ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Taurianova con ordinanza del 7 luglio 2003, iscritta al n. 991 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Giudice di pace di Taurianova ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non prevede che all'imputato debba essere dato espresso avvertimento della facolta' di definire anticipatamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio mediante ricorso all'oblazione», anche in relazione all'art. 3 della Costituzione; che il giudice a quo espone che il mancato avvertimento all'imputato che puo' ricorrere all'oblazione ovvero realizzare condotte riparatorie finalizzate all'estinzione del reato determina «una violazione del diritto di autodifesa che risulta affievolito anche dalla mancata previsione del dovere del giudice di rendere edotto all'udienza di comparizione l'imputato della facolta' di definire, anticipatamente al dibattimento, il giudizio»; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, e comunque non fondata in ragione di quanto gia' affermato dalla Corte nell'ordinanza n. 231 del 2003 relativa a questione identica. Considerato che analoga questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze n. 57, n. 56, n. 55 del 2004; che peraltro l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 53 e n. 51 del 2004). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.