Ricorso del Presidente del Consigli dei ministri in carica, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente del giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' incostituzionalita' degli artt. 44, comma 3 e 47 della legge regionale Emilia-Romagna, 14 aprile 2004, n. 7 recante «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, per violazione rispettivamente dell'art. 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione in relazione all'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, e l'art. 117, comma secondo, lettera m) e comma terzo, della Costituzione in relazione all'art. 13, comma 3, della legge n. 36 del 1994. (Delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004)». 1. - La Regione Emilia-Romagna con la legge 14 aprile 2004, n. 7 detta varie disposizioni in materia ambientale ed apporta modifiche ed integrazioni ad alcune leggi regionali. Il Titolo I reca norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CE nn. 92/43 e 70/409 inerenti la retre natura 2000. Il Capo I definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge, nonche' le funzioni della regione in tale materia. Viene regolamentata l'adozione delle misure di conservazione necessarie, che possono prevedere la adozione di piani di gestione, e sono definite le varie fattispecie e, quindi, attribuite le competenze a seconda del caso. La valutazione di incidenza, prevista dal d.P.R. n. 237 del 1997, e' disciplinata dalla legge in esame anche per gli interventi ed i progetti che ricadono in un'area protetta. Il Titolo II contiene una serie di disposizioni in campo ambientale, tra cui la attribuzione di competenze (in materia di raccolta dei funghi, di funzioni amministrative, di bonifica) e detta, inoltre, disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio, prevedendo una puntuale disciplina per quanto riguarda la gestione delle aree del demanio idrico, che regolamenta il procedimento per il rilascio delle concessioni, la durata, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle stesse. Sono inoltre determinati i canoni per i vari casi di concessione delle aree del demanio idrico e vengono previste sanzioni amministrative per la violazione delle sue disposizioni. Una sezione e' dedicata alle disposizioni in materia di uso del territorio, con particolare riguardo alle attivita' estrattive, agli abitati da consolidare e alle sopraelevazioni. Infine, per conformarsi alla evoluzione della disciplina in materia ambientale, apporta modifiche a precedenti leggi regionali di settore. 2. - Le norme relative alla determinazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti (art. 44, comma 3) e della fissazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti (art. 47) presentano profili di illegittimita' costituzionale. 3. - L'art. 44, comma 3, prevede che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 459 del 1995 sia fissato con deliberazione della giunta regionale. Si verte in materia di tributi erariali attribuiti alla regione, non di tributi regionali. In materia, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che i tributi il cui gettito e' destinato agli enti autonomi non possono essere qualificati come tributi propri, poiche' si tratta di tributi istituiti con legge statale che riconosce solo uno spazio di autonomia assai limitato. Non e' possibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potesta' regionali senza la normativa statale di coordinamento, senza la quale e' precluso alla regione di intervenire, se non nei limiti gia' attualmente riconosciuti. Fermo restando peraltro il divieto di procedere in senso inverso all'art. 119 della Costituzione, e di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali in vigore. (Sentenza n. 37 del 2004). La norma viola, dunque, l'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione in relazione allo stesso art. 3, comma 29, della legge n. 259 del 1995, che riserva alla legge regionale il compito di fissare l'ammontare di tale imposta. 4. - L'art. 47, che introduce l'art. 25-ter alla legge regionale n. 25 del 1999, prevede che con decreto del presidente della giunta venga stabilito il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti. L'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa in materia di acque costituisce per sua natura sia un livello essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, sia un principio fondamentale in materia di governo del territorio. Infatti, l'art. 13, comma 3, della legge n. 36 del 1994 rimette la determinazione di tali criteri allo Stato con un procedimento che prevede al concertazione e l'intesa con le regioni. La disposizione in rassegna, pertanto, che attribuisce alla giunta regionale la definizione di criteri, oltre a violare il principio costituzionale dell'intesa e concertazione tra enti territoriali, viola l'art. 117, comma 2, lettera m) e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.