Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il
proprio  domicilio  in  Roma  alla  via  dei  Portoghesi  n. 12,  nei
confronti della Regione Molise in persona del presidente della giunta
regionale  p.t. per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, pubblicata sul B.u.r. del
30  aprile  2004,  n. 9,  «Provvedimenti  per l'adozione di minori da
parte  delle  coppie residenti nella Regione Molise», giusta delibera
del  Consiglio  dei  ministri  in  data  22 giugno 2004, con riguardo
all'art. 2, terzo comma, lettera e) e quarto comma, lettera a) e b).
    Con   la   legge  impugnata  la  Regione  Molise,  affermando  di
legiferare  nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della
Convenzione per protezione dei minori e la cooperazione in materia di
adozione  internazionale  stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993 e della
legge  4  maggio  1993,  n. 184 e successive modificazioni in tema di
diritto del minore ad una famiglia, si propone di sostenere e fornire
assistenza alle coppie dei coniugi residenti nella Regione Molise che
intendano adottare un bambino straniero e residente all'estero.
    A  tal  fine  la  Regione  prevede  linee  guida  operative,  gli
strumenti di formazione sulle procedure giudiziarie e sulle attivita'
dei  servizi  e  sui  requisiti  necessari  per  gli affidamenti e le
adozioni;   promuove   le  attivita'  di  informazione  dell'opinione
pubblica;  si  occupa  dell'aggiornamento  degli  operatori sociali e
delle   famiglie;  stabilisce  contatti  e  cura  i  rapporti,  anche
attraverso  apposite  convenzioni,  con  i  centri di intermediazione
nazionali  ed  esteri,  con  gli  organi  giudiziari  minorili  e con
organizzazioni  ed  enti  autorizzati (art. 4) primo, secondo e terzo
comma.
    Inoltre, la Regione, previa convenzione con la Commissione per le
adozioni   internazionali,   puo'   rilasciare   il   certificato  di
conformita'  dell'adozione  ex  art. 39, primo comma, lettera i) e h)
legge n. 184/1983 (art. 4, quarto comma).
    La  Regione puo' istituire un servizio di adozione internazionale
ex art. 39-bis, legge n. 184/1983 citata (art. 3).
    La giunta regionale e' autorizzata a sostenere con adeguati mezzi
finanziari  le  famiglie  interessate  all'adozione  ed  i  centri di
intermediazione (articoli 5 e 6).
    E'  avviso  del  Governo  che con le norme denunciate in epigrafe
(articoli  2  e  4  della  legge  regionale  26 aprile 2004, n. 9) la
Regione  Molise  abbia  ecceduto  dalla propria potesta' regionale in
violazione della normativa costituzionale di seguito indicata.
        Violazione  dell'art.  117,  seconda  comma, lettera i) della
Costituzione.
      Le  previsioni  contenute nell'art. 2, terzo comma, lettera e),
attribuendo alla regione la possibilita' di stipulare convenzioni con
i  centri  di  intermediazione  nazionali  ed  esteri, con gli organi
giudiziari  minorili,  le  organizzazioni  e gli enti autorizzati che
operano  nel  campo dell'adozione internazionale eccedono i limiti di
competenza attribuiti alla potesta' legislativa regionale.
    In  particolare,  si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo
comma,  lettera  i),  della  Costituzione  che  riserva alla potesta'
legislativa  esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile
nell'ambito   della   quale   deve   essere   ricondotto   l'istituto
dell'adozione     internazionale,    non    rientrante    nell'ambito
dell'autonomia statutaria della Regione Molise.
    Infatti,  la  legge  regionale,  prevedendo  la  possibilita'  di
stipulare   convenzioni  con  i  centri  di  intermediazione  esteri,
attribuisce  alla  Regione  stessa  un  compito  che l'art. 39, primo
comma,   lettera   b),   della   legge   n. 184/1983,   e  successive
modificazioni,  riserva  alla  Commissione  nazionale per le adozioni
internazionali.
    Inoltre,  il  successivo quarto comma, lettera a) e b), contrasta
con  l'art. 39, primo comma, lettera h) e i), della legge n. 184/1983
e   successive   modificazioni,   che   attribuisce   tali   funzioni
all'esclusiva   competenza   della   Commissione   per   le  adozioni
internazionali.
    Tale   attribuzione   espressa   alla   predetta  Commissione  e'
evidentemente   finalizzata   a  garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale  l'uniformita'  di  valutazione delle situazioni soggettive
che  riguardano  i  minori adottati provenienti da altri paesi; nello
stesso  tempo,  e' finalizzata a consentire un' adeguata attivita' di
controllo in Italia dell'ingresso e del soggiorno dei minori in stato
di adozione.
    Con  tale disciplina lo Stato ha determinato i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, fra i quali
rientrano  quelli  dei  minori  da  garantire  uniformemente  proprio
attraverso  l'attribuzione  della  relativa  competenza  ad  un unico
organo governativo istituito presso la Presidenza del Consiglio.