IL GIUDICE DI PACE

    Letti  gli  atti,  rileva che all'ing. Bruno Salvi con d.P.R. del
25 ottobre 1999 e' stato conferito - ai sensi dell'art. 19, comma 30,
del   d.lgs.   3 febbraio   1993  n. 29  -  l'incarico  di  capo  del
Dipartimento  dell'aviazione  civile  del  Ministero  dei trasporti e
della  navigazione  per il periodo dal 28 settembre 1999 al 31 luglio
2004,  confermandosi  l'incarico  in  precedenza  gia' attribuitogli.
Sulla  base del predetto decreto di conferimento di incarico e' stato
stipulato il 28 settembre 1999 il contratto individuale di lavoro con
l'ing. Salvi, con il quale sono state definite le modalita' correlate
all'incarico  (oggetto, obiettivi, durata, trattamento economico) ed,
in particolare, ne e' stata prevista la durata quinquennale, ritenuta
congrua  «per  la  complessita'  delle  funzioni  da svolgere e degli
obiettivi ad esse connessi».
    Ha esposto l'attore nel ricorso:
        a) che con successiva nota del 14 settembre 2001 (proveniente
dal  vice  capo  del  Gabinetto  del  Ministro  dei trasporti e della
navigazione)  gli  e' stata comunicata l'attivazione del procedimento
di  revoca  dell'incarico  in  base  all'art. 19, comma 8, del d.lgs.
n. 165/2001   e  che,  per  non  interrompere  la  continuita'  delle
funzioni,   gli  sara'  temporaneamente  conferito  un  incarico  per
l'esercizio  delle  funzioni  proprie del Dipartimento dell'aviazione
civile,  con la stipula di un apposito contratto della durata massima
di un biennio;
        b)  che  dopo  tale  comunicazione  ha continuato di fatto ad
espletare  tutte  le  attribuzioni  proprie  del dipartimento cui era
preposto;
        c)  che  con  nota  del 23 gennaio 2002 e' stata inoltrata al
ricorrente copia conforme del decreto del Presidente della Repubblica
(registrato  dalla  Corte  dei  conti fin dal novembre 2001) relativo
alla  revoca  delle  funzioni di capo del Dipartimento dell'aviazione
civile, adottato il 24 settembre 2001;
        d) di essere rimasto in condizioni di assoluta inoperosita' a
decorrere da tale ultima comunicazione;
        e)  di  aver  proposto il 29 marzo 2002 ricorso di urgenza ex
art. 700  c.p.c.  al  giudice del lavoro di Roma, chiedendo che fosse
ordinato  al  Ministero dei trasporti e della navigazione di preporlo
con  riserva  all'ufficio di capo Dipartimento dell'aviazione civile;
ricorso  rigettato,  ma successivamente accolto in sede di reclamo al
collegio,   con   ordinanza  del  23 settembre  2002  (comunicata  il
27 settembre  2002  e notificata in forma esecutiva in pari data alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dei trasporti e
della  navigazione),  con la quale il giudice del reclamo ha disposto
che  l'ing.  Salvi riprenda servizio nel medesimo posto assegnato con
d.P.R. 25 ottobre 1999, rimanendo comunque impregiudicati gli effetti
derivanti  per gli incarichi dirigenziali generali dall'art. 3, comma
7, della legge 15 luglio 2002 n. 145, in particolare quanto alla loro
automatica cessazione alla data dell'8 ottobre 2002.
    In seguito all'ing. Salvi e' stato conferito l'incarico di studio
(avente  ad  oggetto  l'ottimizzazione  dei sistemi di gestione degli
aeroporti rispetto a criteri di efficienza, qualita' e sicurezza) per
la   durata  di  un  anno  dall'8 ottobre  2002  al  7 ottobre  2003,
formalizzato   con  d.P.C.m.  del  12 dicembre  2002,  con  contratto
individuale sottoscritto il 27 novembre 2002.
