LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 141/2000
depositato   il  17  gennaio  2000;  avverso  avviso  accertamento  e
liquidazione n. 64 I.C.I. 1993 contro Comune di Stanghella difeso da:
Ortolani  Walter,  piazza  R.O.  Pighin n. 38, 35048 Stanghella (PD),
proposto  dal ricorrente: Rizzato Argenide, via Canaletta Inf. n. 86,
35048 Stanghella (PD);
    Sul  ricorso  n. 1813/2000  depositato  il 2 giugno 2000, avverso
avviso  accertamento  e  liquidazione  n. 83/2000  I.C.I. 1994 contro
Comune   di  Stanghella  difeso  da:  Ortolani  Walter,  piazza  R.O.
Pighin 38,  35048  Stanghella  (PD), proposto dal ricorrente: Rizzato
Argenide, via Canaletta Inf. n. 86, 35048 Stanghella (PD);
    Sul  ricorso  n. 1814/2000  depositato  il  2 giugno 2000 avverso
avviso  accertamento  e  liquidazione  n. 84/2000 I.C.I. 1995, contro
Comune   di  Stanghella,  difeso  da:  Ortolani  Walter  piazza  R.O.
Pighin n. 38, 35048 Stanghella (PD), proposta dal ricorrente: Rizzato
Argenide, via Canaletta Inf. n. 86, 35048 Stanghella (PD);
    Sul  ricorso  n. 2450/2000  depositato  il 30 giugno 2000 avverso
avviso  accertamento  n. 85  I.C.I. 1996 contro comune di Stanghella,
difeso   da:   Ortolani   Walter,  piazza  R.O.  Pighin n. 38,  35048
Stanghella  (PD),  proposto  dal  ricorrente:  Rizzato  Argenide, via
Canaletta Inf. n. 86, 35048 Stanghella (PD);
    Sul  ricorso  n. 2451/2000  depositato  il 30 giugno 2000 avverso
avviso  accertamento  n. 86  I.C.I. 1997 contro comune di Stanghella,
difeso   da:   Ortolani   Walter,  piazza  R.O.  Pighin n. 38,  35048
Stanghella  (PD),  proposto  dal  ricorrente:  Rizzato  Argenide, via
Canaletta Inf. n. 86, 35048 Stanghella (PD).

                  Fatto e Svolgimento del Processo

    Con  i  ricorsi  in  epigrafe  indicati  la  contribuente  sig.ra
Argenide  Rizzato  impugna innanzi a questa commissione gli avvisi di
liquidazione/accertamento,  in  epigrafe  pure  riportati, emessi, in
materia  di imposta comunale sugli immobili, dal comune di Stanghella
per  gli  anni  1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, e chiede di annullarli
stante  l'insussistenza  della  pretesa del comune, in quanto, per la
ricorrente, negli anni predetti l'obbligazione tributaria e' stata da
lei  regolarmente  assolta  negli  importi  correttamente calcolati e
dovuti.
    A  sostegno di tale tesi la sig.ra A. Rizzato, proprietaria di un
terreno  agricolo  in  quel  di  Stanghella, fa presente, con i detti
ricorsi  e  successive  memorie,  di  essere  «coltivatore diretto in
quanto  coltiva  direttamente  il fondo con il lavoro prevalentemente
proprio  e di persone della sua famiglia» e di aver titolo, pertanto,
in  forza  di  tale  sua  oggettiva  condizione,  a beneficiare delle
agevolazioni   previste  dall'art. 9  del  d.lgs.  31 dicembre  1994,
n. 504.
    Evidenzia  a  essere  titolare  di  pensione  maturata proprio in
virtu'  dei  contributi  a  suo  tempo regolarmente versati a seguito
dell'iscrizione alla relativa gestione previdenziale dell'Inps per la
sua  attivita'  di  coltivatrice  diretta  regolarmente  iscritta nei
relativi  elenchi  e  lamenta l'irragionevolezza della definizione di
coltivatori  diretti  ed  imprenditori  agricoli a titolo principale,
contenuta  nel  secondo comma  dell'art. 58  del  decreto legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446, agli effetti dell'applicazione del citato
art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1994, n. 504.
    Si costituisce ritualmente il comune che contesta le affermazioni
della   contribuente  di  aver  titolo  alle  predette  agevolazioni,
sostenendo   e   poi   ribadendo,  con  apposite  successive  memorie
illustrative la correttezza del proprio operato.
