della  legge  30 dicembre  1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi   imponibili,   per   razionalizzare,  facilitare  e  potenziare
l'attivita'   di  accertamento;  disposizioni  per  la  rivalutazione
obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per riformare
il  contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia  per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale  e  del  conto fiscale), promosso con ordinanza del 14 luglio
2003  dalla  Commissione  tributaria regionale di Venezia sui ricorsi
riuniti  proposti  da  Chiari Sergio contro l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio di Padova 1, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 maggio 2004 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con
ordinanza  depositata il 14 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento
agli   artt. 3,   24,   secondo  comma,  e  97,  primo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale «dell'art. 11,
2°  comma,  Legge  1  giugno  1939, n. 413» [recte: art. 11, comma 2,
della  legge  30 dicembre  1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi   imponibili,   per   razionalizzare,  facilitare  e  potenziare
l'attivita'   di  accertamento;  disposizioni  per  la  rivalutazione
obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per riformare
il  contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia  per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale  e  del  conto  fiscale)]  «nella  parte  in  cui non prevede
disparita'  di  trattamento  per  i proprietari di immobili vincolati
locati e non»;
        che la norma impugnata dispone che, ai fini delle imposte sul
reddito  «in  ogni  caso,  il  reddito degli immobili riconosciuti di
interesse  storico  o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge
1°  giugno 1939,  n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni,
e'  determinato  mediante  l'applicazione della minore tra le tariffe
d'estimo  previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale
e' collocato il fabbricato»;
        che  tale  regola  -  secondo  un  diritto  vivente da cui il
rimettente   non  ritiene  possibile  discostarsi  in  considerazione
dell'inequivoco  tenore  della  norma  - trova applicazione anche nel
caso di immobili locati;
        che  sotto  questo profilo la norma confliggerebbe, ad avviso
del  rimettente,  con  il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3
della   Costituzione,   in  quanto  «diversa  e'  la  situazione  del
proprietario  dell'immobile  non  locato,  vincolato, per il quale si
attaglia  il dato normativo (...), rispetto a quella del proprietario
dell'immobile   locato,   dal  momento  che  i  redditi  derivati  al
proprietario   locatore  possono  essere  anche  molto  consistenti»,
cosicche'  risulterebbe  ingiustificata  la  deroga  al  principio di
diritto tributario che distingue tra immobili locati e non locati.
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenza n. 346 del 2003, ha
dichiarato  non  fondata analoga questione, sollevata con riferimento
ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, rilevando -
quanto in particolare alla prospettata irragionevolezza dell'uniforme
trattamento  riservato tanto agli immobili locati quanto a quelli non
locati  -  come  «a  prescindere  dal  carattere generale del sistema
catastale  di  tassazione  degli immobili (sentenza n. 362 del 2000),
(...)  il  riferimento alle tariffe d'estimo censurato dal rimettente
trovi    una   non   irragionevole   giustificazione   nell'obiettiva
difficolta',  evidenziata  anche dalla piu' recente giurisprudenza di
legittimita',  di  ricavare  per  gli  immobili  di cui si tratta dal
reddito  locativo  il  reddito  effettivo, per la forte incidenza dei
costi di manutenzione e conservazione di tali beni»;
        che  la questione va pertanto dichiarata, sotto tale profilo,
manifestamente infondata;
        che,   quanto  poi  agli  ulteriori  parametri  di  cui  agli
artt. 24,  secondo  comma,  e 97, primo comma, della Costituzione, la
questione  stessa  risulta  manifestamente inammissibile, non essendo
sorretta da alcuna specifica motivazione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.