LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente decisione sul seguente ricorso: Ricorso principale n. 1/0000 presentato da II.DD. di Roma I Ufficio (controparte: Grande Corrado); Contro la decisione n. 846/02/1987 riguardante l'imposta IRPEF emessa dalla Commissione tributaria di II grado di Roma. Il sig. Corrado Grande, domiciliato e residente in Roma, avendo ricevuto il 3 settembre 1983 una cartella di pagamento relativa all'IRPEF e all'ILOR per l'anno 1980 per redditi di fabbricati siti in Napoli, via Nuova Poggioreale nn. 57 e 58 e via Aquileia n. 9, di proprieta' indivisa con i fratelli, proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Roma affermando che a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 2 febbraio 1981 i beni in questione, essendo stati danneggiati, non erano soggetti alle suddette imposte ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 799/1980, convertito, in legge n. 776/1980 e allegava una domanda in data 29 novembre 1981 rivolta all'Ufficio delle imposte dirette di Roma per il rimborso delle somme gia' pagate allo stesso titolo per acconto 1980. La Commissione, avendo rilevato da dichiarazione rilasciata dal Comune di Poggioreale che gli immobili erano stati effettivamente danneggiati dagli eventi sismici, accoglieva il ricorso e disponeva lo sgravio. L'Ufficio impugnava la decisione, deducendo che, come si evinceva dalla circolare del Ministero delle finanze n. 11/730 del 18 maggio 1981, il beneficio invocato non si applicava ai soggetti non residenti, ne' domiciliati, ne' aventi sede nei territori dei comuni colpiti dal sisma, anche se proprietari di fabbricati ubicati in tali territori; ma la Commissione di secondo grado respingeva l'appello, in quanto la circolare richiamata dall'Ufficio avrebbe portato a disparita' di trattamento «non potendosi scindere gli effetti del sisma che hanno provocato danni, e quindi un non reddito, a tutti i possessori di immobili, siano essi residenti nell'area colpita che residenti altrove». L'Ufficio proponeva ricorso a questa Commissione centrale, asserendo che la circolare ministeriale invocata aveva inteso chiarire quanto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge n. 19/1981, convertito nella legge n. 128/1981, circa la necessita' del requisito della residenza, o domicilio, o sede nei territori dei comuni colpiti dal sisma per ottenere la concessione dei benefici fiscali previsti dal decreto-legge n. 799/1980 in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e inoltre che il decreto-legge n. 57/1982, convertito, in legge n. 19/1982, stabiliva altresi' non farsi luogo a rimborso di imposte gia' pagate. Successivamente l'Ufficio ha manifestato l'interesse alla decisione ai sensi del decreto legislativo n. 546/1992, e ha chiesto la trattazione della controversia. Il contribuente resiste rilevando che i fratelli germani comproprietari dei fabbricati indivisi danneggiati dal sisma sono stati esentati per l'anno 1980 dalle imposte sul reddito dei fabbricati stessi, e contesta le disposizioni per cui «il reddito da essi prodotto o non prodotto... e' diverso tra i proprietari residenti nel comune colpito dal sisma e quelli residenti in comuni diversi». Questa Commissione centrale rileva che la disposizione di cui al decreto-legge n. 57/1982, dalla quale secondo l'ufficio deriva una preclusione al rimborso di imposte gia' corrisposte, puo' riguardare al piu' l'acconto del 1980, del quale in effetti il contribuente ha chiesto la restituzione con apposita domanda che non costituisce peraltro oggetto del presente giudizio. La vertenza in esame riguarda infatti la legittimita' della cartella esattoriale, della quale la commissione tributaria di primo grado ha tempestivamente disposto lo sgravio, sicche' e' da ritenere che in esecuzione di essa non siano stati effettuati pagamenti. Quanto all'altro argomento che l'ufficio intende trarre dalla circolare ministeriale, occorre dire che la fondatezza dell'imposizione va verificata alla stregua delle disposizioni di legge cui la circolare stessa si richiama, che sono quelle dell'art. 1 del decreto-legge n. 19/1981, convertito in legge n. 128/1981, e segnatamente del primo comma in virtu' del quale «le provvidenze di cui ...al decreto legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980 