IL TRIBUNALE

    Visti  gli  atti del procedimento penale n. 4292/2003 R.G.N.R nei
confronti  di:  Cervini  Enzo,  nato  a  Portoferraio (Livorno) il 18
giugno  1951, ivi residente in via Albereto n. 18, imputato del reato
di cui all'art. 109 e 17 TULPS perche', nella sua qualita' di gestore
del  camping  «Del Mare», ometteva di comunicare all'autorita' locale
di  Pubblica  Sicurezza  entro le ventiquattro ore dal loro arrivo le
generalita'  delle  seguenti  persone  alloggiate  il 23 giugno 2003:
(omissis); In Marina di Campo (Livorno) il 24 giugno 2003.
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Il  pubblico  ministero  avanza  richiesta  di  decreto penale di
condanna  nei  confronti  dell'imputato  per  il  reato  ascritto  in
rubrica.
    Alla  luce di quanto emerge dagli atti risulta effettivamente che
il  Cervini,  gestore  di  un  camping  in  Marina  di  Campo, ebbe a
notificare   con  ritardo  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  la
presenza di alcuni ospiti.
    Tale  condotta  risulta contraria a quanto imposto dall'art. 109,
comma  3,  ultima parte, TULPS; la norma non indica alcuna sanzione e
pertanto,  in  difetto  di  altri  possibili riferimenti, deve essere
ricondotta  alle  statuizioni generali dell'art. 17 TULPS e come tale
sanzionata  con  la  pena  alternativa dell'arresto sino a tre mesi o
dell'ammenda sino ad Euro 206,00.
    Come  noto  il  testo  dell'art. 109 TULPS e' stato ripetutamente
interessato da interventi del legislatore.
    Quello attuale e' stato recentemente introdotto dall'art. 8 legge
29 marzo 2001, n. 135.
    In  precedenza  la  condotta in questione era stata depenalizzata
dall'art. 7,  comma  2,  legge  30 maggio 1995, n. 203, cio' rispetto
alle  previsioni  precedenti  che  l'avevano sanzionata invece con le
pene dell'arresto e dell'ammenda.
    La  scelta  di  depenalizzare realizzata con la legge n. 203/1995
era   apparsa  in  linea  con  quella  gia'  operata  con  il  d.lgs.
n. 480/1994 di sanzionare le violazioni degli artt. 86 e 108 TULPS in
via meramente amministrativa.
    Il  primo  infatti  prevede  l'obbligo  di munirsi di licenza per
l'esercizio dell'attivita' alberghiera; l'art. 108 TULPS impone a sua
volta a chi intenda esercitare attivita' di affittacamere e simili di
provvedere  ad  una  preventiva dichiarazione all'autorita' locale di
pubblica  sicurezza,  specificando altresi' (comma 3) che il Questore
puo'  vietare  l'attivita' per specifici motivi di ordine e sicurezza
pubblica.
    In  ragione  di  cio' sembrava - e sembro' - logico e commisurato
trasformare   in   illecito   amministrativo   l'omessa  o  ritardata
comunicazione dei nominativi degli ospiti, allorquando tale ormai era
addirittura l'esercizio irregolare dell'intera attivita'.
    La  modifica  operata  dall'art. 8,  legge  29 marzo 2001, n. 135
ripristina   la   condizione   di   disequilibrio   che,   conseguita
all'intervento del 1994, era stata prontamente ovviata nel 1995.
    La  nuova  scelta  pone  allora  il  non  infondato dubbio che il
principio  di  ragionevolezza  che  deve  sempre  assistere le scelte
normative   risulti   scalfito   dall'aver  previsto,  a  fronte  del
mantenimento  della  sanzione amministrativa per l'illecito esercizio
tout court di un'attivita' di ricezione turistica, la sanzione penale
per  la  violazione di una delle modalita' sancite dalla legge per la
sua   corretta   conduzione,   ovvero   la  tempestiva  comunicazione
all'autorita'  di  p.s.  dei  dati personali inerenti gli ospiti (con
massima  contraddizione  laddove  le due violazioni vengano consumate
congiuntamente).   Si   ritiene   pertanto  di  dover  sottoporre  la
questione,   rilevante   e   non   manifestamente   infondata,  della
compatibilita'  costituzionale dell'art. 109 TULPS con l'art. 3 Cost.
nella  parte  in  cui  prevede  la  sanzione  penale  per  l'omessa o
ritardata  comunicazione  dei  nominativi degli ospiti di un albergo,
laddove  gli  art.   86  e  108  TULPS  stabiliscono la mera sanzione
amministrativa  in  caso  di  esercizio dell'attivita' senza licenza,
senza  previa  dichiarazione  all'autorita di pubblica sicurezza o in
spregio del divieto del questore.