IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel ricorso ex art. 22,
legge  n. 689/1981  iscritto  al  n. 453/2003  contro  il  verbale di
accertamento della violazione n. 48a/03 proposto da Rossetto Giovanni
Carlo,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv. Silvia Rossetto e Sonia
Bernardi  presso il cui studio in via Giacosa n. 1 ad Ivrea ha eletto
domicilio,  contro  il  Comune di Albiano, in persona del Sindaco pro
tempore,

                           P r e m e s s o

    Che  l'opponente  depositava  in  cancelleria  il  ricorso  senza
allegare il libretto di deposito giudiziario attestante il versamento
della cauzione;
    Che  il ricorrente opponeva in via pregiudiziale l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis del Codice della strada (introdotto
dall'art. 4,  comma  1-septies,  del  decreto-legge  27  giugno 2003,
n. 151,  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214)
per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;

                            O s s e r v a

    Che l'art. 204-bis del Codice della strada prevede, al comma 3, a
pena  di  inammissibilita', il versamento in cancelleria da parte del
ricorrente  di  una  somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore, cauzione che in caso di
accoglimento del ricorso e' restituita al ricorrente;
    Che  il  versamento di una somma, che potrebbe essere superiore a
quello  della sanzione poi irrogata dal giudice, scoraggia in maniera
ingiustificatamente  vessatoria il diritto del cittadino a richiedere
giustizia, in particolare del cittadino non abbiente;
    Che   per   nessun'  altra  azione  giurisdizionale  e'  previsto
l'obbligo di versare una cauzione;
    Che il diritto di agire in giudizio, il quale rappresenta uno dei
diritti  fondamentali  del  cittadino  garantiti  dall'art. 24  della
Costituzione  e'  compromesso  senza  ragione  dalla  disposizione in
oggetto;
    Che   la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 98  c.p.c.  perche'  poneva  un  limite  al
diritto di difesa;
    Che  la disposizione di cui si chiede il giudizio di legittimita'
introduce  surrettiziamente  il  versamento di una somma per agire in
giudizio  in  spregio  al  principio del solve et repete che e' stato
dichiarato incostituzionale;
    Riconosciuta  dunque la non manifesta infondatezza dell'eccezione
di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente dell'art. 204-bis del
Codice  della  strada  (introdotto  dall'art. 4  comma 1-septies, del
decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella
legge  1°  agosto  2003  n. 214)  per  contrasto  con l'art. 24 della
Costituzione  ed  osservato  che la stessa e' rilevante ai fini della
decisione  della  causa  in  quanto  se la norma in questione venisse
riconosciuta  costituzionalmente legittima il ricorso dovrebbe essere
dichiarato inammissibile.