    Per    il    comune   impositore   difatti   per   aver   diritto
all'agevolazione  invocata  dalla ricorrente occorre soddisfare, cosa
che  la  contribuente  non  riesce  fare,  tutte  e due le condizioni
richieste  dal  secondo  comma  dell'art. 58  del d.lgs. n. 446/1997,
norma  di  chiaro  carattere interpretativo, come peraltro confermato
dal  Ministero delle finanze con risoluzione 139/E del 25 agosto 1999
e pertanto applicabile anche alla fattispecie in discussione.
    In  base  al  tale  norma,  si  considerano coltivatori diretti o
imprenditori  agricoli a titolo principale soltanto ed esclusivamente
le persone fisiche:
        iscritte    negli    appositi   elenchi   comunali   previsti
dall'art. 11 della legge 9/1963 e
        sottoposte  al  corrispondente obbligo dell'assicurazione per
invalidita' vecchiaia e malattia;
    condizioni  di  tutta  evidenza  che la ricorrente non puo' (piu)
vantare, in quanto appunto (coltivatrice diretta) in pensione.
    La  controversia,  riuniti  i  ricorsi,  e'  stata  chiamata alla
pubblica  udienza  del 13 gennaio 2003 e trattata come da verbale. In
tale  occasione,  in  particolare,  le  parti  non  hanno ritenuto di
accogliere  l'invito  ad  addivenire  ad  una  soluzione conciliativa
confermando le loro distanti posizioni e concludendo come in atti.
    La  commissione, nell'apposita successiva camera di consiglio, si
e'  riservata  la decisione sciogliendo detta riserva, come appresso,
nella  successiva  camera  di  consiglio del 20 gennaio 2003. In tale
sede  ha  ritenuto  di sollevare ex officio questione di legittimita'
costituzionale   in  merito  all'art. 58,  secondo comma  del  d.lgs.
n. 446/1997   con   riferimento   agli  artt. 3,  4,  5  e  53  della
Costituzione per i seguenti

                             M o t i v i

    La  questione  oltre  che  rilevante  ai fini della decisione del
giudizio in corso non e' manifestamente infondata.
    Con riferimento alla rilevanza.
    E'  incontroverso  che  gli  avvisi  impugnati quantificano in un
maggior  importo  il  tributo  dovuto per I.C.I. in quanto contestano
alla  ricorrente,  soltanto  ed esclusivamente in forza dell'art. 58,
secondo  comma,  la  possibilita'  di essere considerata coltivatrice
diretta  ai  soli  fini  (e  non  ad  altri  diversi fini) di potersi
avvalere  delle  agevolazioni  previste  dall'art. 9,  comma 1 d.lgs.
n. 504/1992.
    La  ricorrente  non essendo (piu) iscritta alla relativa gestione
previdenziale  non  puo',  secondo  la  parte  resistente, invocare i
benefici   predetti   e   versare,   come   ha   fatto,  il  tributo,
impropriamente  e nell'inferiore importo risultante dall'applicazione
delle agevolazioni di cui al cit. art. 9, d.lgs. n. 504/1992.
    Il  comune,  seguendo  la  prevalente  opinione ed in forza di un
significativo   orientamento   ministeriale,  attribuisce  valore  di
interpretazione  autentica  alla  norma  contenuta  nel cit. art. 58,
secondo comma e pertanto effetto retroattivo.
    E'  evidente,  a  seguir detta tesi, la rilevanza in tal caso per
tutti i ricorsi.
    Ma  la  rilevanza sussisterebbe, comunque, anche se limitata alla
decisione   relativa   alle   sole  annualita',  dovute  per  I.C.I.,
successive  all'entrata  in vigore del d.lgs. n. 446/1997 nel diverso
ipotetico   caso   di  non  voler  attribuire  alla  norma  carattere
interpretativo,  in  quanto  solo  se  norma  interpretativa  avrebbe
efficacia anche per gli anni pregressi al 1998.
    La   rilevanza,   si   aggiunge   per  scrupolo  di  completezza,
sussisterebbe, comunque ed in ogni caso e non limitata solo ad alcuni
dei  ricorsi,  coinvolgendo  tutte le annualita' in contestazione con
riferimento  agli  effetti  retroattivi  o meno della norma del 1997,
(ulteriori  precisazioni  saranno  necessarie,  ed  andranno  svolte,
pertanto, in merito alla non manifesta infondatezza, di cui appresso,
con   riferimento   alla   retroattivita'   degli   effetti  ed  alla
legittimita' costituzionale di tale interpretazione).
