ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2935 e 2941
del  codice  civile  promosso  con  ordinanza del 9 dicembre 2002 dal
Tribunale  di  Termini  Imerese  nel  procedimento civile tra Rabbeni
Antonino Ignazio ed altra contro Puglisi Salvatore ed altri, iscritta
al  n. 153  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 aprile 2004 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Termini Imerese, in composizione
monocratica,  nel  decidere  sulla  domanda  proposta,  con  atto  di
citazione del 16 marzo 1999, da Antonino Ignazio Rabbeni e Antonietta
La  Bianca  nei  confronti  del  notaio Salvatore Puglisi e di Biagio
Cuccia,  per  sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni
subiti,  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 2935 e 2941 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
        che  a  fondamento  della pretesa gli attori hanno dedotto di
avere  acquistato  dal  Cuccia, con atto pubblico del 30 maggio 1988,
rogato  dal  notaio  Puglisi,  un appartamento; di avere appreso solo
l'11 luglio  1996  che  l'appartamento  era  gravato da altra ipoteca
iscritta a favore del Banco di Sicilia il 9 gennaio 1988 per lire 110
milioni  a  seguito  di  sovvenzione ipotecaria concessa dal Banco di
Sicilia  a Biagio Cuccia e Sebastiana Brucato con atto notarile dello
stesso  dr. Puglisi del 31 dicembre 1987; di aver saputo dell'ipoteca
in  seguito alle procedure per la rivendita dell'appartamento stesso,
rivendita  che  non  si era conclusa proprio a seguito della scoperta
della nuova iscrizione ipotecaria;
        che   gli   attori   hanno   evidenziato  la  responsabilita'
contrattuale  del notaio Puglisi - per non aver accertato, nonostante
il mandato ricevuto, che gli immobili oggetto della compravendita non
fossero gravati di altri pesi oltre a quello espressamente dichiarato
e  regolato  nel contratto - e del venditore Biagio Cuccia, per avere
egli  taciuto  il  vincolo  ipotecario  iscritto  il 9 gennaio 1988 e
quindi  per  essersi  reso inadempiente all'obbligo di vendere i beni
liberi da ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli;
        che   il   notaio   Puglisi,   nel  costituirsi  chiedeva  la
declaratoria di cessazione della materia del contendere (in quanto il
Banco  di  Sicilia  aveva consentito a restringere l'ipoteca su altri
beni  del  Cuccia,  cosi'  liberando gli immobili di proprieta' degli
attori)  e  comunque  la  declaratoria di prescrizione dell'azione di
risarcimento;
        che   il  Tribunale  ha  dichiarato  che  non  poteva  essere
dichiarata  la  cessazione  della  materia  del contendere perche' la
successiva  cancellazione dell'ipoteca iscritta il 9 gennaio 1988 non
aveva  comportato  il  venir  meno  ex  tunc  dei danni nel frattempo
prodotti  e quindi la pretesa risarcitoria degli attori trovava piena
attualita'  e  concretezza;  ma  ha  ritenuto  fondata l'eccezione di
prescrizione   dell'azione  di  risarcimento,  poiche'  l'azione  per
responsabilita' contrattuale si prescrive in dieci anni;
        che  secondo  l'art. 2935  del  cod.  civ.  il termine per la
prescrizione  inizia  a  decorrere «dal giorno in cui il diritto puo'
essere fatto valere», restando viceversa irrilevante l'impossibilita'
di  mero  fatto  di  esercitare  il  diritto stesso, quand'anche essa
dipenda  dall'incolpevole ignoranza del titolare del diritto medesimo
circa  la  sua esistenza, come nel caso sottoposto all'attenzione del
giudice a quo;
        che  questa  interpretazione,  non altrimenti superabile, non
evidenziandosi  dati  testuali  o  sistematici  sui  quali fondare un
avviso  contrario  potrebbe  non  essere  conforme  alla Costituzione
laddove    esclude    la    rilevanza    dell'ignoranza   incolpevole
dell'esistenza  del  diritto  da  parte  del suo titolare quale causa
impeditiva del decorso della prescrizione;
        che,  inoltre,  l'interpretazione  in  parola sembrerebbe non
conforme  all'art. 24  della Costituzione (in quanto non si comprende
come possano agire in giudizio coloro che ignorano di essere titolari
di   un   diritto   nonostante  il  diritto  esista  e  possa  essere
giuridicamente   fatto   valere   e  l'art. 2935  del  cod.  civ.  si
tradurrebbe  cosi'  sostanzialmente in una norma sanzionatoria per il
titolare   del   diritto  per  la  sua  inerzia  solo  oggettivamente
considerata, senza alcun riguardo per la sua connotazione soggettiva)
ed  all'art. 3 della Costituzione, in quanto, sempre tenendo presente
l'ignoranza   incolpevole   del  titolare  del  diritto,  non  appare
giustificata  la  disparita'  di  trattamento,  sotto  il profilo del
decorso del termine di prescrizione, rispetto ai «titolari» coscienti
del diritto, per i quali il diritto stesso e' venuto ad esistenza nel
mondo giuridico attraverso fatti palesi e percepibili;
        che   due   situazioni   completamente  diverse  -  la  piena
consapevolezza   dei   propri  diritti,  da  un  lato,  l'incolpevole
ignoranza  degli  stessi, dall'altro - sarebbero soggette ad identica
disciplina;
        che alternativamente, ma analogamente, la stessa questione si
pone  in relazione all'art. 2941 del cod. civ., laddove non comprende
fra   le   cause   di   sospensione  della  prescrizione  l'ignoranza
incolpevole  del  titolare  del  diritto, salvo il limitatissimo caso
dell'avere  il debitore occultato l'esistenza del diritto (art. 2941,
n. 8, del cod. civ.);
        che  tale norma, come tutti gli altri casi di sospensione del
termine,  e'  di natura eccezionale in quanto derogatoria rispetto al
principio  generale  della  prescrizione  dei  diritti in ragione del
trascorrere  del  tempo, e quindi non e' suscettibile di applicazione
analogica   al  caso  dell'ignoranza  incolpevole  del  titolare  del
diritto;
        che la duplice questione di costituzionalita' e' rilevante ai
fini  del  giudizio  a  quo  in quanto l'eccezione di prescrizione e'
stata  validamente presentata nella comparsa di risposta e richiamata
in sede di precisazione delle conclusioni;
        che  tale eccezione non necessita di formule sacramentali, ed
e'  pertanto  sufficiente,  per  ritenerla  ritualmente proposta, che
risulti  la  chiara volonta' della parte di avvalersene, volonta' che
puo'  anche  essere espressa in modo sintetico, e che in questo senso
e' la giurisprudenza della Corte di cassazione;
        che  a  fronte  di tale eccezione di prescrizione, il giudice
rimettente  dovrebbe  fare applicazione dell'art. 2935 del cod. civ.,
dal  momento  che  il termine di prescrizione decennale decorre dalla
data  di  stipulazione  dell'atto  pubblico  (30 maggio  1988), e non
risultano  atti  interruttivi  della  prescrizione  sino  all'atto di
citazione notificato al notaio Puglisi il 20 marzo 1999;
        che  la  mancata  conoscenza  del  diritto non dipese d'altra
parte  dal fatto doloso del notaio (art. 2941 n. 8, del cod. civ.) ma
solo da un suo comportamento colposo, senza che rilevi la circostanza
che  un  vero e proprio dolo appaia configurabile a carico dell'altro
convenuto,   il   venditore   del  bene,  e  percio'  presumibilmente
consapevole  dell'ipoteca  iscritta  l'8 gennaio 1988, discendendo la
sua  responsabilita'  dal  contratto  di  vendita,  mentre quella del
notaio  dal  contratto di opera professionale, con la conseguenza che
entrambi   sono,   come   afferma   anche  la  Corte  di  cassazione,
solidalmente   tenuti   al  risarcimento  del  danno,  senza  che  la
responsabilita'  del  notaio  sia sussidiaria rispetto a quella della
parte contrattuale;
        che,  in  virtu'  di  quanto  esposto,  dovrebbe  accogliersi
l'eccezione  del  convenuto  notaio  Pugliesi e rigettarsi la domanda
proposta nei suoi riguardi;
        che,   viceversa,  ove  fosse  riconosciuta  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 2935  del  cod. civ. per come costantemente
interpretato  dalla  Corte  di  cassazione, oppure dell'art. 2941 del
cod. civ., il termine di prescrizione decorrerebbe dal luglio 1996 (o
resterebbe  sospeso,  con  effetti  identici, fino a quella data), da
quando  cioe'  gli  attori ebbero conoscenza del fatto generatore del
loro  diritto,  non  potendo, infatti ravvisarsi una negligenza degli
attori   in   ordine   all'accertamento  dell'esistenza  dell'ipoteca
iscritta  il  9 gennaio  1988,  per  il  loro ragionevole affidamento
nell'adempimento da parte del notaio dei propri doveri professionali;
        che  tale affidamento e' meritevole di particolare tutela per
essere  l'obbligato  un  esercente la professione notarile, quindi un
soggetto  in cui i consociati ripongono specifica ed indiscussa stima
e  fiducia,  alla  luce  della  sua  competenza  giuridica, della sua
qualifica  di  pubblico  ufficiale e della massima efficacia formale,
