IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai difensori di Gravagna Francesco e sentito il parere del p.m.; Esaminati gli atti del procedimento n. 5890/02 r.g. gip nei confronti di Gravagna Francesco; Rilevato che questo giudice, in sede di udienza preliminare, rigettava la richiesta di applicazione della pena, nei confronti del Gravagna, chiamato a rispondere per quattro estorsioni (capi 18, 72, 85 e 86) con le aggravanti dalle persone riunite e dell'art. 7 legge n. 203/1991, per cui era intervenuto il consenso del ritenendo ingiustificata l'esclusione della prima di tali aggravanti; Rilevato che, all'udienza del 30 ottobre 2003, i difensori del Gravagna chiedevano che il giudice rimettesse gli atti alla Corte costituzionale, eccependo l'illegittimita' costituzionaie dell'art. 34 c.p.p. per violazione degli artt. 25 e 101 Cost. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato relativamente agli stessi fatti nei confronti di altri imputati e successivamente ha emesso nei confronti dell'odierno imputato ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena, pronunciandosi sulla sussistenza delle circostanze aggravanti precedentemente escluse per effetto della modifica dell'imputazione da parte del p.m.; rilevato che all'udienza odierna il p.m. esprimeva parere chiedendo che il giudice emetta ordinanza di manifesta infondatezza in quanto alla luce della piu' recente giurisprudenza costituzionale, il caso in esame configura una causa di incompatibilita' in base all'art. 34 c.p.p. O s s e r v a Appare destituita di fondamento la prima questione sollevata dai difensori dell'imputato. Non si ravvisa alcun profilo di incompatibilita' del giudice conseguente al fatto che il procedimento in oggetto scaturisce dallo stralcio rispetto a numerose altre posizioni nell'ambito di una vasta operazione antimafia, che hanno visto lo sbocco processuale nel decreto che dispone il giudizio e in altri casi nel giudizio abbreviato, anche relativamente ad imputati che rispondevano per i medesimi fatti in concorso con il Gravagna. In argomento va richiamata la nota sentenza n. 371/1996, dove la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia stata comunque valutata. Appare evidente che in sede di giudizio abbreviato nei riguardi di alcuni coimputati del Gravagna, anche nella motivazione della sentenza, nessun riferimento alla posizione dell'odierno imputato e' stato fatto da questo giudice. In ogni caso, come precisato in piu' occasioni dalla Corte costituzionale (ex multis, ordinanza n. 441 del 2001), se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialita' del giudice deriva da attivita' compiute al di fuori del giudizio, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione e va attribuito a questi piu' duttili strumenti il compito di realizzare il principio del giusto processo attraverso valutazioni caso per caso. Pertanto sotto questo profilo, la questione deve ritenersi manifestamente infondata. Piu' significativa la seconda questione sollevata dai difensori, quella riguardante la ritenuta incompatibilita' del giudice che ha rigettato l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a celebrare l'udienza preliminare. Il problema non si poneva prima della legge n. 105 del 1993 - che ha eliminato l'aggettivo «evidente» nell'art. 425 c.p.p. - e soprattutto prima del sistema introdotto con la legge n. 479 del 1999 che ha inciso profondamente sulla natura dell'udienza preliminare. Prima di tali riforme, l'udienza preliminare si configurava come una «verifica che opera su un piano squisitamente processuale, essendo il gudice chiamato a decidere non sul pieno merito della regiudicanda, ma sull'ammissibilita' o meno della domanda di giudizio rivolta dal p.m.» (sent. Corte cost. n. 431/1990 e 41/1993). A seguito delle citate riforme la situazione si e' letteralmente rovesciata. Significative in proposito sono le pronunce della Corte Costituzionale n. 224 del 2001, n. 335 del 2001 le delle SS.UU della Cassazione del 26 giugno 2002, PG. in proc. D'Alterio e 26 novembre 2002, n. 32, Vottari, che hanno preso atto della profonda trasformazione che ha subito l'udienza preliminare sul piano sia della quantita' e qualita' di elementi, che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, sia ancora della gamma delle decisioni che lo stesso giudice e' chiamato ad adottare. A tale incremento degli elementi valutativi corrisponde un apprezzamento pieno nel merito, ormai privo di quei caratteri di sommarieta' che prima delle riforme erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti. Su tale piattaforma, le piu' recenti pronunce della Corte costituzionale hanno affermato che, essendo divenuta l'udienza preliminare un momento di giudizio pieno, rientrano nell'alveo dell'art. 34 comma primo c.p.p. (incompatibilita' del giudice a giudicare se si sia gia' pronunciato sulla medesima res iudicanda) le ipotesi di udienza preliminare fissata davanti allo stesso giudice che aveva emesso il decreto che dispone il giudizio dopo una regressione del procedimento, anche per motivi formali (sent. n. 224/2001; sent. n. 335/2002; ord. 10 gennaio 2004), l'ipotesi della restituzione degli atti al p.m. in udienza preliminare, avendo il g.u.p. ravvisato un fatto diverso da quello di cui all'originaria imputazione e nuova fissazione dell'udienza preliminare davanti allo stesso giudice - persona fisica (ord. n. 269/2003), l'ipotesi della sentenza di non luogo a procedere in seguito annullata con restituzione degli atti al p.m. e nuova udienza preliminare davanti allo stesso giudice - persona fisica (ord. n. 271/2003). D'altro canto, sul versante dell'art. 444 c.p.p., sin dal 1992, la Consulta ha affermato l'incompatibilita' del giudice, che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p., a partecipare all'udienza dibattimentale, o al giudizio abbreviato (sent. n. 124/1992; n. 186/1992; n. 399/1992; n. 439/1993). Non sembra tuttavia che sulla base di tali pronunce possa affermarsi che il caso che riguarda il presente procedimento sia de plano riconducibile, ai sensi dell'art. 34 c.p.p. alle ipotesi di incompatibilita' sopra delineate che riguardano tutte una precedente pronuncia nel merito all'udienza preliminare (decreto che dispone il giudizio, sentenza di non luogo a procedere o restituzione degli atti al p.m.) prima della nuova udienza preliminare davanti allo stesso giudice. Nel caso di specie, invece, la questione attiene ai rapporti tra una precedente pronuncia di rigetto dell'applicazione della pena concordata tra le parti e l'udienza preliminare. Fino ad oggi e' prevista la causa d'incompatibilita' nell'ipotesi in cui, dopo il rigetto della richiesta ex art. 444 si proceda con il giudizio abbreviato, sulla base del testuale disposto dell'art. 34 comma primo c.p.p., mentre qualche dubbio emerge nell'ipotesi in cui si proceda a giudizio ordinario, in quanto e' necessario verificare se la pienezza del giudizio conseguente all'udienza preliminare in assenza di riti alternativi, come affermato dalla Corte costituzionale nelle piu' recenti pronunce, sia giunta al punto da essere ritenuta assimilabile a quella propria del giudizio abbreviato. Pertanto la questione appare meritevole di ricevere il vaglio della Corte costituzionale in quanto, sulla base dell'attuale natura dell'udienza preliminare alla luce delle riforme e dell'evoluzione giurisprudenziale sopra delineata sommariamente, sembrerebbe che il giudizio conseguente sia dotato di pienezza, non diversamente dal dibattimento o dal giudizio abbreviato e conseguentemente che, accanto alle sopra indicate ipotesi di incompatibilita' conseguenti al rigetto dell'applicazione della pena, sia da annoverare anche il giudizio scaturente dall'udienza preliminare in generale e non soltanto a seguito di giudizio abbreviato. Deve pertanto ritenersi che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra indicata e va disposta la sospensione del procedimento con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.