ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 32-bis del
decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura  penale),
introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni
in  materia  di  difesa  d'ufficio), ora riprodotto nell'art. 117 del
d.P.R.   30 maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia),
promosso  con  ordinanza  del  7 luglio 2003 dalla Corte d'appello di
Milano  nel  procedimento  penale  a  carico di Warsame Jama Ibrahim,
iscritta  al  n. 1175  del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 4,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 maggio 2004 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto che, con ordinanza del 7 luglio 2003, la Corte d'appello
di  Milano - sezione IV penale ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 32-bis  del  decreto  legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura  penale),  introdotto  dall'art. 18 della legge
6 marzo  2001,  n. 60  (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio),
ora riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di giustizia), in riferimento all'art. 81, quarto comma, della
Costituzione;
        che,  secondo  il  giudice  a quo, la disposizione impugnata,
estendendo  il  beneficio  del  patrocinio  a  spese  dello Stato nei
confronti  dei  difensori  di  ufficio  di  soggetti - non ammessi al
regime  del  gratuito  patrocinio  -  che  non abbiano adempiuto alle
obbligazioni  verso  il  difensore di ufficio, comporterebbe «nuove e
maggiori spese» rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge
30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello
Stato  per  i  non abbienti) e che, inoltre, a fronte di detti oneri,
difetterebbe, nella legge n. 60 del 2001 e nel d.P.R n. 115 del 2002,
l'indicazione   dei   «mezzi   per  farvi  fronte»,  come  prescritto
dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  venga dichiarata infondata, in
quanto  la  disposizione  censurata  troverebbe copertura finanziaria
nella disciplina del patrocinio dello Stato per i non abbienti.
    Considerato  che,  con  ordinanza  del  7 luglio  2003,  la Corte
d'appello  di  Milano  -  sezione IV penale ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo
28 luglio  1989,  n. 271  (Norme  di  attuazione,  di coordinamento e
transitorie  del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18
della  legge  6 marzo  2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa
d'ufficio),  trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio
2002,  n. 113  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  spese  di  giustizia),  e  riprodotto  nell'art. 117  del  d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia), in riferimento
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di remissione, identica
questione  e'  stata  dichiarata  manifestamente  infondata da questa
Corte  con  ordinanza  n. 328  del 2003 e che non vengono prospettati
argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;
        che,  pertanto,  la questione sollevata dalla Corte d'appello
di  Milano  - sezione IV penale deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.