sostanziale   e  probatoria  degli  atti  da  lui  compiuti,  con  la
conseguenza   che   sarebbe  inoltre  paradossale  e  contraddittorio
pretendere  che  i contraenti, in questo caso gli attori, verifichino
attraverso  le  visure  catastali  ed  ipotecarie  se il notaio abbia
adempiuto il proprio incarico, ossia svolgano, alla fin fine, proprio
l'attivita' demandata al notaio;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  concluso  per  la declaratoria di inammissibilita' o
comunque  di  infondatezza della questione, per non essere pertinente
il  richiamo  al parametro dell'art. 24 della Costituzione, in quanto
le norme censurate riguardano la disciplina sostanziale dei diritti e
non  la  tutela  processuale  dei medesimi e perche', con riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  non  viene argomentata un'ipotetica
disparita'  di  trattamento  fra  chi  versi  in  una  situazione  di
impossibilita'  di  fatto  e  chi invece si trovi nell'impossibilita'
giuridica  di  far  valere  il  proprio  diritto,  ponendosi invece a
raffronto due situazioni di fatto - rispettivamente di consapevolezza
e  di ignoranza del proprio diritto da parte del creditore - entrambe
irrilevanti ai fini della disciplina recata dalla norma censurata;
        che, per quanto riguarda l'art. 2941, n. 8, del cod. civ., il
comportamento del debitore che occulta dolosamente il debito non puo'
costituire  un  valido  tertium  comparationis  che  faccia  apparire
illegittima  l'asserita «omissione» nell'ambito della stessa ipotesi,
circa  il rilievo dell'incolpevole ignoranza del diritto da parte del
creditore, in quanto tutte le circostanze previste dall'art. 2941 del
cod.  civ.  prendono in considerazione casi di sospensione in ragione
di  determinate  relazioni intercorrenti tra le parti del rapporto, e
non  con  riguardo  esclusivo alle condizioni soggettive del titolare
del diritto;
        che   attiene   pertanto   alle   scelte   discrezionali  del
legislatore,  non  irragionevoli  in  relazione  alle  esigenze della
certezza  dei diritti e della stabilita' delle situazioni giuridiche,
la  non  attribuzione di rilievo allo stato soggettivo di incolpevole
ignoranza del creditore;
        che,  secondo  la  difesa erariale, l'ordinanza del giudice a
quo  si caratterizza anche per contraddizioni motivazionali in ordine
al   comportamento   effettivamente  ascrivibile  al  notaio  nonche'
all'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione.
    Considerato  che  il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2935 del cod. civ.
laddove   non  prevede  l'ignoranza  incolpevole  dell'esistenza  del
diritto  da  parte  del  titolare  quale fatto impeditivo del decorso
della prescrizione, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in
quanto non appare giustificata la disparita' di trattamento, sotto il
profilo  del  decorso  del  termine  di  prescrizione, tra i soggetti
inconsapevoli,  senza  colpa, di essere titolari del diritto rispetto
ai  titolari  coscienti  del  diritto,  e per violazione dell'art. 24
della  Costituzione, in quanto coloro che ignorano di essere titolari
di   un   diritto   nonostante  il  diritto  esista  e  possa  essere
giuridicamente  fatto  valere non possono di fatto agire in giudizio;
nonche',  alternativamente,  ma analogamente, dell'art. 2941 del cod.
civ.,  in  riferimento  agli stessi parametri costituzionali, laddove
non   comprende   quale   causa  di  sospensione  della  prescrizione
l'ignoranza   incolpevole   del   titolare   del  diritto,  salvo  il
limitatissimo   caso  dell'avere  il  debitore  dolosamente  nascosto
l'esistenza del diritto;
        che,  pertanto,  poiche' il giudice a quo, onde porre rimedio
alla  denunciata  violazione  dei  parametri costituzionali - anche a
voler  prescindere  dal  fatto che difetta ogni motivazione in ordine
all'assenza di dolo del notaio, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 del cod.
civ.  -  non  ha  concentrato  il quesito sull'una o sull'altra delle
questioni  alternativamente  proposte,  le questioni stesse risultano
prospettate  in  modo  ancipite  e  devono  essere  quindi dichiarate
manifestamente inammissibili (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 128 del
2003; n. 366 e n. 297 del 2002; n. 227 e n. 327 del 2001).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.