IL GIUDICE DI PACE A scioglimento dell'ordinanza che precede, letti gli atti, la documentazione allegata e le deduzioni formulate a verbale alla parte costituita; Rilevato che il ricorso e' stato depositato in cancelleria successivamente all'entrata in vigore dell'art. 204-bis c.d.s., introdotto con legge n. 214/2003, pubblicata in G.U. 12 agosto 2003, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 151/2003; Rtenuto che il deposito cauzionale appare di specie effettuato in misura inferiore al previsto, alla stregua della sanzione inflitta dall'organo accertatore, essendo stato versato su libretto postale l'importo di Euro 131,00 in luogo dell'ammontare di Euro 137,55, corrispondente alla meta' del massimo edittale previsto dall' art. 98 del c.d.s. Ritenuta la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata dall'opponente ai fini del decidere, attesoche' l'applicazione della norma assoggettata ad eccezione, comporterebbe l'inammissibilita' del ricorso, con preclusione della possibilita' di pronunciarsi sul merito dell'opposizione; Premesso in ordine ai profili di denunciata incostituzionalita' dell'art. 204-bis n. 3 c.d.s.: 1) che il deposito richiesto al momento della costituzione del rapporto processuale, e prima dello scadere del termine dei sessanta giorni di cui all'art. 203 comma 3, c.d.s., grava sul ricorrente nella misura della «meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» anziche' in quella corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 202 comma 1 c.d.s.; 2) che e' preclusa al giudice ogni indagine sulla fondatezza dell'opposizione del tutto superflua nei casi di omesso o insufficiente deposito, di guisa che neppure puo' ascriversi all'istituto in disamina la funzione di prevenire «l'abuso del diritto di azione»; 3) che il pagamento effettuabile in misura ridotta di cui all'ari 204-bis n. 1 c.d.s. osta all'esperibilita' dell'impugnazione giurisdizionale, come pure la proposizione del ricorso in via amministrativa ex art. 203 c.d.s.; 4) che il ricorso amministrativo al prefetto, non parimenti condizionato a prestazione di deposito, non puo considerarsi rimedio succedaneo alla tutela giurisdizionale; 5) che l'impugnazione in via giurisdizionale dei verbali di accertamento di violazione al c.d.s., era pacificamente ammessa dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 204-bis comma 3 del c.d.s.; 6. che l'art. 204-bis comma 3, vanifica l'intento perseguito dal legislatore di rendere accessibile la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della p.a., irrogativi di sanzioni amministrative, ratio che ispira con tutta evidenza l'esenzione dal versamento del contributo unificato (art. 23 comma 10, l.n. 689/1981), l'attribuzione alle cancellerie dalle incombenze di notifica (comma 9, art. cit.) e la facoltizzazione delle parti a stare in giudizio di persona (ibidem comma 4); 7. che l'introduzione nel codice della strada del meccanismo della patente a punti di cui all'art. 126-bis, e la previsione del fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973 nella versione riformulata ex d.lgs. n. 193/2001, rendono a maggior ragione imprescindibile l'opponibilita' avanti all'autorita' giudiziaria degli atti di accertamento di violazione al c.d.s., al fine stesso di garantire l'effettivita' del diritto stesso dei cittadini di poter liberamente circolare in «qualsiasi» parte del territorio nazionale. Ritenuta sulla scorta delle considerazioni espresse in premessa, la non manifesta infondatezza della proposta eccezione di illegittimita' costituzionale, avente ad oggetto l'art. 204-bis comma 3 c.d.s. nella parte in cui prescrive il versamento di una cauzione commisurata alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, per quanto tale norma, violi e confligga con il dettato di cui al combinato disposto degli artt. 3, 16, 24, 111 e 113 della Costituzione, previsti a preservare ai cittadini l'accesso alla tutela giurisdizionale a condizioni di eguaglianza, in particolare avverso gli atti della p.a., e la libera circolazione dei cittadini in qualsiasi parte del territorio nazionale;