LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza n. 39/9/04, sul ricorso n. 1689/03, depositato l'11 settembre 2003, avverso cartella di pagamento n. 08920030001031354 Smalt. rifiuti 2001 contro comune di Vieste proposto dal ricorrente: Fondazione Filippo Turati, via Mascagni n. 2 - 51100 Pistoia, difeso da: Bonoli Federico e avv. Pasquale Caso, via Zuppetta n. 46 - 71036 Lucera (Foggia) altre parti coinvolte: G.E.T. Gestione esattorie e tesorerie S.p.a., via E. Fermi n. 1/A - Pistoia. Udito il rappresentante del contribuente; esaminati gli atti; rilevato che nella specie il d.lgs. n. 507/1993 non stabilisce normativamente alcuna esenzione a favore degli enti morali, come fondazioni, che non perseguono fini di lucro lasciando alla mera descrizionalita' del comune la facolta' di prevedere nei rispettivi regolamenti peculiari agevolazioni o esenzioni (art. 67); Considerato che nella specie il comune di Vieste, pur non mettendo in discussione le finalita' altamente socio-umanitarie della Fondazione Filippo Turati, ha escluso dal proprio regolamento, con motivazione, peraltro, priva di qualsiasi fondamento logico, detta fondazione dal novero degli enti per i quali lo stesso comune ha previsto invece l'esenzione o comunque peculiari agevolazioni; Ritenuto che la mancata previsione di una apposita disciplina nel d.lgs. n. 507/1993, e segnatamente nell'art. 67, volta a determinare obbiettivamente i criteri sulla cui base gli enti comunali possono avvalersi della facolta' stabilita da quest'ultima norma, sembri contrastare con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, comma 2, 45 e 53, lasciando al mero arbitrio degli stessi enti la determinazione dei criteri agevolativi; Considerata, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale nei termini di cui sopra, che questa commissione intende sollevare, come in effetti solleva, di ufficio, ritenute altresi' la rilevanza della questione, ai fini della decisione della presente controversia, in quanto all'esito di essa dipende la possibilita' per questa commissione di disapplicare il regolamento comunale, nella prospettiva che esso contrasti con la disciplina del citato art. 67 nel testo risultante dalla pronunzia di totale o parziale illegittimita' costituzionale;