ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento
penale,  dal Giudice di pace di Taurianova con ordinanza del 7 luglio
2003,  iscritta  al  n. 991  del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 aprile 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace  di  Taurianova ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468),  «nella  parte  in  cui  non prevede che
all'imputato  debba  essere dato espresso avvertimento della facolta'
di  definire  anticipatamente,  prima della dichiarazione di apertura
del  dibattimento, il giudizio mediante ricorso all'oblazione», anche
in relazione all'art. 3 della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  espone  che il mancato avvertimento
all'imputato  che  puo'  ricorrere  all'oblazione  ovvero  realizzare
condotte  riparatorie  finalizzate all'estinzione del reato determina
«una  violazione  del  diritto  di autodifesa che risulta affievolito
anche  dalla  mancata  previsione  del  dovere del giudice di rendere
edotto  all'udienza  di  comparizione  l'imputato  della  facolta' di
definire, anticipatamente al dibattimento, il giudizio»;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile,  per  assoluta  carenza  di motivazione in ordine alla
rilevanza  e  alla non manifesta infondatezza, e comunque non fondata
in ragione di quanto gia' affermato dalla Corte nell'ordinanza n. 231
del 2003 relativa a questione identica.
    Considerato  che  analoga  questione  e'  gia'  stata  dichiarata
manifestamente   infondata   con   ordinanza   n. 231   del   2003  e
successivamente con ordinanze n. 57, n. 56, n. 55 del 2004;
        che   peraltro   l'ordinanza   di  rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza della questione;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente  inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 53 e n. 51
del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.