LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza. Attesa l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. con i motivi di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 13 novembre 2002 nel procedimento a carico di Montalbano Raffaele, imputato del reato di cui all'art. 590 c.p., cui ha aderito il difensore di parte civile e ribadita dal p.g. all'odierna udienza per violazione degli artt. 52, comma 2, 63, 64, comma 1 e comma 2, 53 n. 2 e 58 comma 2 del d.lgs. n. 274/2000; in riferimento agli artt. 3, 25, 27 comma 3, 32, 102 comma 2, 107 comma 3 e 111 della Costituzione. O s s e r v a Il 15 maggio 2000, nella via Iannelli di Napoli, Renato Triunfo, di anni 34, nel mentre procedeva a bordo del proprio ciclomotore, veniva investito da Montalbano Raffaele che, alla guida di una moto di grossa cilindrata, procedendo a velocita' eccessiva e sulla sola ruota posteriore, invadeva l'opposto senso di marcia andando a collidere con il Triunfo e cagionando allo stesso lesioni gravissime. Il tribunale, ritenendo la responsabilita' dell'imputato, lo ha condannato, in applicazione degli artt. 52, 63 e 64 del d.lgs. 274/2000, alla pena della permanenza domiciliare presso la propria abitazione per la durata di trenta giorni, nei giorni di sabato e domenica, oltre alle spese ed al risarcimento dei danni in favore della costituita p.c. con provvisionale esecutiva. La Corte, esaminate le argomentazioni in diritto poste a base della sollevata eccezione di incostituzionalita', ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione. Invero, il tribunale ha fatto applicazione della normativa sopra richiamata che ha attribuito la competenza del giudice di pace in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. «limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti derivi una malattia della durata superiore a venti giorni». La Corte, in particolare, rileva: 1. sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., perche' il legislatore nel diversificare fattispecie criminose che hanno per oggetto la tutela dello stesso bene giuridicamente rilevante, nel caso di specie quello della salute, determina una disparita' di trattamento, quanto alla diversa entita' e qualita' della pena, nei confronti di eventi dannosi per la persona di pari gravita'. Non puo' infatti non evidenziarsi che lesioni causate dalla guida di un veicolo, improntata alla imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza di specifiche regole di condotta, dettate dal codice della strada, possano avere conseguenze ben piu' gravi e comportare postumi permanenti, di quelle provocate dalla colpa professionale di natura medica o dalla violazione di norme antinfortunistiche. Come il medico o l'imprenditore anche il conducente di un veicolo riveste una posizione qualificata (richiedendosi per la guida un'apposita abilitazione) ed il suo comportamento deve essere improntato, oltre che all'osservanza di specifiche norme, anche ai principi generali di prudenza, perizia e diligenza per la tutela del bene della pubblica incolumita', proprio in considerazione della intrinseca pericolosita' del mezzo di cui dispone; 2. sussiste la violazione dell'art. 27, comma 3 Cost., in quanto una pena non rapportata alla gravita' del fatto, quale e' quello in esame, non assolverebbe alla sua funzione rieducativa, se solo si pone mente all'incidenza che le lesioni, provocate dai sinistri stradali, hanno nella vita sociale, poiche' determinano, non solo, conseguenze per la vittima, ma anche rilevantissimi costi e turbamenti socio-familiari, come emerge dalla realta' quotidiana, e da dati statistici, essendo di gran lunga piu' consistente il numero delle vittime da incidenti stradali che quello da colpa professionale e/o da violazione delle norme antinfortunistiche. Applicare una pena «irrisoria» farebbe anche venir meno l'effetto di deterrenza psicologica, che, comunque, e' riconosciuto quale principio generale del nostro ordinamento penale. Sul punto la Corte Costituzionale ha sancito il principio che non arbitrariamente il legislatore, nell'intento di emanare una adeguata disciplina di talune fattispecie, almeno di regola, debba riferirsi alla esperienza dalla quale la normazione parte e sulla quale quest'ultima va ad incidere. Infatti, soltanto in base a sorpassate concezioni dottrinali, sarebbe sostenibile che il legislatore possa ignorare la realta', non verificando l'esperienza dalla quale la normazione statale prende avvio (Sent. Corte cost. n. 132/1986). 3. sussiste la violazione dell'art. 32 Cost. Il diritto alla salute va tutelato in eguale misura in relazione a qualsiasi tipo di attentato, sia esso derivante da colpa professionale medica o dalla violazione delle norme antinfortunistiche che da incidente stradale dovuto a condotte colpose penalmente rilevanti.