IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza, sul ricorso n. 7661 del
2001  proposto  da Caserta Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv.
Gherardo Marone, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Cesario Console n. 3;
    Contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in
persona  del  Ministro  pro  tempore,  rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura   distrettuale   dello  Stato  presso  i  cui  uffici
legalmente  domicilia  in  Napoli  alla via Diaz; Seconda Universita'
degli   studi   di  Napoli,  in  persona  del  rettore  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  ex  lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato  presso  i  cui  uffici legalmente domicilia in Napoli alla via
Diaz,  per l'annullamento del provvedimento del rettore della Seconda
Universita'  degli  studi  di Napoli del 14 giugno 2001 n. 847 con il
quale  e'  stata  rigettata  la domanda di inquadramento nel ruolo di
professore  associato ai sensi dell'art. 8, comma 7, legge 19 ottobre
1999, n. 370.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
    Relatore,  alla  udienza  del  12  dicembre 2003, il I Ref. Maria
Abbruzzese;
    Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    I.  - Il ricorrente, inquadrato come medico interno universitario
con compiti assistenziali (M.I.U.C.A.) dal 1° gennaio 1974, in quanto
vincitore  del  concorso per tale qualifica bandito con d.r. 16 marzo
1978,  n. 9666, ha chiesto di essere ammesso al giudizio di idoneita'
a  professore  associato;  tanto  per  effetto  della declaratoria di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 50,  comma  1, n. 3, d.P.R.
n. 382/1980, nella parte in cui non contemplava, tra le qualifiche da
ammettere  ai  giudizi  di  idoneita', gli aiuti e gli assistenti dei
policlinici  e  delle  cliniche  universitarie  nominati  in  base  a
pubblico concorso e che avessero svolto per un triennio, entro l'anno
accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica, ed a seguito
del  conseguente annullamento del bando di concorso applicativo della
normativa dichiarata illegittima.
    La  domanda  e'  stata  respinta  sul presupposto che la sentenza
avesse  effetto  utile  solo  nei  riguardi  di  coloro  che avessero
presentato  domanda  di partecipazione all'epoca dell'indizione della
seconda  tornata  dei giudizi di idoneita' e avessero ricorso avverso
la  esclusione  dal  giudizio;  sul  ricorso  proposto  avverso  tale
esclusione   il  Tribunale  amministrativo  regionale  accoglieva  la
domanda  di  sospensione;  il  ricorrente,  ammesso  a  sostenere  il
giudizio, lo superava.
    Il  ricorso, nel merito, e' stato nondimeno rigettato per ragioni
relative  alla  tempestivita'  della  domanda  di  partecipazione  al
giudizio  senza  tuttavia  escludere  il  diritto  del  ricorrente  a
partcipare al giudizio stesso.
    II.  -  Nelle  more interveniva la legge 19 ottobre 1999, n. 370,
che  all'art. 8,  settimo  comma, cosi' stabiliva: «E' legittimamente
conseguita  l'idoneita' di cui agli artt. 50, 51, 52 e 53 del decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei
tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo della
legge  14  gennaio  1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto
1980  i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di
ordinanze  di  sospensione  dell'efficacia  di  atti  preclusivi alla
partecipazione   emessi   dai   competenti  organi  di  giurisdizione
amministrativa, li abbiano superati».
    Il  ricorrente,  ritenendosi  qualificato  al  pari  dei  tecnici
laureati  ai quali la sanatoria era stata estesa, presentava ai sensi
della precitata legge n. 370/1999 domanda di inquadramento in data 14
novembre  2001,  che  l'Amministrazione  rigettava  con  la  seguente
motivazione:  «...  detta richiesta non puo' essere accolta in quanto
il  testo della norma citata, nell'indicare tassativamente coloro cui
e'  applicabile  il dispositivo stesso, non include la figura dell'ex
medico interno universitario con compiti assistenziali (M.I.U.C.A.)».
    Avverso  detto  provvedimento e' stato proposto il ricorso che ne
occupa  in  questa  sede  che  deduce  violazione dell'art. 50, n. 3,
d.P.R.  11  luglio 1980, n. 382, e violazione del giusto procedimento
(primo  motivo),  sul  rilievo  della intervenuta assimilazione della
categoria  dei  M.I.U.C.A.  ai  tecnici  laureati  per  effetto della
sentenza   della   Corte   costituzionale   n. 89/1986  e,  comunque,
violazione  del principio di eguaglianza costituzionalmente garantita
e  manifesta  ingiustizia  (secondo  motivo),  sul  presupposto della
irragionevolezza  di  una  diversa disciplina in tema di sanatoria ai
fini  dell'inquadramento  nel  ruolo  dei professori associati, tra i
tecnici laureati e i M.I.U.C.A.

