LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  n. 39/9/04,  sul  ricorso
n. 1689/03,  depositato  l'11 settembre  2003,  avverso  cartella  di
pagamento  n. 08920030001031354  Smalt. rifiuti 2001 contro comune di
Vieste  proposto  dal  ricorrente:  Fondazione  Filippo  Turati,  via
Mascagni  n. 2  -  51100  Pistoia,  difeso da: Bonoli Federico e avv.
Pasquale Caso, via Zuppetta n. 46 - 71036 Lucera (Foggia) altre parti
coinvolte: G.E.T. Gestione esattorie e tesorerie S.p.a., via E. Fermi
n. 1/A - Pistoia.
    Udito  il  rappresentante  del  contribuente; esaminati gli atti;
rilevato  che  nella  specie  il  d.lgs.  n. 507/1993  non stabilisce
normativamente  alcuna  esenzione  a  favore  degli enti morali, come
fondazioni,  che  non  perseguono  fini  di lucro lasciando alla mera
descrizionalita'  del  comune la facolta' di prevedere nei rispettivi
regolamenti peculiari agevolazioni o esenzioni (art. 67);
    Considerato  che  nella  specie  il  comune  di  Vieste,  pur non
mettendo in discussione le finalita' altamente socio-umanitarie della
Fondazione  Filippo  Turati,  ha escluso dal proprio regolamento, con
motivazione,  peraltro,  priva  di qualsiasi fondamento logico, detta
fondazione  dal  novero  degli  enti  per i quali lo stesso comune ha
previsto invece l'esenzione o comunque peculiari agevolazioni;
    Ritenuto che la mancata previsione di una apposita disciplina nel
d.lgs.  n. 507/1993, e segnatamente nell'art. 67, volta a determinare
obbiettivamente  i  criteri  sulla cui base gli enti comunali possono
avvalersi  della  facolta'  stabilita  da  quest'ultima norma, sembri
contrastare  con  i  principi  costituzionali  sanciti dagli artt. 3,
comma 2,  45  e  53,  lasciando al mero arbitrio degli stessi enti la
determinazione dei criteri agevolativi;
    Considerata,   pertanto,  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale nei termini di cui sopra,
che questa commissione intende sollevare, come in effetti solleva, di
ufficio,  ritenute  altresi'  la  rilevanza  della questione, ai fini
della  decisione  della presente controversia, in quanto all'esito di
essa  dipende  la possibilita' per questa commissione di disapplicare
il  regolamento comunale, nella prospettiva che esso contrasti con la
disciplina del citato art. 67 nel testo risultante dalla pronunzia di
totale o parziale illegittimita' costituzionale;