n. 575 ... si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del secondo comma, in virtu' del quale «le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonche' nei comuni della regione Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e del terzo comma in virtu' del quale «le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali e' prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente primo comma, nonche' ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma». Fra queste disposizioni sembra attagliarsi in modo specifico al caso in esame quella del secondo comma, in quanto il gia' richiamato art. 10 del decreto-legge n. 799/1980 (come convertito e modificato, limitatamente alla soppressione delle parole «o gravemente danneggiati», dal quarto comma dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 19/1981), nel disciplinare il beneficio fiscale di cui si discute, lo concedeva a tutti i soggetti danneggiati in genere e non lo riservava ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, sicche' non poteva essere compreso fra «le provvidenze esclusive» previste per questi ultimi. Peraltro la disposizione del secondo comma appare un corollario di quella del primo comma, dal momento che questo riserva comunque in via generale le provvidenze introdotte dal decreto-legge n. 799/1980 ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; e cosi' deve dirsi per le provvidenze di cui al terzo comma. Quindi il precetto del primo comma e quello del terzo comma potrebbero essere invocati per escludere il contribuente dalle provvidenze stesse anche se mancasse il precetto del secondo comma. Le disposizioni in parola comportano una reformatio in peius del trattamento fiscale previsto dall'art. 10 del decreto legge n. 799/1980, ma sono intervenute a distanza di pochissimo tempo da quest'ultimo, alcuni mesi prima che l'imposizione andasse ad effetto con la corresponsione della prima rata di acconto e quasi tre anni prima che fosse notificata la cartella esattoriale impugnata. Non sembra quindi che per esse possa parlarsi di retroattivita' e che sotto questo profilo vi sia adito a sollevare d'ufficio riserve che non hanno costituito materia di eccezione. L'effetto restrittivo che la decisione della Commissione di secondo grado attribuisce alla circolare e' dunque in realta' un portato delle anzidette disposizioni, riguardo alle quali rimane comunque valida la dianzi riferita considerazione della Commissione stessa, secondo la quale il sisma ha provocato danni, e quindi un non reddito, a tutti i possessori di immobili, siano essi residenti o meno nell'area colpita. Se si trattasse di interventi per la ricostruzione, la scelta del legislatore di renderne beneficiari i proprietari residenti nelle regioni colpite sarebbe comprensibile. Trattandosi invece di alleviare i danni subiti dai proprietari degli immobili, esonerandoli da un obbligo tributario connesso alla redditivita' attribuita agli immobili stessi in se considerati, che si ritiene sia venuta meno, la discriminazione fra i diversi proprietari non appare ragionevole. E' ben vero che sia l'IRPEF che l'ILOR sono imposte personali e ai fini di esse la redditivita' degli immobili posseduti deriva da una presunzione iuris et de iure: ma e' anche vero che l'art. 10 del decreto-legge n. 799/1980 considera non l'imposta in astratto ma la base imponibile, e ai fini della determinazione di quest'ultima individua in modo concreto i redditi che devono essere esclusi quando ricorre la duplice condizione che siano prodotti nei comuni danneggiati e siano percepiti da soggetti danneggiati. Questo essendo il quadro sistematico delineato dal legislatore con l'art. 10 per ammettere il contribuente al beneficio in parola, la successiva esclusione dal beneficio stesso di coloro che non siano residenti o domiciliati nei comuni disastrati ovvero in altri comuni delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, appare discriminatoria e priva di ragionevolezza, onde per le disposizioni da cui essa deriva sussiste un fondato sospetto di illegittimita' costituzionale, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Si ritiene quindi di dover sollevare d'ufficio la relativa questione, che per quanto diffusamente detto e' rilevante ai fini del decidere.