                            D i r i t t o

    I. - Ritiene il Collegio rilevante e non manifestamente infondata
la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, settimo
comma,  legge  19  ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui limita la
sanatoria  ai tecnici laureati senza considerare la diversa categoria
dei  M.I.U.C.A.,  espressamente  fatta  oggetto di motivo del ricorso
(secondo motivo).
    II.  -  La  questione  e' anzitutto rilevante, giacche' dalla sua
ritenuta  fondatezza  discenderebbe  direttamente  l'accoglimento del
ricorso,   posto   che,   a   fondamento   dell'opposto  diniego  sta
esclusivamente    l'interpretazione    letterale   della   contestata
disposizione ritenuta ostativa.
    III.  -  La  questione  e', peraltro, ad avviso del Collegio, non
manifestamente infondata.
    Gia'   con   sentenza   n. 89   del   14  aprile  1986  la  Corte
costituzionale  e'  intervenuta  sul  disposto  normativo  costituito
dall'art. 50,  comma  1,  n. 3  del d.P.R. n. 382 del 1980 e 5, terzo
comma,  n. 3,  della  legge 21 febbraio 1980, n. 28, nel parte in cui
non  contemplavano,  tra  le  qualifiche  da  ammettere ai giudizi di
idoneita'  a  professore  associato,  gli  aiuti e gli assistenti dei
policlinici  e  delle  cliniche  universitarie  nominati  in  base  a
pubblico concorso e che avessero svolto per un triennio, entro l'anno
accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica; precisava la
Corte  che dette figure, in particolare individuate per effetto delle
diverse modalita' di reclutamento poste in essere per far fronte alle
esigenze   didattiche   e   di   funzionamento   degli   enti,   sono
caratterizzate  dall'attitudine  ad esplicare attivita' scientifica e
didattica  proprio  in  base  alla qualifica di aiuto o di assistente
conseguita per pubblico concorso.
    Non  sembra  ragionevole pertanto, alla stregua della sostanziale
assimilazione   operata   dalla   Corte  con  la  precitata  sentenza
n. 89/1986,  che  il  legislatore  ordinario,  con  l'art. 8, settimo
comma,    della   legge   n. 370/1999   consenta   il   conseguimento
dell'idoneita'  in  sanatoria  ai tecnici laureati di cui all'art. 1,
comma  10, penultimo comma della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ammessi
con   riserva  ai  relativi  giudizi  per  effetto  di  ordinanze  di
sospensione  dell'efficacia  di  atti  preclusivi alla partecipazione
emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa e che li
abbiano   superati,   precludendola  a  diverse  categorie,  quali  i
M.I.U.C.A., che pure al giudizio di idoneita' erano stati ammessi, in
quanto   non  distinguibili,  questi  ultimi,  giacche'  assunti  con
concorso  e  svolgenti attivita' didattica e scientifica, dai tecnici
laureati      che      abbiano     anch'essi     svolto     attivita'
didattico-scientifica.
    III.1.  -  Ne  deriva,  ad  avviso del Collegio, per quanto sopra
evidenziato,  la  illegittimita'  costituzionale  del  citato art. 8,
settimo  comma,  legge  19  ottobre  1999,  n. 370, in relazione agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, giacche' regolante irragionevolmente
situazione   equiparabile   -   e   gia'   equiparata   dalla   Corte
costituzionale  (cfr.  sentenza  n. 89/1986) - in maniera differente,
derivandone  anche  una  scorretta  organizzazione della p.a. che non
potrebbe  avvalersi, nel ruolo dei professori associati, di personale
fornito   della   medesima   professionalita'  dei  tecnici  laureati
viceversa  ammessi  al  giudizio  di idoneita', con riflessi sul buon
andamento e sull'imparzialita' della stessa p.a.
    III.2.  - Va peraltro aggiunto - rilievo, questo, che investe sia
la  delibazione di rilevanza che quella di non manifesta infondatezza
della  questione  -  che  il Collegio non ha ritenuto di sostenere la
diversa  interpretazione dell'art. 8, settimo comma, pure prospettata
in  via  principale  dal  ricorrente,  secondo  cui (primo motivo) la
sanatoria,  in  quanto  applicabile  ai tecnici laureati, ed in forza
dell'assimilazione  a  questi dei M.I.U.C.A. gia' operata dalla Corte
con  la  citata  sentenza  n. 89/1986 agli effetti dell'ammissione al
giudizio  di  idoneita'  ex art. 50, varrebbe appunto automaticamente
anche per i M.I.U.C.A.; e tanto per la natura della legge n. 370/1999
di  esplicita  sanatoria, come tale eccezionale e non suscettibile di
estensione  oltre  i  casi  considerati,  tenuto  conto  della stessa
giurisprudenza  della  Corte  che,  ove  ha interpretato disposizioni
facenti   riferimento  a  categorie  specifiche,  ne  ha  sancito  la
eccezionalita'   e   non   applicabilita'  oltre  i  casi  e  i  modi
espressamente indicati.