Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Molise in persona del presidente della giunta regionale p.t. per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, pubblicata sul B.u.r. del 30 aprile 2004, n. 9, «Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 22 giugno 2004, con riguardo all'art. 2, terzo comma, lettera e) e quarto comma, lettera a) e b). Con la legge impugnata la Regione Molise, affermando di legiferare nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della Convenzione per protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993 e della legge 4 maggio 1993, n. 184 e successive modificazioni in tema di diritto del minore ad una famiglia, si propone di sostenere e fornire assistenza alle coppie dei coniugi residenti nella Regione Molise che intendano adottare un bambino straniero e residente all'estero. A tal fine la Regione prevede linee guida operative, gli strumenti di formazione sulle procedure giudiziarie e sulle attivita' dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni; promuove le attivita' di informazione dell'opinione pubblica; si occupa dell'aggiornamento degli operatori sociali e delle famiglie; stabilisce contatti e cura i rapporti, anche attraverso apposite convenzioni, con i centri di intermediazione nazionali ed esteri, con gli organi giudiziari minorili e con organizzazioni ed enti autorizzati (art. 4) primo, secondo e terzo comma. Inoltre, la Regione, previa convenzione con la Commissione per le adozioni internazionali, puo' rilasciare il certificato di conformita' dell'adozione ex art. 39, primo comma, lettera i) e h) legge n. 184/1983 (art. 4, quarto comma). La Regione puo' istituire un servizio di adozione internazionale ex art. 39-bis, legge n. 184/1983 citata (art. 3). La giunta regionale e' autorizzata a sostenere con adeguati mezzi finanziari le famiglie interessate all'adozione ed i centri di intermediazione (articoli 5 e 6). E' avviso del Governo che con le norme denunciate in epigrafe (articoli 2 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9) la Regione Molise abbia ecceduto dalla propria potesta' regionale in violazione della normativa costituzionale di seguito indicata. Violazione dell'art. 117, seconda comma, lettera i) della Costituzione. Le previsioni contenute nell'art. 2, terzo comma, lettera e), attribuendo alla regione la possibilita' di stipulare convenzioni con i centri di intermediazione nazionali ed esteri, con gli organi giudiziari minorili, le organizzazioni e gli enti autorizzati che operano nel campo dell'adozione internazionale eccedono i limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa regionale. In particolare, si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile nell'ambito della quale deve essere ricondotto l'istituto dell'adozione internazionale, non rientrante nell'ambito dell'autonomia statutaria della Regione Molise. Infatti, la legge regionale, prevedendo la possibilita' di stipulare convenzioni con i centri di intermediazione esteri, attribuisce alla Regione stessa un compito che l'art. 39, primo comma, lettera b), della legge n. 184/1983, e successive modificazioni, riserva alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali. Inoltre, il successivo quarto comma, lettera a) e b), contrasta con l'art. 39, primo comma, lettera h) e i), della legge n. 184/1983 e successive modificazioni, che attribuisce tali funzioni all'esclusiva competenza della Commissione per le adozioni internazionali. Tale attribuzione espressa alla predetta Commissione e' evidentemente finalizzata a garantire su tutto il territorio nazionale l'uniformita' di valutazione delle situazioni soggettive che riguardano i minori adottati provenienti da altri paesi; nello stesso tempo, e' finalizzata a consentire un' adeguata attivita' di controllo in Italia dell'ingresso e del soggiorno dei minori in stato di adozione. Con tale disciplina lo Stato ha determinato i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, fra i quali rientrano quelli dei minori da garantire uniformemente proprio attraverso l'attribuzione della relativa competenza ad un unico organo governativo istituito presso la Presidenza del Consiglio.