    Con riferimento alla non manifesta infondatezza.
    Come e' noto la legge 23 dicembre 1996, n. 662, avente ad oggetto
«Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica» all'art. 3,
comma 147,   aveva   delegato  il  governo  ad  emanare  al  fine  di
semplificare  e  razionalizzare  gli adempimenti dei contribuenti, di
ridurre  il  costo del lavoro e il complessivo prelievo che grava sui
redditi  da  lavoro  autonomo  e  di impresa minore, nel rispetto dei
principi  costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione
della  capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria
degli  enti  territoriali,  uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni,  anche  in  materia di accertamento, di riscossione, di
sanzioni,   di   contenzioso   e   di   ordinamento  e  funzionamento
dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato, delle regioni, delle
province  autonome  e  degli enti locali, occorrenti per riformare il
sistema    tributario,    prevedendo   l'istituzione   dell'Irap   la
soppressione,  razionalizzazione  e  la  revisone  di vari tributi ed
espressamente alla lettera e) per quel che qui interessa la revisione
della disciplina degli altri tributi locali.
    Revisione  da  informare  ai  criteri  direttivi  ed  ai principi
fissati nel successivo comma 149, dello stesso art. 3, tra cui:
        l'attribuzione  ai  comuni  e  alle  province  del  potere di
disciplinare  con  regolamenti  tutte  le fonti delle entrate locali,
compresi  i  procedimenti  di  accertamento  e  di  riscossione,  nel
rispetto  dell'art. 23  della  Costituzione,  per quanto attiene alle
fattispecie  imponibili,  ai soggetti passivi e all'aliquota massima,
nonche'  alle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti (art. 3, comma 149, lett. a);
        l'integrazione   della   disciplina  legislativa  riguardante
l'imposta  comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 (lett. f);
        disciplinare,   ai   fini   dell'art. 9  del  citato  decreto
legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati.
    In  virtu'  di  tale  delega  e' stata emanata la norma contenuta
nell'art. 58,  secondo comma citato piu' volte, con cui il governo ha
provveduto  a disciplinare i soggetti passivi contemplati dalla norma
del 1992.
    Per  detta  norma,  contenuta  nell'art. 58,  secondo  comma, del
d.lgs.  n. 446/1997  agli  effetti  dell'applicazione dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita'
di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli, si considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi elenchi comunali previsti
dall'art. 11  della  legge  9  gennaio  1963,  n. 9,  e  soggette  al
corrispondente  obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia
e  malattia;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha effetto a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
    Chiaro   l'intento   del  legislatore  delegato:  restringere  le
agevolazioni.  Chiara  la natura e la funzione della norma. Chiara la
natura  di  norma  interpretativa  e  chiara la funzione antielusiva.
Altrettanto  chiaro  il  risultato: una disciplina cosi' dettagliata,
tipica  e  propria  di  una  norma  piu' di normazione secondaria che
primaria,  piu'  di  tipo  regolamentare  che legislativo. Disciplina
talmente  dettagliata da risultare fortemente invasiva dell'autonomia
comunale  in  contrasto con l'art. 5 della costituzione, in generale,
ma anche, in violazione degli artt. 70 e 76 della Costituzione, con i
principi ed i criteri direttivi di cui alla lettera a), del comma 149
dell'art. 3 della legge delega.
    Difatti il potere dei comuni di darsi e dare norme regolamentari,
potere  riconosciuto  e  non attribuito dallo Stato, in quanto potere
proprio  dell'ente,  non  ha,  in  subiecta materia interstizi in cui
inserirsi   ed  esplicarsi,  nonostante  l'art. 5  Cost.,  nonostante
l'espressa rigorosa specifica prescrizione della norma delegante, per
la  quale  alla  regolamentazione comunale spetta la disciplina della
fonte, della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi.
    Ma c'e' di piu'.
    Condivisibile  e  ragionevole  e  costituzionalmente legittima in
quanto non arbitraria e', in evidente funzione antielusiva, la scelta
di  escludere  dalle agevolazioni chi sommando altri redditi a quello
da  lavoro  agricolo  dimostra di non ricavare dal lavoro agricolo la
sua  unica fonte di reddito. Questo e' sicuramente il caso di chi non
dedica  al  lavoro  agricolo  tutto  il  suo tempo perche' fa anche e
soprattutto altro lavoro.
