LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa;

                            O s s e r v a

    L'Agenzia  delle  entrate,  Ufficio di Foligno notificava al sig.
Mazzaferri  Leonardo  titolare  della Ditta Individuale Camiceria del
Corso  atto di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 3, comma
3  del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 conv. dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, nella misura di euro 6.048,00.
    L'Ufficio  motivava  tale atto sul rilievo che ispettori INPS, in
occasione  dell'accesso  ispettivo  di  data  11 marzo 2003 presso la
ditta   «Camiceria   del  Corso  di  Mazzaferri  Leonardo»  esercente
l'attivita'  di  commercio  di  camiceria ed accessori abbigliamento,
avevano   accertato   che   era   stata  impiegata,  come  lavoratore
dipendente,  senza  l'osservanza  delle  disposizioni  in  materia di
lavoro sommerso e previdenza sociale, la sig.ra Meneghini Federica.
    Quanto    alla   quantificazione   della   sanzione,   l'Ufficio,
considerato che l'art. cit. dispone che essa «e' fissata nella misura
che  va  dal  200  al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro
relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base dei vigenti
contratti  collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio
dell'anno  e  la data di constatazione della violazione», determinava
il  costo  del  lavoro dal 1° gennaio 2003 all'11 marzo 2003 (data di
constatazione  della  violazione)  in  euro  3.024,00  e  fissava  la
sanzione  nella misura minima pari al 200% del costo del lavoro (euro
6.048,00).
    Il   sig.   Mazzaferri  Leonardo  nel  ricorso  alla  Commissione
TRIBUTARIA   PROVINCIALE   chiedeva   l'annullamento   dell'atto   di
irrogazione   sanzioni  per  errata  quantificazione  della  sanzione
stessa, non rispondente in fatto ed in diritto al dettato legislativo
ex legge n. 73/2003 art. 3, commi 3, 4 e 5.
    La   ricorrente,   in   fatto,   evidenzia   che:  dal  documento
«notificazione  violazioni  di  illeciti  amministrativi»  emesso dal
servizio  ispezioni  del  Ministero  del  lavoro  e politiche sociali
emergono  come  periodo  di  occupazione  della  suddetta lavoratrice
quello  dal  26  novembre  2002  all'11 marzo 2003 per ore/g. 3,5; la
sanzione  irrogata  non tiene conto della brevita' e della diversita'
del   periodo   di  impiego  irregolare  della  lavoratrice,  essendo
calcolata  facendo  riferimento al primo gennaio dell'anno nonostante
che il lavoro avesse interessato un periodo di tempo diverso.
    L'eccezione non e' manifestamente infondata.
    Il  comma  3  dell'art. 3  in esame sembra porsi in contrasto con
l'art. 3 e con l'art. 24 della Costituzione.
    L'art. 3    Cost.   preclude   al   legislatore   le   arbitrarie
assimilazioni fra situazioni diverse.
    Nel    caso   in   esame   l'irragionevolezza   del   legislatore
nell'equiparare situazioni assolutamente diverse tra loro e per nulla
accomunabili  appare  evidente  sol  che  si  consideri  che  per  il
riferimento   generalizzato   al   primo  gennaio  dell'anno  per  la
determinazione  della  sanzione  possono essere sanzionate situazioni
diversissime indipendentemente dalla gravita'. Si pensi al caso di un
accertamento  che  cade  in  un  tempo  vicino  all'inizio  dell'anno
rispetto  ad altro che interviene verso la fine dell'anno, quando, ad
esempio, il periodo lavorativo irregolare sia della stessa durata. Le
sanzioni   risulterebbero   di   entita'  diversissima  a  fronte  di
violazioni della stessa gravita', connotate solo dal dato accidentale
della collocazione in un certo periodo dell'anno o in un altro.
    Ma  la  norma  in  esame sembra in contrasto anche col diritto di
difesa  giacche'  essa pone, nella sostanza, una presunzione assoluta
nel senso che l'irregolarita' del rapporto deve farsi necessariamente
risalire  all'inizio  dell'anno con esclusione della possibilita' per
la  difesa  di  dimostrare  il  contrario  e cioe' che il rapporto di
lavoro irregolare e' insorto in data diversa.
    Nel  caso in esame, da qui anche la rilevanza della questione nel
giudizio   in   corso,   la   ricorrente   ha   allegato  e  prodotto
documentazione  (sopra  richiamata)  per  dimostrare  che il rapporto
irregolare non era stato instaurato il primo gennaio dell'anno bensi'
il 26 novembre 2002.