    Con l'attuale ricorso ex art. 414 c.p.c. l'ing. Salvi ha chiesto:
        1)  la conferma dell'ordinanza 23 settembre 2002 adottata dal
Tribunale  del  lavoro  di  Roma  in sede di reclamo, con la quale e'
stato   disposto  che  egli  riprenda  servizio  nel  medesimo  posto
assegnato con d.P.R. 25 ottobre 1999;
        2)  la  condanna  delle amministrazioni convenute (Presidenza
del   Consiglio   dei  ministri,  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione)  al  ripristino integrale del trattamento retributivo in
godimento  da  parte  del  ricorrente fmo al maggio 2002, e cio' sino
alla  emanazione  della  sentenza  o  -  in via subordinata - fino al
30 settembre 2002;
        3)   la   condanna   delle   amministrazioni   convenute   al
risarcimento del danno alla professionalita'. del danno da perdita di
«chances»,   del   danno  non  patrimoniale  e/o  esistenziale  (come
quantificato  in ricorso) e cio' dal gennaio 2002 fino all'emanazione
della sentenza (o, in subordine, fino al 30 settembre 2002);
        4)   l'accertamento   del   diritto   dell'ing.   Salvi  alla
prosecuzione  dell'incarico conferito con d.P.R. 25 ottobre 1999 fino
alla scadenza del 31 luglio 2004 (dichiarando anche la illegittimita'
della delibera del Consiglio dei ministri del 29-30 settembre 2002 di
conferimento   dell'incarico   di   capo   del  Dipartimento  per  la
navigazione  e  il  trasporto  aereo  e  marittimo al dott. Silvio Di
Virgilio);
        5)   la   condanna   delle   amministrazioni   convenute   al
risarcimento  del  danno  derivante  dalla  ulteriore condotta tenuta
dalle  stesse  anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 145/2002
(danno quantificato nel ricorso);
        6)  la  condanna delle amministrazioni convenute ad assegnare
all'attore  un  incarico equivalente al precedente o - in subordine -
un incarico di studio, con il mantenimento dell'anteriore trattamento
economico.
    Per   consentire   l'accoglimento   delle   conclusioni   di  cui
all'indicato  punto  4)  (anche  eventualmente soltanto in termini di
conseguenze  di  carattere  economico  e  di risarcimento del danno),
l'attore  ha  chiesto  che  siano  previamente  rimessi  gli atti del
presente   giudizio  alla  Corte  costituzionale  perche'  decida  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 70, legge
n. 145/2002,   che   ha  stabilito  che  gli  incarichi  di  funzione
dirigenziale di livello generale e quelli di direttore generale degli
enti pubblici vigilati dallo Stato cessano il 60° giorno dall'entrata
in vigore della stessa legge n. 145/2002.
    Osserva  il  giudice  che effettivamente la questione prospettata
assume  rilevanza  ai  fini  della  decisione  della  presente causa,
perche' - -in applicazione della disposizione di legge sopra indicata
-  si  deve  ritenere che l'incarico conferito all'ing. Salvi di capo
del  Dipartimento  dell'aviazione  civile del Ministero dei trasporti
(la  cui  prima  vigenza  era  stata  ripristinata dall'ordinanza del
giudice del reclamo del 23 settembre 2002) sia cessato con lo spirare
del  predetto termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge
n. 145/2002,  certamente  anteriore  rispetto alla data del 31 luglio
2004  di  cui  al  d.P.R. 25 ottobre 2002. Infatti, secondo quanto e'
chiarito  nella stessa circolare in materia di «Modalita' applicative
della  legge  sul riordino della dirigenza», la disposizione in esame
introduce   un  termine  legale  finale  di  durata  degli  incarichi
dirigenziali di livello generale e di quelli di direttore generale in
atto,  e  la  regola  imperativa di rango legislativo sostituisce con
efficacia  immediata  ogni diversa previsione contenuta nei contratti
individuali  o  nei  provvedimenti di attribuzione degli incarichi in
corso,  prevalendo anche sulle eventualmente diverse previsioni della
contrattazione collettiva.
