IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2l85/2003 R.G., il 19 dicembre 2003 promossa da Brussa Cristiano, nato a Venezia il 5 febbraio 1956, rappresentato e difeso dall'avv. F. Strano con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, Via P. Paruta,31/a contro: comune di Venezia. F a t t o In data 22 luglio 2003 alle ore 15,56 il conducente del veicolo, motociclo Bmw targato BH12572 transitava nel comune di Venezia in Via Della Liberta', km 420+930, una pattuglia della Polizia Municipale, accertava con apparecchiatura di rilevamento «Autovelox104/C2» la violazione dell'art. 142/9 del c.d.s. perche' il conducente circolava alla velocita' di km/h 101 contro i 50 km/h consentiti in quel tratto di strada. Gli agenti accertatori redigevano il verbale di violazione al c.d.s., n. X-23322663 ma non provvedevano alla contestazione immediata e comminavano la sanzione pecuniaria di Euro 343,35 nonche' la decurtazione di dieci punti. Al proprietario del veicolo indicato sig. Brussa Cristiano, veniva notificato il detto verbale in data 10 novembre 2003, il quale proponeva tempestiva opposizione in data 19 dicembre 2003 avverso il verbale di violazione n. X-23322663 della Polizia Municipale di Venezia. Eccepiva preliminarmente l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 126-bis c.d.s., norma introdotta a decorrere dal 30 giugno 2003 dall'art. 7 d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, nella parte in cui prevede che «la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo», con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nonche' con riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «se il proprietario del veicolo omette di fornirli si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180/8 del c.d.s., e l'assenza della immediata contestazione, cosi' come imposto dagli artt. 200 e 201 c.d.s. Concludeva pertanto la difesa del ricorrente chiedendo che il giudice adito sollevasse l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis c.d.s., nuova norma introdotta a decorrere dal 30 giugno 2003 dall'art. 7 decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, in relazione agli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, che fosse concessa la sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento per la mancata contestazione, (artt. 200-201 C.d.S.) e nullita' del verbale nella, parte in cui ipotizza la decurtazione dei punti della patente del proprietario Brussa C., benche' non conducente. In via subordinata l'applicazione della sanzione nel minimo edittale. Questo giudice pertanto, su istanza di parte, ritenendo che l'art. 126-bis c.d.s., quale norma introdotta a decorrere dal 30 giugno 2003 da11'art. 7 d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, non sia conforme alla Costituzione, solleva incidente di costituzionalita' nei termini che seguono: D i r i t t o Esaminati gli atti, questo giudice rileva che: nel verbale di violazione al c.d.s., appare solo l'indicazione della presunta norma violata e, l'indicazione di dieci punti, senza esservi alcuna indicazione a carico di chi andrebbe operata la detta decurtazione. La disposizione contenuta nell'art. l26-bis c.d.s. norma introdotta a decorrere, dal 30 giugno 2003 dall'art. 7 d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, prevede al secondo comma, che la comunicazione (indicazione del punteggio relativo alla violazione) all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dev'essere effettuata a carico del conducente responsabile della violazione; ma nel caso di mancata identificazione di questi come nel caso di specie), dev'essere effettuata una segnalazione a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180/8 c.d.s., conseguentemente a seguito della comunicazione vi sono decurtazioni dei punti da sottrarre dalla patente del conducente. Nel caso di specie, non essendovi stata l'identificazione del conducente si ha la segnalazione del proprietario. La norma prevede la sanzione specifica di una pena pecuniaria per il proprietario che abbia omesso di comunicare i dati del conducente, senza alcun richiamo alla decurtazione dei punti della patente. Tutto cio' appare in contrasto con l'insieme del sistema sanzionatorio costituito da norme che applicano i principi costituzionali, in quanto la solidarieta' passiva del conducente e del proprietario e' prevista solo per le sanzioni pecuniarie art. 196 c.d.s,); non sono trasmissibili le sanzioni non pecuniarie nel caso de qua la decurtazione dei punti) ad altro soggetto diverso da quello che ha commesso la violazione (art. 210 c.d.s.). La decurtazione dei punti della patente, e' una sanzione che colpisce la persona. Sulla non manifesta infondatezza violazione degli artt. 3, 24, e 27 della Costituzione a parere di questo giudice, la normativa de qua viola; Gli artt. 3 e 27 della Costituzione in quanto prevede una sanzione amministrativa personale in virtu' di una responsabilita' oggettiva, nella parte in cui l'art. 126-bis c.d.s., prevede che «la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo» - viola gli artt. 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui l'art. 126-bis c.d.s., prevede «se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180/8 c.d.s.». Stando alla lettera dell'art. 126-bis c.d.s., il significato di «omissione» incolpa il proprietario il quale viene sanzionato con onerosa contravvenzione e solamente con l'autodenuncia oppure denunciando altri, si sottrarrebbe a tale sanzione. Nel caso, il proprietario non sia a conoscenza del conducente del proprio veicolo (come viene affermato nella specie, dove il proprietario e' il legale rappresentante di due societa', e il ciclomotore e' utilizzato dai dipendenti e dai parenti), posto che nessuna disposizione ne' penale ne' civile, prevede che si debba tenere nota del giorno e della persona che utilizzi il veicolo. La norma in esame costringe il proprietario che sconosce il conducente, ad una omissione, cio' comportando allo stesso, il pagamento di una pena pecuniaria e l'irrogazione della pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente. Quest'ultima che si modifica a seconda delle condizioni e status del proprietario, se titolare di patente viene colpito, chi invece ne e' sfornito no. Inoltre va considerato, che la notifica dell'atto attraverso il quale il presunto contravventore prende conoscenza della violazione a lui imputata, puo' avvenire dopo molto tempo (anche per mezzo della cartella di pagamento), con conseguente incolpevole dimenticanza del fatto, da parte del proprietario, e quindi di chi realmente in quel dato giorno, ora, conducesse il veicolo casomai prestato. Pertanto quale tipo di omissione commette, il proprietario che non puo' comunicare i dati del conducente, perche' non li ricorda (atteso il tempo trascorso). Mutuando dal diritto penale (ed il c.d.s. fa parte del diritto penale), e' necessario che l'atto positivo o negativo sia posto in essere con coscienza e volonta' (art. 42 c.p.), omettere significa non ricordare ?. Il proprietario anche se avesse registrato il giorno e la persona, a distanza di tempo non potrebbe attestare effettivamente chi utilizzo' il veicolo in quanto il soggetto che lo aveva preso in consegna potrebbe averlo ceduto ad altra persona. Comunque per il proprietario (che non puo' comunicare dati del conducente) conseguono singolari effetti; qualora corrispondesse (in virtu' della solidarieta' passiva gravante sul proprietario ex art. 196 c.d.s.), la sanzione pecuniaria in misura, ridotta, non potrebbe proporre ricorso in quanto gli viene impedito dallo stesso art. l26-bis c.d.s. con la conseguenza che avverrebbe in modo automatico la decurtazione dei punti dalla patente. Circostanza poi per nulla trascurabile, nella eventualita' del proprietario di non essere stato il conducente, in tal caso si eccepisce la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto appare evidente l'impossibilita' di ricorrere ad alcuna autorita', per ottenere la revoca o l'annullamento della sanzione accessoria (decurtazione punti). L'art. 126-bis c.d.s., non prevede alcun ricorso avverso la automatica decurtazione dei punti patente a mezzo anagrafe nazionale, detta norma, pare essere stata introdotta al fine di contenere i possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi.