ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 9 luglio 2003 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra M. D. s.r.l. e Quaglieri s.r.l., iscritta al n. 1033 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio in cui l'attore aveva richiesto emettersi ordinanza-ingiunzione, secondo l'art. 186-ter del codice di procedura civile - allegando come prova del credito fatto valere gli estratti autentici di scritture contabili, in base all'art. 634, secondo comma, cod. proc. civ. - il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 9 luglio 2003, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 186-ter, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, richiamando «anche» il secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle scritture contabili quale prova scritta idonea all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna. Premessa la rilevanza della questione, dovendo egli decidere se emettere o meno l'ordinanza in argomento, il il giudice a quo sottolinea il carattere eccezionale dell'art. 634 cod. proc. civ. rispetto ai principi generali in tema di prova e ritiene giustificato il privilegio probatorio concesso all'imprenditore soltanto nella particolarita' del procedimento monitorio, caratterizzato dalla emissione di un provvedimento inaudita altera parte, a contraddittorio eventuale e differito. Un procedimento, dunque, nel quale le prove documentali poste a sostegno del decreto ingiuntivo sono suscettibili di una piena valutazione critica a seguito dell'instaurarsi del giudizio di opposizione. Viceversa la rilevata idoneita' probatoria, all'interno di un giudizio ordinario, degli estratti autentici di scritture contabili, in quanto documenti precostituiti dalla parte che intende avvalersene, contrasterebbe con gli evocati parametri. In particolare sarebbe vulnerato l'art. 3 della Costituzione, in quanto, posto che la specifica agevolazione probatoria e' data in considerazione del particolare affidamento richiesto nei rapporti commerciali anche ai fini della circolazione dei crediti, allorche' un giudizio si sia ormai instaurato, il rapporto commerciale sarebbe gia' oggetto di contestazione giudiziale, sicche' non ricorrerebbe piu' l'esigenza di tutelarne l'affidamento, ma solo di valutare la fondatezza delle pretese delle parti. Secondo il remittente le rilevanti differenze di natura e di funzioni che intercorrono tra il procedimento monitorio e il sub-procedimento di ingiunzione e la conseguente impossibilita' di assumere l'uno a tertium comparationis dell'altro, determinerebbe l'irrazionalita' di una disciplina omogenea, in quanto priva di una sua autonoma giustificazione. La norma si porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiche' comporterebbe una illegittima inversione dell'onere probatorio, conseguente alla mera proiezione della logica del procedimento monitorio al sub-procedimento di ingiunzione. Nel primo, in assenza di contraddittorio, i documenti posti a sostegno del decreto ingiuntivo sono destinati ad essere nuovamente valutati alla luce dei principi generali in tema di prova, una volta instaurato il giudizio di opposizione. Nel secondo, invece, a contraddittorio gia' instaurato, la controparte dovra' adoperarsi per provare il contrario di quanto risultante dai documenti precostituiti. D'altra parte - opina il Tribunale - il giudice non potrebbe concedere il provvedimento sulla base di una valutazione di presumibile resistenza delle ragioni dell'istante alle contestazioni della controparte, nell'ottica della decisione definitiva: una valutazione del genere sarebbe infatti preclusa dalla diversita' di disciplina delle due fasi decisionali. Inoltre il censurato richiamo alla particolare attitudine probatoria degli estratti delle scritture contabili - quando oggetto del credito fatto valere dall'istante, come nel giudizio a quo, sia una prestazione di servizi comporterebbe per la controparte l'onere diabolico della prova del fatto negativo di non aver mai ricevuto la prestazione medesima. L'asserito privilegio probatorio contrasterebbe infine con il principio del contraddittorio e della «parita' delle armi» di cui ai commi primo e secondo dell'art. 111 della Costituzione, in quanto, mentre nel procedimento monitorio, caratterizzato dalla adozione di un provvedimento inaudita altera parte, ma condizionato nella sua «validita» dalla volonta' dell'ingiunto, non vi sarebbe violazione del contraddittorio, perche' e' rimessa alla volonta' predetta la decisione se instaurarlo, ovvero se accettare gli esiti del procedimento monitorio, nel caso in questione - in cui la parte avrebbe gia' manifestato, costituendosi in giudizio, la volonta' di avvalersi del diritto costituzionale al giusto processo - l'adozione di provvedimenti (anche interinali) fondati su meri privilegi probatori risulterebbe lesiva dei principi suddetti. 2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla sentenza n. 295 del 1995 di questa Corte ed osservando come la norma (che e' comunque frutto di valutazione discrezionale del legislatore e quindi non sindacabile come non razionale o lesiva del principio di uguaglianza) sia finalizzata ad attuare la pienezza ed effettivita' della tutela giurisdizionale, laddove l'avvenuta instaurazione del contraddittorio risulterebbe di maggior garanzia per il debitore, cui e' data la facolta' di interloquire e controdedurre rispetto alla richiesta di misure cautelari formulata dal creditore. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, richiamando «anche» il secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti cod. civ. nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quale prova scritta idonea all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna. Secondo il remittente, detta norma sarebbe irragionevole nel disciplinare in modo omogeneo ed ingiustificato procedimenti tra loro non confrontabili, in quanto l'esigenza di tutela dell'affidamento nella circolazione dei crediti, insita nei rapporti commerciali, non ricorrerebbe piu' ove questi, per la pendenza di un giudizio, siano ormai oggetto di contestazione. La censurata previsione determinerebbe inoltre una gravosa inversione dell'onere probatorio risultando altresi' lesiva dei principi del contraddittorio e della parita' delle parti, consentendo l'adozione di provvedimenti interinali fondati su meri privilegi probatori in un giudizio a cognizione piena. 2. - La questione non e' fondata. Questa Corte ha piu' volte affermato che «e' da riconoscere al legislatore un'ampia potesta' discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati» (v., per tutte, la sentenza n. 295 del 1995, punto n. 3 del Considerato in diritto). D'altra parte il principio di eguaglianza non comporta che istituti tra i quali si riscontrino differenze anche rilevanti non possano avere per alcuni profili comunanza di disciplina. Non vale quindi, al fine di dedurre l'irragionevolezza della norma denunciata, richiamare le decisioni di questa Corte con le quali e' stato ritenuto che tra il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti cod. proc. civ. e quello regolato dall'art. 186-ter cod. proc. civ. esistono rilevanti diversita' funzionali, sicche' l'uno non puo' costituire tertium comparationis riguardo all'altro. Cio' premesso, l'impostazione dell'ordinanza di rimessione e' frutto di una non corretta lettura del complesso delle disposizioni in cui e' inserita la norma stessa. Il remittente, infatti, presuppone che l'ordinanza-ingiunzione in questione venga sempre emessa in caso di contestazione del credito, e stabilisce altresi' un'impropria equivalenza tra instaurazione virtuale del contraddittorio e contestazione del credito, trascurando di rilevare che il comma quinto della norma censurata reca apposita disciplina per l'ipotesi di contumacia del convenuto. Inoltre, poiche' l'ordinanza-ingiunzione puo' essere emessa dal momento in cui il contraddittorio e' stato instaurato fino alla precisazione delle conclusioni ed e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., gli estratti contabili, la cui efficacia probatoria nel procedimento a quo il remittente sospetta di illegittimita', vanno apprezzati dal giudice, inizialmente o nel prosieguo, nel quadro complessivo delle emergenze processuali. Ne consegue che tali estratti, nel caso di cui al giudizio a quo, finiscono per spiegare per vie diverse una efficacia non dissimile da quella loro attribuita, in caso di opposizione, nel procedimento monitorio documentale. Nessuna inversione dell'onere della prova deriva dalla norma censurata, ma soltanto l'attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria, attribuita a determinati documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in argomento fanno prova contro l'imprenditore; per cui l'anzidetta natura del credito, anche quando esso riguardi una prestazione di servizi, non e' elemento idoneo a modificare tale conclusione. Anche i parametri di cui agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione risultano pertanto infondatamente evocati.