    Si  ritiene  poi  che  -  oltre a tale evidenziata rilevanza - la
questione  di  legittimita'  costituzionale sollevata dall'attore non
sia  manifestamente  infondata,  perche'  la  norma  in  questione e'
intervenuta  con  effetto  retroattivo in un assetto di interessi che
nel  caso  in  esame  e' stato liberamente pattuito dalle parti di un
contratto.  E'  ben  vero  che il principio di irretroattivita' della
legge   e'   costituzionalizzato  solo  con  riferimento  alle  norme
incriminatici  penali  ed  e' altresi vero che in via generale non e'
costituzionalizzato  neppure il principio secondo cui il contratto ha
forza   di   legge  tra  le  parti.  Tuttavia  cio'  non  esclude  la
possibilita' di sottoporre al giudizio di legittimita' costituzionale
norme   che,   in   quanto   intervengano   con  effetto  retroattivo
sull'assetto  di  interessi  liberamente pattuito nel contratto dalle
parti,   si   pongano  in  contrasto  con  altri  principi  di  rango
costituzionale,  quali  la  liberta'  negoziale e l'autonomia privata
della  persona,  la  cui compromissione, proprio perche' si tratta di
diritti  costituzionalmente  tutelati,  richiede  una giustificazione
doverosa  e  ragionevole,  che nel caso di specie e' invece del tutto
inesistente.  Piu'  specificamente  si  ritiene  che l'introduzione -
attraverso  una norma imperativa - di un termine di durata diverso da
quello  pattiziamente convenuto in un contratto possa confliggere con
le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 41 e 97 della Costituzione.
    In  vero  gli artt. 2 e 41 Cost. esprimono l'istanza fondamentale
di  protezione  della  liberta'  negoziale  e  dell'autonomia privata
dell'individuo - funzionale anche alla realizzazione dei valori della
personalita'   di   quest'ultimo   -   rendendo  cosi'  doverosa  una
giustificazione (anche in termini di ragionevolezza) di interventi di
compressione  dell'autonomia privata e di sovrapposizione alla stessa
di  norme  eteroformate.  Tale  giustificazione di ragionevolezza non
puo'  rinvenirsi nella finalita' perseguita dalla normativa in esame,
che  e'  quella  di  valorizzare  «le responsabilita' politiche degli
organi  di  vertice  delle amministrazioni nella scelta dei dirigenti
ritenuti  maggiormente  idonei  ad  attuare gli obiettivi definiti in
sede programmatoria». Infatti tale ratio, se puo' giustificare lo ius
poenitendi   -   gia'   previsto  dall'art. 19  comma  8  del  d.lgs.
n. 165/2001  (ed  illegittimamente  utilizzato  nel  caso  di specie,
secondo  quanto  specificato  dal  giudice  del  reclamo nella citata
ordinanza  del  23 settembre 2002) - da esercitarsi nel termine di 90
giorni  dalla  votazione della fiducia al Governo (poiche' si tratta,
in  questo caso, di consentire alla nuova amministrazione di adeguare
la   scelta   dei   dirigenti  di  vertice  agli  obiettivi  politici
perseguiti),  non  sembra  invece  poter giustificare lo scioglimento
automatico  dei  contratti  in  corso,  per  effetto  del  solo  dato
temporale del decorso di un termine.
    Siffatto  meccanismo  appare  poi porsi in contrasto anche con il
precetto   costituzionale   (art. 97)  che  individua  come  criterio
fondamentale,  che  la legge deve osservare in tema di organizzazione
dei  pubblici  uffici, quello del buon andamento e dell'imparzialita'
dell'amministrazione.   Ora,   un   provvedimento  che  determina  lo
scioglimento  automatico  e  incondizionato  di  tutti i contratti in
essere    ostacola    invece    gravemente    il    buon    andamento
dell'amministrazione.  Inoltre  la carenza di qualsiasi previsione di
motivazione   costituisce   un  grave  vulnus  per  il  principio  di
imparzialita',  atteso  meccanismo  di  cessazione  automatica  degli
incarichi potrebbe essere agevolmente utilizzato dall'amministrazione
per   perseguire   finalita'   ben   diverse  da  quella  della  cura
dell'interesse pubblico.
    Puo',  infine,  prospettarsi  una  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,  dal  momento  che  la  disciplina  in esame riserva un
trattamento  differenziato agli altri soggetti che hanno stipulato un
contratto,   che   sono   assoggettati   alla   regola   fondamentale
dell'art. 1372   cod.  civ.,  rispetto  a  coloro  che  hanno  invece
sottoscritto  contratti  relativi  all'assegnazione  di  incarichi di
funzione  dirigenziale  di livello generale; differenziazione che non
trova   giustificazione   alcuna   in  termini  di  ragionevolezza  e
logicita'.