IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso promosso da Azzali Franco residente a Parma, difeso dall'avv. Roberto Bertolini del Foro di Mantova, ex articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato in cancelleria in data 7 febbraio 2004 ed iscritto al n. 13 R.G. «A» del Ruolo generale affari civili contenziosi di questo ufficio; Esammati gli atti di causa; Rilevato che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza il versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge n. 214/2003; Vista l'eccezione, sollevata in via pregiudiziale nel ricorso stesso, di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 cosi' come novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 154 recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica; Considerato che detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto, ad avviso di questo giudice, rappresenta indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale, anche in ragione dell'onerosita' della cauzione imposta, potrebbe essere di fatto indotto a desistere dall'impugnazione, in tal modo vanificando una facolta' costituzionalmente garantita; che il diaframma costituito dal versamento suddetto appare altresi' realizzare una manifesta disparita' di trattamento tra gli utenti, favorendo coloro che dispongono di maggiori mezzi economici; che per quanto esposto emerge dubbio circa la conformita' della norma indicata al precetto costituzionale; Ritenuto che pertanto la questione appare rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria dell'inammissibilita' del ricorso e che quindi debba essere preventivamente risolta la questione di legittimita' costituzionale della norma predetta; Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.