IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  dell'ordinanza  che  precede, letti gli atti, la
documentazione allegata e le deduzioni formulate a verbale alla parte
costituita;
    Rilevato  che  il  ricorso  e'  stato  depositato  in cancelleria
successivamente   all'entrata  in  vigore  dell'art. 204-bis  c.d.s.,
introdotto  con legge n. 214/2003, pubblicata in G.U. 12 agosto 2003,
di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 151/2003;
    Rtenuto che il deposito cauzionale appare di specie effettuato in
misura  inferiore  al  previsto, alla stregua della sanzione inflitta
dall'organo  accertatore,  essendo  stato versato su libretto postale
l'importo  di  Euro  131,00  in  luogo dell'ammontare di Euro 137,55,
corrispondente alla meta' del massimo edittale previsto dall' art. 98
del c.d.s.
    Ritenuta   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  prospettata  dall'opponente  ai  fini  del  decidere,
attesoche'  l'applicazione  della  norma  assoggettata  ad eccezione,
comporterebbe  l'inammissibilita'  del ricorso, con preclusione della
possibilita' di pronunciarsi sul merito dell'opposizione;
    Premesso  in  ordine ai profili di denunciata incostituzionalita'
dell'art. 204-bis n. 3 c.d.s.:
        1)  che  il  deposito richiesto al momento della costituzione
del  rapporto  processuale,  e  prima  dello  scadere del termine dei
sessanta  giorni  di  cui  all'art. 203  comma  3,  c.d.s., grava sul
ricorrente  nella  misura  della  «meta'  del  massimo edittale della
sanzione   inflitta   dall'organo  accertatore»  anziche'  in  quella
corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 202 comma 1 c.d.s.;
        2)  che e' preclusa al giudice ogni indagine sulla fondatezza
dell'opposizione   del   tutto   superflua   nei  casi  di  omesso  o
insufficiente   deposito,   di  guisa  che  neppure  puo'  ascriversi
all'istituto  in  disamina  la  funzione  di  prevenire  «l'abuso del
diritto di azione»;
        3)  che  il  pagamento  effettuabile in misura ridotta di cui
all'ari  204-bis n. 1 c.d.s. osta all'esperibilita' dell'impugnazione
giurisdizionale,  come  pure  la  proposizione  del  ricorso  in  via
amministrativa ex art. 203 c.d.s.;
        4)  che  il ricorso amministrativo al prefetto, non parimenti
condizionato  a prestazione di deposito, non puo considerarsi rimedio
succedaneo alla tutela giurisdizionale;
        5)  che  l'impugnazione in via giurisdizionale dei verbali di
accertamento di violazione al c.d.s., era pacificamente ammessa dalla
giurisprudenza   costituzionale   e   della   Corte   di   cassazione
antecedentemente  all'entrata in vigore dell'art. 204-bis comma 3 del
c.d.s.;
        6.  che l'art. 204-bis comma 3, vanifica l'intento perseguito
dal  legislatore  di  rendere  accessibile  la tutela giurisdizionale
contro   i   provvedimenti   della   p.a.,   irrogativi  di  sanzioni
amministrative,  ratio  che ispira con tutta evidenza l'esenzione dal
versamento   del   contributo   unificato  (art. 23  comma  10,  l.n.
689/1981),   l'attribuzione  alle  cancellerie  dalle  incombenze  di
notifica  (comma  9,  art.  cit.)  e la facoltizzazione delle parti a
stare in giudizio di persona (ibidem comma 4);
        7.  che l'introduzione nel codice della strada del meccanismo
della  patente  a  punti di cui all'art. 126-bis, e la previsione del
fermo  amministrativo  ex  art. 86  d.P.R. n. 602/1973 nella versione
riformulata   ex   d.lgs.  n. 193/2001,  rendono  a  maggior  ragione
imprescindibile   l'opponibilita'  avanti  all'autorita'  giudiziaria
degli atti di accertamento di violazione al c.d.s., al fine stesso di
garantire  l'effettivita'  del  diritto stesso dei cittadini di poter
liberamente circolare in «qualsiasi» parte del territorio nazionale.
    Ritenuta  sulla scorta delle considerazioni espresse in premessa,
la   non   manifesta   infondatezza   della   proposta  eccezione  di
illegittimita' costituzionale, avente ad oggetto l'art. 204-bis comma
3  c.d.s.  nella parte in cui prescrive il versamento di una cauzione
commisurata  alla  meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore, per quanto tale norma, violi e confligga con
il  dettato di cui al combinato disposto degli artt. 3, 16, 24, 111 e
113  della Costituzione, previsti a preservare ai cittadini l'accesso
alla   tutela   giurisdizionale   a  condizioni  di  eguaglianza,  in
particolare avverso gli atti della p.a., e la libera circolazione dei
cittadini in qualsiasi parte del territorio nazionale;