Ricorso  del  Presidente del Consigli dei ministri in carica,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso i cui
uffici e' legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro  Regione  Emilia-Romagna,  in  persona  del presidente del
giunta  regionale  in  carica  per la dichiarazione di illegittimita'
incostituzionalita'   degli  artt. 44,  comma  3  e  47  della  legge
regionale  Emilia-Romagna, 14 aprile 2004, n. 7 recante «Disposizioni
in  materia  ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali,
per violazione rispettivamente dell'art. 117, comma secondo, lett. e)
della  Costituzione  in  relazione  all'art. 3, comma 29, della legge
n. 549  del  1995,  e  l'art.  117, comma secondo, lettera m) e comma
terzo,  della  Costituzione  in relazione all'art. 13, comma 3, della
legge  n. 36  del  1994.  (Delibera  del Consiglio dei ministri del 3
giugno 2004)».
    1.  - La Regione Emilia-Romagna con la legge 14 aprile 2004, n. 7
detta  varie  disposizioni in materia ambientale ed apporta modifiche
ed integrazioni ad alcune leggi regionali.
    Il  Titolo I reca norme in materia di conservazione degli habitat
naturali  e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche
di  cui alle direttive CE nn. 92/43 e 70/409 inerenti la retre natura
2000.
    Il Capo I definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della
legge, nonche' le funzioni della regione in tale materia.
    Viene  regolamentata  l'adozione  delle  misure  di conservazione
necessarie, che possono prevedere la adozione di piani di gestione, e
sono   definite   le  varie  fattispecie  e,  quindi,  attribuite  le
competenze a seconda del caso.
    La valutazione di incidenza, prevista dal d.P.R. n. 237 del 1997,
e'  disciplinata  dalla  legge in esame anche per gli interventi ed i
progetti che ricadono in un'area protetta.
    Il  Titolo  II  contiene  una  serie  di  disposizioni  in  campo
ambientale,  tra  cui  la  attribuzione  di competenze (in materia di
raccolta  dei  funghi,  di  funzioni  amministrative,  di bonifica) e
detta,  inoltre,  disposizioni  in  materia di occupazione ed uso del
territorio, prevedendo una puntuale disciplina per quanto riguarda la
gestione   delle   aree   del  demanio  idrico,  che  regolamenta  il
procedimento  per  il  rilascio  delle  concessioni,  la  durata,  il
rinnovo,  la  revoca  e  la  decadenza  delle  stesse.  Sono  inoltre
determinati  i  canoni  per i vari casi di concessione delle aree del
demanio  idrico  e  vengono  previste  sanzioni amministrative per la
violazione delle sue disposizioni.
    Una  sezione  e' dedicata alle disposizioni in materia di uso del
territorio,  con particolare riguardo alle attivita' estrattive, agli
abitati da consolidare e alle sopraelevazioni.
    Infine,  per  conformarsi  alla  evoluzione  della  disciplina in
materia ambientale, apporta modifiche a precedenti leggi regionali di
settore.
    2.  -  Le  norme  relative alla determinazione del tributo per il
deposito  in  discarica  dei  rifiuti  (art.  44,  comma  3)  e della
fissazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla
gestione  dei  rifiuti (art. 47) presentano profili di illegittimita'
costituzionale.
    3.  -  L'art.  44,  comma  3, prevede che l'ammontare del tributo
speciale  per  il  deposito  in  discarica dei rifiuti solidi, di cui
all'art.  3,  comma  29,  della legge n. 459 del 1995 sia fissato con
deliberazione della giunta regionale.
    Si  verte in materia di tributi erariali attribuiti alla regione,
non   di   tributi   regionali.   In   materia,   la   giurisprudenza
costituzionale ha precisato che i tributi il cui gettito e' destinato
agli  enti  autonomi  non  possono  essere  qualificati  come tributi
propri,  poiche' si tratta di tributi istituiti con legge statale che
riconosce  solo  uno  spazio  di  autonomia  assai  limitato.  Non e'
possibile,  in materia tributaria, una piena esplicazione di potesta'
regionali senza la normativa statale di coordinamento, senza la quale
e'  precluso  alla  regione  di  intervenire,  se non nei limiti gia'
attualmente riconosciuti.
    Fermo  restando peraltro il divieto di procedere in senso inverso
all'art. 119 della Costituzione, e di sopprimere semplicemente, senza
sostituirli,  gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali
in vigore. (Sentenza n. 37 del 2004).
    La  norma  viola,  dunque,  l'art. 117, comma secondo, lettera e)
della  Costituzione  in relazione allo stesso art. 3, comma 29, della
legge n. 259 del 1995, che riserva alla legge regionale il compito di
fissare l'ammontare di tale imposta.
    4.  - L'art. 47, che introduce l'art. 25-ter alla legge regionale
n. 25  del  1999, prevede che con decreto del presidente della giunta
venga  stabilito  il  metodo  per  la  determinazione  della  tariffa
relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti.
    L'individuazione  dei criteri per la determinazione della tariffa
in  materia  di  acque  costituisce  per  sua  natura  sia un livello
essenziale  di  prestazione  che  deve  essere  garantito su tutto il
territorio  nazionale,  sia  un  principio fondamentale in materia di
governo  del  territorio.  Infatti,  l'art.  13, comma 3, della legge
n. 36  del  1994 rimette la determinazione di tali criteri allo Stato
con  un  procedimento  che prevede al concertazione e l'intesa con le
regioni.
    La  disposizione  in  rassegna,  pertanto,  che  attribuisce alla
giunta  regionale  la  definizione  di  criteri,  oltre  a violare il
principio   costituzionale   dell'intesa  e  concertazione  tra  enti
territoriali,  viola  l'art.  117,  comma 2, lettera m) e l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione.