IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  promosso  da Azzali Franco residente a Parma,
difeso  dall'avv.  Roberto Bertolini del Foro di Mantova, ex articoli
22  e  23  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689,  depositato  in
cancelleria in data 7 febbraio 2004 ed iscritto al n. 13 R.G. «A» del
Ruolo generale affari civili contenziosi di questo ufficio;
    Esammati gli atti di causa;
    Rilevato  che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza
il versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta dall'organo accertatore» come prescritto dal terzo
comma dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge
n. 214/2003;
    Vista  l'eccezione,  sollevata  in  via pregiudiziale nel ricorso
stesso,  di  legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs.
30  aprile  1992,  n. 285  cosi' come novellato dalla legge 1° agosto
2003,  n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 154
recante  modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della  strada,  per
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica;
    Considerato   che  detta  norma  appare  contrastare  con  quanto
disposto  dagli  artt.  3  e  24  della Costituzione della Repubblica
italiana in quanto, ad avviso di questo giudice, rappresenta indubbio
ed  ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei
diritti  del  ricorrente  il  quale, anche in ragione dell'onerosita'
della  cauzione imposta, potrebbe essere di fatto indotto a desistere
dall'impugnazione,    in    tal   modo   vanificando   una   facolta'
costituzionalmente garantita;
        che  il  diaframma  costituito dal versamento suddetto appare
altresi'  realizzare  una manifesta disparita' di trattamento tra gli
utenti, favorendo coloro che dispongono di maggiori mezzi economici;
        che  per  quanto  esposto  emerge dubbio circa la conformita'
della norma indicata al precetto costituzionale;
    Ritenuto  che  pertanto  la  questione  appare  rilevante  per la
definizione   del   giudizio,  dovendosi  altrimenti  pervenire  alla
declaratoria  dell'inammissibilita'  del  ricorso  e che quindi debba
essere   preventivamente   risolta   la   questione  di  legittimita'
costituzionale della norma predetta;
    Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.