ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 894 e 896 del
codice civile, promosso con ordinanza del 7 aprile 2003 dal Tribunale
di  Lecce,  sezione distaccata di Nardo', nel procedimento civile tra
Palmarini  Gina  e  Trecca  Lucia,  iscritta  al  n. 514 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32, 1ยช serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 aprile 2004 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto   che,  pronunciando  sull'appello  interposto  da  Gina
Palmarini  nei  confronti  della  confinante  Lucia  Trecca,  avverso
sentenza  del  giudice  di  pace  di  Nardo',  il Tribunale di Lecce,
sezione  distaccata di Nardo', ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 894 e 896 del codice civile, nella parte
in  cui,  rispettivamente,  consentono l'estirpazione, e, inoltre, il
taglio  di  rami  e radici di alberi aventi valore paesaggistico, per
violazione degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione;
        che,  secondo  il  rimettente,  il giudice di pace di Nardo',
provvedendo  sulla  domanda  della  Palmarini  -  la quale pretendeva
l'estirpazione  di  alberi di alto fusto (e tra questi di un carrubo)
piantati  a  distanza  inferiore  a  3 metri dal confine, costituenti
impedimento  e  pericolo  per  l'incolumita' delle persone, oltre che
danno per le colture esistenti sul proprio fondo, e, in ogni caso, la
recisione  dei  rami  protesi  e  delle  radici  addentrate, di detti
alberi,  sul  proprio  fondo  -  aveva  negato l'applicabilita' degli
artt. 892  e  894 cod. civ., per essere l'albero di carrubo esistente
da  oltre  cinquant'anni,  per  non sussistere i lamentati danni, per
l'esistenza sulla zona di vincoli paesaggistici, e aveva disposto per
la  potatura del carrubo a cura della convenuta e, se necessario, per
l'installazione  di  una  rete  atta  a evitare la caduta di foglie e
frutti;
        che  dalla  consulenza  tecnica  di ufficio disposta in primo
grado risultava che due pini erano piantati a metri 2,40 e metri 2,20
dal   confine,   e  che  il  carrubo  era  stato  piantato  da  oltre
cinquant'anni;
        che,  su  tali  premesse,  il  Tribunale  di  Lecce,  sezione
distaccata di Nardo', ha ritenuto di sollevare d'ufficio la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 894 cod. civ., applicabile
nella specie - fatta salva la servitu' di mantenimento a distanza non
legale  per  l'albero  ultracinquantenario  -  in  quanto  la  norma,
contenendo  una  disposizione  in  ogni  caso  inderogabile,  sarebbe
espressione di anacronistica concezione individuale della proprieta',
e  si  porrebbe, pertanto, in contrasto con la sua funzione sociale e
con  la  tutela  del  paesaggio  inteso  come  forma  del  territorio
comprensiva  delle  manipolazioni  umane, nonche' in contrasto con il
principio   di   eguaglianza,   stante  la  discriminazione  verso  i
proprietari di alberi di valore paesaggistico;
        che  lo  stesso giudice ha sollevato altresi' la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 896  cod.  civ., in quanto la
potatura  poteva  provocare  la  morte  del carrubo, pianta di valore
paesaggistico;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  chiesto  dichiararsi  l'inammissibilita'  e comunque
l'infondatezza della questione.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Lecce, sezione distaccata di
Nardo',    ha   sollevato   d'ufficio   questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 894  e  896 cod. civ. nella parte in cui
consentono,  rispettivamente,  l'estirpazione  di  alberi  piantati a
distanza  dal confine minore della distanza legale, pur aventi pregio
paesaggistico,  e  in  ogni  caso  la  recisione di rami protesi e di
radici  addentrate  nel fondo vicino, per violazione della tutela del
paesaggio  (art. 9  della Costituzione), della funzione sociale della
proprieta'  (art. 41,  -  recte:  42  -,  della  Costituzione), e del
principio   di   uguaglianza,   per  disparita'  di  trattamento  tra
proprietari  di  alberi  con  valore  paesaggistico  e proprietari di
alberi privi di valore paesaggistico (art. 3 della Costituzione);
        che     l'inesattezza    nell'indicazione    del    parametro
costituzionale  (art. 41  anziche'  42)  non  preclude  l'esame della
questione,  dovendosi,  quando  i  termini  della  stessa, come nella
specie,  risultino  sufficientemente  chiari, procedere a rettificare
l'indicazione erronea (ordinanze n. 5 del 1998 e n. 476 del 1994);
        che  in  ordine  alla  questione sollevata sull'art. 896 cod.
civ.,  fermo  restando che per i due pini non e' stato prospettato il
pregio  paesaggistico,  essa  riguarda  la recisione di rami e radici
dell'unico albero di pregio;
        che  la  zona in cui insistono gli alberi di pregio risulta -
per   darne   atto   lo   stesso  rimettente  -  gravata  da  vincolo
paesaggistico,  onde  l'esecuzione  dell'eventuale ordine del giudice
civile, di espianto, o di recisione di rami e radici, e' condizionata
dalla necessaria verifica di compatibilita' con le esigenze di tutela
ambientale da parte dell'autorita' amministrativa;
        che  in  definitiva ben puo' il giudice applicare la legge di
sua  competenza  (art. 894  e 896 cod. civ.), regolando i rapporti di
vicinato,   poiche'  resta  fermo  che  le  esigenze  pubblicistiche,
connesse  a  interessi diversi da quelli privatistici, trovano tutela
nell'opportuna sede;
        che  la  salvaguardia dei valori che ad avviso del rimettente
trascendono  la tutela del diritto dominicale, e' estranea alla norma
codicistica  denunciata, essendo demandata alla normativa di settore,
attuativa  del  valore  costituzionale  del  paesaggio,  invocato dal
ricorrente;
        che    di   conseguenza,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   riguardante   gli  artt. 894  e  896  cod.  civ.  e'
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.