    Ma  la  soluzione adottata dal legislatore delegato esclude dalle
agevolazioni  anche soggetti tra cui per i fini che qui interessano i
titolari di pensione. Di tutte le pensioni.
    Orbene  l'art. 9,  d.lgs.  n. 504/1994,  aveva anche una funzione
incentivante  propria e tipica delle agevolazioni in generale che con
particolare  riguardo  alle specifiche agevolazioni in detto articolo
previste  si  puo'  cosi'  sintetizzare: favorire il lavoro agricolo,
sempre  pesante  e  sempre  meno  appetito non decurtando il relativo
reddito  con  tributi  pari a quelli applicati per redditi diversi ma
prevedendo  agevolazioni  volte  a favorire un razionale e produttivo
sfruttamento delle campagne.
    A  diversita',  sia  in  termini quantitativi che qualitativi, di
lavoro diversita' di trattamento tributario.
    Questa  la  norma.  Il  legislatore  delegato aveva il compito di
integrare,  in  generale, la disciplina del tributo ed in particolare
disciplinare i soggetti indicati in detta norma.
    Per  il  futuro.  E' chiaro che se si integra e si disciplina una
fattispecie  si  riconosce  che  quella  fattispecie esiste ma non e'
completa e non e' compiutamente disciplinata. L'interpretazione della
incompletezza  e', questa si', autentica perche' fornita dallo stesso
legislatore delegante, che riconosce la necessita' di intervenire con
aggiunte  normative  a completare una fattispecie legale per renderla
piu'  funzionale allo scopo incentivante perseguito. E questa delega,
per   una   diversa   ulteriore   disciplina,  non  viene  rispettata
nell'oggetto e nei soggetti.
    Nell'oggetto  perche'  la  norma delegata e' costruita come norma
interpretativa (si considerano dice al posto di saranno considerati),
nei  soggetti  in  quanto,  anche  qui  con  effetto  a  ben guardare
retroattivo,  esclude tutti i pensionati, anche i pensionati, gia' ed
ancora coltivatori diretti.
    Se  a  diversita'  di lavoro e di lavoratori devono corrispondere
trattamenti  diversi altrettanto deve avvenire a fronte di pensioni e
pensionati, per varie considerazioni.
    Innanzitutto  perche'  la  pensione e' in generale retribuzione o
reddito  differiti  e  quindi  per  i  coltivatori diretti e' reddito
agricolo  solo differito. E' reddito ricavato coltivando i campi come
coltivatori  diretti.  Continuare  a fare i coltivatori diretti anche
dopo  il  raggiungimento  dell'eta'  pensionabile non snatura il loro
lavoro,  svolto  nell'agricoltura,  come  lavoro  agricolo.  Nei loro
confronti la norma non realizza ne' l'obiettivo antielusivo (cio' che
l'erario  perde  con  le  agevolazioni  la recupera con la tassazione
delle   pensioni),   ne'  lo  scopo  incentivante.  Escludendo  dalle
agevolazioni  previste  per gli stessi soggetti in attivita' si tende
ad  impedire ai coltivatori diretti in pensione di continuare a fare,
spesso  non  per  scelta,  ma  per  necessita',  il  lavoro che sanno
vogliono  e  possono  fare  e  che  altri non farebbe. E che hanno il
diritto-dovere  di  fare  in  forza  di quanto dispone l'art. 4 della
Costituzione  che assegna a tutti, proprio a tutti, detto diritto che
e' anche un dovere.
    E  se  continuano  a fare e ad essere coltivatori diretti perche'
devono  essere  tali  nei doveri e non anche nei diritti? La negativa
risposta  del  legislatore  delegato  viola, oltre che l'art. 4 anche
l'art. 3 perche' tratta in maniera identica situazioni diverse.
    Non  solo tratta i pensionati coltivatori diretti come se fossero
coltivatori diretti pensionati, ma tratta tutti i coltivatori diretti
titolari di pensione che continuano a fare i coltivatori diretti come
se  ininfluente  fosse il titolo per il quale detta pensione e' stata
conseguita.
    Per  quanto  detto  evidente  la  necessita'  dell'intervento del
Giudice   delle   leggi  stante  la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 58,  comma 2  del  decreto  legislativo  15  dicembre 1997,
n. 446    (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale  imposta,  nonche' riordino della disciplina dei tributi locali)
con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione.