ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promossi
con    ricorsi   delle   Regioni   Toscana,   Basilicata,   Campania,
Emilia-Romagna  e  Umbria,  notificati  il 22, il 26 e il 27 febbraio
2002,  depositati  in  cancelleria  il  1°,  il  6,  il 7 e l'8 marzo
successivi  ed  iscritti  ai  nn. 12,  20,  21,  23 e 24 del registro
ricorsi 2002.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 febbraio  2004  il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  gli  avvocati  Massimo  Luciani  per  le Regioni Toscana e
Basilicata,  Vincenzo  Cocozza  per la Regione Campania, Giandomenico
Falcon  per  le  Regioni  Emilia-Romagna  e Umbria e l'avvocato dello
Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che   le   Regioni   Toscana,   Basilicata,  Campania,
Emilia-Romagna  ed  Umbria, con ricorsi notificati il 22, il 26 ed il
27 febbraio  2002  e  depositati  il 1°, il 6, il 7 e l'8 marzo 2002,
hanno impugnato, tra l'altro, l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2002), in riferimento
agli  artt. 3,  5,  114,  117, 118, 119 della Costituzione nonche' ai
«principi  costituzionali  attinenti al rapporto tra Stato e Regioni»
ed al principio di ragionevolezza;
        che  le  ricorrenti  premettono  che  la norma impugnata - la
quale  ha  sostituito  l'art. 113  del  decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali),  relativo  alla  gestione  delle  reti  e all'erogazione dei
servizi  pubblici  locali di rilevanza industriale, ed ha inserito in
detto  testo unico l'art. 113-bis, inerente alla gestione dei servizi
pubblici locali privi di rilevanza industriale - detta una disciplina
ampia e puntuale dei servizi pubblici locali;
        che  - ad avviso delle ricorrenti - la predetta norma sarebbe
lesiva della competenza legislativa regionale residuale nella materia
dei  servizi  pubblici  locali  ed in quella dell'industria e tale da
comprimere  l'autonomia costituzionale degli enti locali, i quali non
avrebbero  margini  sostanziali  per  l'esercizio della loro potesta'
regolamentare;
        che  - secondo le regioni ricorrenti - non potrebbe invocarsi
a  fondamento  della  disciplina  censurata la lettera e) del secondo
comma  dell'art. 117 della Costituzione («tutela della concorrenza»),
dal   momento   che   la   disciplina  dei  servizi  pubblici  locali
rientrerebbe   nella   materia  «promozione  della  concorrenza»  non
riservata  allo  Stato  e  che, comunque, in materia di «tutela della
concorrenza»  lo  Stato  dovrebbe  limitarsi  a  stabilire  «le norme
rivolte  ad  assicurare un determinato grado di concorrenzialita', in
forma di regole da rispettarsi nella disciplina regionale»;
        che   neppure   potrebbero   invocarsi  la  lettera m)  e  la
lettera p)  di cui al secondo comma dell'art. 117 della Costituzione,
essendo  la competenza statale di cui alla citata lettera m) relativa
ai  soli  servizi  sociali e limitata alla determinazione dei livelli
essenziali   delle   prestazioni,  e  quella  di  cui  alla  predetta
lettera p) riferita alle funzioni fondamentali degli enti locali, fra
le  quali  non  rientrerebbe la gestione dei servizi pubblici locali,
attivita'  «di  regola  esercitata  in regime di concorrenza e quindi
sottratta  ad  una  gestione  effettuata con gli strumenti del potere
pubblico»;
        che  le  ricorrenti  deducono,  inoltre,  che,  anche  ove si
riconducesse  la  materia  oggetto  della norma censurata a quelle di
competenza  legislativa  regionale  concorrente,  la norma denunciata
sarebbe  costituzionalmente  illegittima,  in  quanto  contenente una
disciplina  di  estremo  dettaglio  e  quindi  lesiva  della potesta'
legislativa  regionale  e  dell'autonomia  regolamentare  degli  enti
locali;
        che,  in  particolare - ad avviso delle ricorrenti - la norma
censurata  realizzerebbe  una  «riforma di notevole portata» in larga
misura  affidata,  in  violazione del sesto comma dell'art. 117 della
Costituzione,  ad  un  regolamento governativo, previsto dal comma 16
dell'impugnato  art. 35,  al  quale, nel comma 2, si riserva non solo
l'adozione   delle   disposizioni   necessarie   per  l'esecuzione  e
l'attuazione  della medesima norma, ma anche la stessa individuazione
dei servizi di rilevanza industriale;
        che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   chiedendo,   nell'atto   di  costituzione  e  nella  memoria
depositata  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica,  che le questioni
siano dichiarate infondate, rientrando la materia oggetto della norma
censurata  tra  le  competenze  di natura «trasversale» riservate dal
secondo  comma  dell'art. 117  della  Costituzione  allo Stato in via
esclusiva,   quali   la  tutela  della  concorrenza  (lettera e),  la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali (lettera m) nonche' le funzioni fondamentali
degli enti locali (lettera p);
        che,   successivamente  alla  proposizione  dei  ricorsi,  e'
entrato  in  vigore  l'art. 14  del  decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e per la
correzione   dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  24 novembre  2003,  n. 326, il quale ha
modificato  la  disciplina di cui al citato art. 35, abrogando talune
disposizioni in esso contenute e modificandone altre;
        che  infine  e'  entrato in vigore l'art. 4, comma 234, della
legge  24 dicembre  2003,  n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004),
che  ha  ulteriormente  modificato  ed  innovato la disciplina di cui
all'art. 35;
        che,  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica  del 10 febbraio
2004,  le  Regioni  ricorrenti  hanno  depositato memorie, insistendo
tutte   nelle   conclusioni  gia'  rassegnate  con  riferimento  alle
disposizioni  censurate  che  non  sono state oggetto di abrogazione,
mentre,  quanto  alle disposizioni censurate che sono state abrogate,
sostenendosi  dalle  Regioni Umbria ed Emilia-Romagna che sia cessata
la  materia  del contendere o che sia comunque venuto meno il proprio
interesse a ricorrere;
        che  all'udienza  pubblica  del  10 febbraio  2004 le Regioni
ricorrenti  e  la  difesa  erariale hanno insistito nelle conclusioni
gia' rassegnate nelle difese scritte.
    Considerato   che   l'identita'   della   norma  impugnata  e  la
sostanziale  omogeneita'  delle  censure  proposte  e  dei  parametri
costituzionali invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi;
        che  le Regioni Toscana, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna
ed  Umbria  dubitano  della  legittimita' costituzionale dell'art. 35
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2002),  nella  parte  in  cui,  ponendo  una disciplina dettagliata e
puntuale   dei   servizi  pubblici  locali,  recherebbe  vulnus  alla
competenza  legislativa regionale nonche' all'autonomia regolamentare
degli enti locali;
        che,  successivamente  alla  proposizione  dei  ricorsi,  sia
l'art. 14  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici), sia la relativa legge di conversione 24 novembre
2003,  n. 326, sia l'art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) hanno apportato una
serie di modifiche alla disciplina di cui al citato art. 35;
        che   le   indicate  sopravvenienze  legislative,  innovando,
modificando   e  abrogando  le  norme  del  predetto  art. 35,  hanno
determinato  un  sostanziale mutamento della normativa denunciata, in
un  senso  che  puo'  complessivamente  ritenersi  satisfattivo delle
doglianze   prospettate   dalle  ricorrenti  in  relazione  al  testo
originario  dell'art. 35,  tenuto  anche  conto della declaratoria di
illegittimita'  costituzionale  disposta  con  sentenza  in pari data
(n. 272  del  2004) relativamente agli artt. 113, comma 7, e 113-bis,
del  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  quali risultano dalle
modifiche apportate dallo stesso art. 35;
        che,  inoltre,  non  risulta che alla normativa censurata sia
stata  data  alcuna  attuazione medio tempore, considerando anche che
non  e'  stato  mai  emanato  il  regolamento  governativo,  al quale
l'art. 35, comma 2, successivamente abrogato dal predetto art. 14 del
d.l.  n. 269  del  2003,  riservava  non  solo  il  compito  di  dare
esecuzione  ed  attuazione  al  medesimo  art. 35, ma anche quello di
individuare  i  servizi pubblici locali allora definiti di «rilevanza
industriale»;
        che,  pertanto,  deve  essere  dichiarata la cessazione della
materia del contendere.