IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronuncianto la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  numero del R.G. 27487/2003 promossa da Lappa Bruno, elettivamente
domiciliato  in San Giorgio a Cremano (Napoli) alla via S. Rosa n. 53
presso  lo  studio  dell'avv. Maria  Lucia  Savo che lo rappresenta e
difende come da procura in atti; attore.
    Contro  Generali  Assicurazioni  S.p.a., in persona del l.r.p.t.,
rappresentata  e  difesa  dall'  avv. Egidio  Manzelli, con studio in
Alife   (Caserta),   alla   via   Vessella  n. 22,  ed  elettivamente
domiciliata presso lo studio legale Cappello e Terreri in Napoli alla
p.zza Francese n. 1/3; convenuta.
    Il  giudice  di  pace,  sciogliendo la riserva sulla richiesta di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Esaminata la documentazione osserva quanto segue: la questione di
incostituzionalita'  dell'art.  1  del d.l. 8 febbraio 2003 n. 18 per
violazione  dell'art.  24  Cost., limitatamente alla disposizione del
suo  terzo  comma  non  e'  da considerarsi manifestamente infondata.
Invero,  secondo  tale  norma  sono  assicurati  ai  non abbienti con
appositi  istituti  i  mezzi  per  agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
    Non  vi  e'  dubbio  che  tra  gli  istituti  che  il legislatore
ordinario  ha  ipotizzato  per acconsentire un effettivo accesso alla
giustizia  dei non abbienti si debba annoverare tra gli altri ( quali
il  patrocinio  gratuito  regolamentato con il d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115,  ecc.)  anche l'art. 82 primo comma c.p.c. che ha una portata
generale   in   quanto   consente   a  tutti  di  stare  in  giudizio
personalmente  nelle  cause  davanti al giudice di pace il cui valore
non eccede Euro 516,46 ivi compresi i non abbienti.
    Infatti   e'   proprio  questa  categoria  di  persone  che  vede
riconosciuto   il   proprio   diritto   costituzionalmente  garantito
dall'art. 24  della  Costituzione  con la predisposizione di appositi
istituti fra i quali la difesa processuale personale.
    Secondo il combinato disposto del primo comma dell'art. 82 c.p.c.
ed  il  precedente secondo comma dell'art. 113 «tutti i cittadini» ma
segnatamente  i non abbienti potevano avere un accesso alla giustizia
facilitato  dalla difesa personale fino alla definizione del giudizio
di merito che era in unico grado davanti al giudice di pace.
    Avere  invece  consentito,  con  l'emanazione  del  decreto-legge
n. 18/2003,  l'impugnazione davanti al Tribunale di tutte le sentenze
emesse  dal  giudice di pace anche di importo inferiore a Euro 1.100,
nei  giudizi  riguardanti i contratti di massa, e quindi istituito un
doppio  grado  di  giurisdizione,  e'  aver  limitato in modo grave e
sostanziale  l'accesso  alla  giustizia dei non abbienti per cause di
importi modesti.
    Con  l'entrata  in  vigore  del  d.l.,  tutte  le  volte  che  la
controparte esercita l'impugnazione della sentenza di I grado, i meno
abbienti,  non  essendo  il  giudizio  concluso  nel  merito,  vedono
vanificare  l'agevolazione della difesa personale dovendosi valere in
appello della difesa tecnica.
    Sotto  questo  profilo si verrebbe a creare un danno al cittadino
non abbiente che sarebbe scoraggiato dall'intraprendere un'azione nei
confronti   di  una  controparte  «forte»  nella  prospettiva  di  un
possibile  giudizio  di  appello  che lo costringerebbe ad una difesa
tecnica  (con eventuale ricorso al patrocinio gratuito) precludendolo
dalla  possibilita'  di  difesa processuale personale per le cause il
cui  valore  e'  inferiore  a  Euro  1100. La norma del decreto-legge
costituisce  di  fatto  una  sostanziale  limitazione  di  un diritto
garantito  ai  non  abbienti imprescindibile nella ratio della nostra
Costituzione  in quanto diritto riguardante i rapporti civili, da cui
scaturirebbe di conseguenza un eccessivo esborso (con eventuale danno
dello  Stato  per  spese  di  giustizia)  per cause di valore minimo,
soggette   ad  impugnazione.  Diversamente,  i  predetti,  stando  in
giudizio davanti al giudice di pace senza il ministero o l'assistenza
del difensore, vedrebbero conclusa nel merito la causa.
    Da  quanto precede deriva, ad avviso di questo giudicante, la non
manifesta    infondatezza    della    questione   di   illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1 del d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003 nella
parte  in  cui  limita  l'istituto  della difesa personale ex art. 82
c.p.c.  ai non abbienti per violazione dell'art. 24 terzo comma della
Costituzione a seguito dell'istituito grado di appello.
    Il   presente   procedimento,   non   potendo   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  che  non appare manifestamente infondata, deve essere
sospeso  e gli atti devono essere rimessi, a mente dell'art. 23 legge
11  marzo 1953 n. 87, alla Corte costituzionale.